Regolamento
di disciplina delle attività di collaborazione, partenariato e cooperazione
decentrata internazionale . (deliberazione del Consiglio Comunale n. 1157 del 17-12-2001)
Art. 1
Ambito di competenza.
Il presente regolamento disciplina
le attività di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata
tra il Comune e territori ed istituzioni di Stati diversi che non assumono
la forma del Patto di gemellaggio, di amicizia e di fratellanza fra città,
disciplinato con diverso regolamento.
Art. 2 Finalità
Il Comune di Firenze intende
favorire e promuovere con le attività di collaborazione, partenariato
e cooperazione decentrata la libertà, la pace, l’incontro tra i
popoli e si impegna per il rispetto, la dignità e l’accoglienza
di ogni essere umano al fine di contribuire alla realizzazione di uno sviluppo
sociale e sostenibile su scala locale, alla solidarietà’ tra i popoli
e alla democratizzazione dei rapporti internazionali.
Il Comune di Firenze, per raggiungere
tali fini, sostiene le iniziative di cooperazione decentrata in partenariato
con la Regione Toscana, il Ministero degli Affari Esteri, l'Unione Europea,
l’Organizzazione delle Nazioni Unite, gli Enti Locali e le Ong (Organizzazioni
non Governative).
Art. 3 Le attività di
collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata.
Per attività di collaborazione,
di partenariato e cooperazione decentrata si intendono tutte le iniziative
e i progetti che perseguono le finalità’ enunciate all’art. 2 volte
a favorire lo sviluppo sociale, economico e culturale delle comunità
locali attraverso l’interazione tra territori ed istituzioni di Stati diversi,
la stipula di Protocolli di intesa e di cooperazione.
Il Comune di Firenze:
promuove e sostiene le attività
di collaborazione, partenariato e cooperazione decentrata nell’ambito dei
programmi e dei progetti della Regione Toscana, dell’Unione Europea e delle
Organizzazioni Internazionali;
sottoscrive le intese e gli
accordi di collaborazione, di partenariato e cooperazione decentrata con
le istituzioni locali, nel rispetto delle normative regionali, nazionali
ed europee;
favorisce le attività’
di studio, ricerca, scambi di esperienze, informazione e divulgazione volte
a promuovere l’unità e l’identità europea, l’estensione del
concetto di cittadinanza e la partecipazione ai processi istituzionali
a tutti i livelli.
Art. 4 Gli interventi di cooperazione
decentrata.
Gli interventi di cooperazione
decentrata sono indirizzati allo sviluppo umano sostenibile su scala locale,
al rafforzamento democratico delle istituzioni locali e della società
civile, alla ricostruzione e alla riabilitazione in seguito a calamità
e conflitti bellici, al rafforzamento dei processi di pace, al rispetto
dei diritti fondamentali dell’uomo.
In particolare, il Comune di
Firenze indirizza il suo intervento al supporto delle azioni progettuali
che valorizzino le risorse umane disponibili nell’area di intervento, contribuiscano
ai processi di sviluppo endogeno, al riequilibrio delle disuguaglianze
sociali e alla protezione dell’ambiente, favoriscano il miglioramento della
condizione delle fasce sociali più svantaggiate e la partecipazione
delle donne allo sviluppo, il rafforzamento delle istituzioni locali, la
partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni alla vita democratica
delle comunità locali.
Il Comune di Firenze promuove
e sostiene la cooperazione decentrata e favorisce la partecipazione ai
programmi di cooperazione di tutti i soggetti della società civile
toscana in sintonia con la cooperazione regionale e nell’ambito dei programmi
di cooperazione governativi, dell’Unione Europa e delle Organizzazioni
Internazionali. Favorisce lo scambio reciproco delle informazioni, il coordinamento
delle iniziative e la programmazione degli interventi per Paese o area
di intervento.
In particolare, le azioni progettuali
concernono:
l’impiego di personale qualificato
con compiti di assistenza tecnica, amministrazione e gestione, valutazione
e monitoraggio dell’attività’ di cooperazione allo sviluppo;
la formazione professionale
e la promozione sociale dei cittadini dei Paesi in via di sviluppo, in
loco e a Firenze, anche al fine di favorirne il rientro nei Paesi di origine;
la formazione di personale residente
in Italia destinato a svolgere attività’ di cooperazione allo sviluppo;
la partecipazione a programmi
di cooperazione umanitaria, di ricostruzione e riabilitazione e a programmi
di rafforzamento dei processi di pace e delle istituzioni locali;
la promozione di programmi di
informazione e di educazione ai temi dello sviluppo umano sostenibile e
di iniziative volte all’intensificazione degli scambi culturali tra la
Città di Firenze e le comunità locali, con particolare riguardo
ai giovani.
Art. 5 Piano della cooperazione
decentrata.
Il Piano della cooperazione
decentrata disciplina l’insieme delle attività articolate geograficamente
per Paese o aree di interesse.
Nella proposta di Piano, unitamente
alla relazione di valutazione e monitoraggio sull'attuazione del piano
dell'anno precedente, sono indicati:
le priorità geografiche
e tematiche per la realizzazione degli interventi di cooperazione internazionale
e del partenariato;
i criteri per l’individuazione
dei soggetti, Enti locali e altri soggetti pubblici o privati senza finalità
di lucro, da coinvolgere nella predisposizione e nella realizzazione delle
azioni progettuali;
le iniziative e i programmi
di iniziativa comunale, con l’individuazione degli obiettivi specifici
e dei contenuti degli interventi;
i programmi e le iniziative
regionali, statali ed europee cui il Comune di Firenze partecipa;
l’individuazione delle risorse
da impegnare complessivamente;
gli eventuali criteri di ripartizione
delle risorse tra le iniziative e i progetti di interesse comunale e i
contributi a soggetti pubblici o privati senza finalità di lucro;
la scadenza annuale per la presentazione
delle proposte progettuali da parte dei soggetti esterni all’amministrazione
comunale;
le modalità’ di presentazione
delle proposte;
i criteri di valutazione preventiva
degli interventi che si intendono realizzare e quelli di verifica dei risultati
degli stessi, i criteri di redazione e di utilizzazione della graduatoria;
le modalità’ di erogazione
e di rendicontazione dei contributi.
Art. 6 Procedure di formazione
del Piano della cooperazione decentrata.
Ogni anno la Giunta predispone
la proposta di Piano insieme al Bilancio di previsione, sentita la Commissione
Pace e Solidarietà Internazionale e, di volta in volta, le eventuali
altre Commissioni coinvolte nel Piano.
La Giunta approva il Piano della
cooperazione decentrata entro 30 giorni dall’approvazione del PEG.
Art. 7 Attuazione del Piano
della cooperazione decentrata.
Per la realizzazione dei programmi
e dei progetti di iniziativa comunale, la Giunta provvede direttamente
o mediante affidamento ad altri soggetti pubblici o privati senza finalità
di lucro.
I contributi a progetti e iniziative
proposti da soggetti esterni all’amministrazione comunale sono ripartiti
in base alle modalità’ stabilite all’articolo 5.
In sede di attuazione dei progetti
e delle iniziative di cui al presente regolamento deve essere assicurata
un’adeguata pubblicizzazione degli stessi, anche tramite rete civica, al
fine di garantirne la migliore conoscenza e per favorire la diffusione
dei metodi e dei risultati.
Art. 8 Gli interventi di emergenza.
Ove il Comune di Firenze ravvisi
la necessità di effettuare interventi di emergenza, individua le
ulteriori risorse da destinare allo scopo.
Gli interventi di emergenza
possono essere costituiti da contributi ai soggetti che organizzano gli
aiuti rivolti a profughi, rifugiati, prigionieri e popolazioni coinvolte
in eventi eccezionali causati da conflitti armati, calamità e situazioni
di denutrizione e di carenze igienico-sanitarie.
Il contributo per gli interventi
di emergenza è disposto con atto della Giunta.
Art. 9 Norma transitoria.
La bozza del Piano della cooperazione
decentrata per l'anno 2002 verrà presentata nel mese successivo
all'entrata in vigore del presente regolamento, in deroga ai termini previsti
all'articolo 6.