REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE
(Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 265 del 22.05.2000)

INDICE
 
Titolo 1: Norme generali
  • Articolo 1 
  • Ambito di applicazione
  • Articolo 2 
  • Definizioni
  • Articolo 3 
  • Finalità del regolamento
  • Articolo 4 
  • Criteri generali di indirizzo
  • Articolo 5 
  • Osservatorio e commissione consultiva
  • Articolo 6 
  • Compiti degli uffici comunali
  • Articolo 7
  • Esercizio dell’attività
  • Articolo 8 
  • Trasferimento di mercati, raggruppamenti, turni, fiere e fiere promozionali
  • Articolo 9 
  • Delega
  • Articolo 10 
  • Durata delle concessioni
  • Articolo 11 
  • Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
  • Articolo 12 
  • Normativa igienico-sanitaria
  • Articolo 13 
  • Vendita a mezzo di veicoli 
  • Articolo 14 
  • Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali 



     
    Titolo 2: Mercati, Raggruppamenti e Turni
    Capo I - Norme generali
     
  • Articolo 15 
  • Definizioni
  • Articolo 16 
  • Norme in materia di funzionamento dei mercati, raggruppamenti e turni
  • Articolo 17 
  • Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi non riservati a specifiche categorie di operatori
  • Articolo 18 
  • Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli 
  • Articolo 19 
  • Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati (o per i quali è prevista specifica priorità) ai portatori di handicap (in possesso cioè dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992)
  • Articolo 20 
  • Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse 
  • Articolo 21 
  • Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze 
  • Articolo 22 
  • Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 
  • Articolo 23 
  • Decadenza della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione
  • Articolo 24 
  • Mercati, raggruppamenti e turni straordinari 


    Capo II - Individuazione dei mercati, raggruppamenti e turni
     
  • Articolo 25 
  • Mercati, raggruppamenti e turni: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni
  • Articolo 26 
  • Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare 


    Titolo 3: Fiere

    Capo I - Norme generali
     
  • Articolo 27 
  • Norme in materia di funzionamento delle fiere 
  • Articolo 28 
  • Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi 
  • Articolo 29 
  • Posteggi riservati ai produttori agricoli
  • Articolo 30 
  • Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 
  • Articolo 31 
  • Revoca della concessione decennale di posteggio 


    Capo II - Individuazione delle Fiere
     
  • Articolo 32 
  • Fiere: Denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche orari e prescrizioni
  • Articolo 33 
  • Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 


    Titolo 4: Fiere Promozionali

    Capo I - Norme generali
     
  • Articolo 34 -
  • Fiere Promozionali 
  • Articolo 35 
  • Criteri e modalità di assegnazione dei posteggi 
  • Articolo 36 
  • Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti 
  • Articolo 37 
  • Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati 


    Capo II - Individuazione delle Fiere Promozionali
     
  • Articolo 38 
  • Fiere promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari e prescrizioni. 
  • Articolo 39 
  • Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 


    Titolo 5 : Posteggi fuori mercato

    Capo I - Norme generali
     
  • Articolo 40 
  • Posteggi fuori mercato 
  • Articolo 41 
  • Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato
  • Articolo 42 
  • Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato
  • Articolo 43 
  • Revoca della concessione decennale del posteggio 


    Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato
     
  • Articolo 44 
  • Posteggi fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche, orari, specializzazioni merceologiche, casistiche particolari e prescrizioni
  • Articolo 45 
  • Regolazione della circolazione pedonale e veicolare 


    Titolo 6: Commercio itinerante
  • Articolo 46 
  • Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante 
  • Articolo 47 
  • Zone vietate 
  • Articolo 48 
  • Rappresentazione cartografica
  • Articolo 49 
  • Determinazione degli orari


    Titolo 7: Commercio su Aree Pubbliche a seguito dello spettacolo viaggiante (parco divertimenti, comunemente definito Luna Park)

  • Articolo 50 
  • Organico, criteri di concessione pluriennale dei posteggi e modalità di esercizio dell’attività


    Titolo 8: Norme Transitorie e Finali

  • Articolo 51 
  • Variazioni dimensionamento e localizzazione posteggi
  • Articolo 52 
  • Autorizzazioni temporanee su posteggio 
  • Articolo 53 
  • Validità delle presenze 
  • Articolo 54 
  • Produttori agricoli 
  • Articolo 55 
  • Attività e posteggi stagionali
  • Articolo 56 
  • Bandi Comunali 
  • Articolo 57 
  • Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di occupazione dei posteggi nell’esercizio dell’attività 
  • Articolo 58
  • Sanzioni
  • Articolo 59 
  • Revoca o dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione e/o della concessione di posteggio: effetti
  • Articolo 60
  • Norme transitorie e finali




     
    Titolo 1: Norme generali



     

    Articolo 1 - Ambito di applicazione

    1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia di commercio su aree pubbliche".
    2. Il regolamento, che forma parte integrante e sostanziale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche, è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco di cui all’articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
    3. Il regolamento ha la stessa validità del Piano - cioè triennale, salvo proroga - e può essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.


    Articolo 2 - Definizioni

    1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
    1. Per commercio sulle aree pubbliche, l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
    2. Per aree pubbliche, le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
    3. Per mercato, l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.
    4. Per mercato straordinario, l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
    5. Per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale.
    6. Per posteggio fuori mercato, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
    7. Per fiera, la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
    8. Per raggruppamento turistico, l’insieme dei posteggi che si snodano con certa e visibile continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale da cui traggono il nome.
    Si differenzia dal mercato per la netta prevalenza e specializzazione non alimentare con offerta rivolta essenzialmente al turismo.
    1. Per raggruppamento di servizio, l’insieme dei posteggi istituiti a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale a tale scopo.
    1. Per raggruppamento straordinario, l’insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali ….) programmate allo Stadio o al Palasport.
    2. Per turno, l’insieme dei posteggi, ubicati in zone diverse, assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori, cosiddetti "turnisti", che li utilizzano tramite prestabilita periodica rotazione per svolgervi commercio di generi non alimentari, talvolta con precisa specializzazione merceologica.
    3. Per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
    4. Per autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza - o quello in cui ha sede legale la società di persone - per gli operatori itineranti.
    5. Per posteggio/giorno, il numero dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla periodicità dei mercati e delle fiere.
    6. Per presenze in un mercato, il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
    7. Per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa.
    8. Per miglioria, la specifica assoluta priorità stabilita nei concorsi per l’assegnazione dei posteggi vacanti in una fiera o in un mercato a favore degli operatori già lì titolari di concessione di posteggio che - previa espressa disponibilità a rinunciarvi - intendono variare, valutata sulla base della maggiore anzianità di concessione o, a parità di condizioni, di quella complessiva maturata, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
    9. Per posteggio riservato, il posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
    10. Per settore merceologico, quanto previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l’attività commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
    11. Per spunta, l’operazione con la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
    12. Per spuntista, l’operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.


    Articolo 3 - Finalità del Regolamento

    1. Il presente Regolamento, in applicazione del Piano di cui all’articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
    1. La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
    2. La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
    3. La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla sicurezza dei prodotti;
    4. Il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
    5. La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali;
    6. L’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.


    Articolo 4 - Criteri generali di indirizzo

    1. Gli indirizzi generali per l’insediamento e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono i seguenti obbiettivi:
      1. valorizzare la funzione del commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
      2. favorire gli insediamenti commerciali su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
      3. assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive;
      4. riqualificare i centri storici anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
      5. Favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore;
      6. Assicurare un sistema di partecipazione e d’osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di una commissione consultiva.

    2. I criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono indicare:
      1. Le aree destinate agli insediamenti commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere, prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
      2. I limiti ai quali sono sottoposte le attività di commercio su aree pubbliche in relazione al decoro e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché all’arredo urbano, specialmente nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale;
      3. I vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
      4. La correlazione tra programmi di riqualificazione di strade e piazze e l’adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.


    Articolo 5 - Osservatorio e commissione consultiva

    1. Il Comune nell’ambito dell’osservatorio comunale sul commercio e sul terziario commerciale, istituisce un osservatorio sul commercio su aree pubbliche ai fini di:
      1. avere il quadro aggiornato della situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell’efficienza della rete distributiva su aree pubbliche;
      2. dare adeguata informazione ai soggetti economici e alle forze sociali interessate;
      3. definire obbiettivi di riqualificazione e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini del rispetto del principio della libera concorrenza;
    2. Le informazioni occorrenti per alimentare l’osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente sarà organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull’evoluzione della domanda e dell’offerta per questo canale di vendita.
    3. Per il coordinamento delle diverse attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata dalla Giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:


    Articolo 6 - Compiti degli uffici comunali

    1. La regolamentazione e il controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato nei successivi titoli, spetta all’Amministrazione Comunale che la esercita direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall’ordinamento assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.
    2. A tale scopo gli uffici competenti hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato.
    3. I commercianti su aree pubbliche potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze in materia di commercio su aree pubbliche.
    4. Il Comune, previo bando pubblico, può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei mercati e delle fiere nei modi di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, della L. R. 9/1999.


    Articolo 7 - Esercizio dell’attività

    1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
      1. su posteggi dati in concessione per dieci anni;
      2. su qualsiasi area purché in forma itinerante.
    2. L'esercizio dell’attività di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente, sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.
    3. AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO

    4. L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione.
      L’operatore titolare di tale autorizzazione è abilitato, nei soli giorni in cui non ha concessione di posteggio, ad esercitare attività in forma itinerante ed a presentarsi sui mercati, per la spunta, nell’ambito del territorio regionale nonché a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale con la relativa concessione.
      Ai sensi dell’art. 28 – c. 16 – del D. Lgs. 114/98, il termine di conclusione del procedimento inerente l’autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di nuova autorizzazione su posteggio possono, di regola, essere inoltrate ed esaminate solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della graduatoria entro 45 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per la presentazione delle domande.
       
    5. AUTORIZZAZIONE IN FORMA ITINERANTE

    6. L'autorizzazione all'esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo il rispetto degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 114/98. Consente altresì all’operatore di partecipare alle fiere con la relativa concessione nonché di presentarsi per la spunta sui mercati e sulle fiere.
      Uno stesso soggetto non può essere titolare di più di una autorizzazione.
      Il termine di conclusione del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante è stabilito in 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione di regolare e completa domanda.
       
    7. REINTESTAZIONE

    8. Il trasferimento in proprietà o in gestione dell’attività di commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla normativa emanata dalla Regione e comporta il diritto alla reintestazione dell’autorizzazione di cui era titolare il dante causa purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5 del d. lgs. 114/98 e presenti apposita domanda entro i termini perentori stabiliti dall’art. 8 – c. 1 – della L.R. 9/99 (60 giorni dall’atto fra vivi o un anno dalla morte del titolare), pena la decadenza dell’autorizzazione stessa e quindi di ogni titolo ad esercitare l’attività prima assentita che, se ugualmente svolta, è totalmente abusiva.
      Ad ogni cambio di titolarità o gestione deve corrispondere una domanda di reintestazione osservando i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti di attività susseguitisi.
      Anche al dante causa, per le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe pertanto l’obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti e tempi prescritti.
      Nel caso di morte del titolare, per proseguirne l’attività in attesa delle condizioni per la formale domanda di reintestazione dell’autorizzazione, è necessario che da parte dell’avente o degli aventi diritto alla successione sia presentata preventiva comunicazione al Comune. Agli stessi è altresì consentito, entro l’anno dalla data del decesso, cedere in proprietà o in gestione (ipotesi in cui debbono comunque poi richiedere e conseguire la reintestazione dell’autorizzazione) l’attività purché vi siano succeduti con regolare denuncia.
      La cessione o l’affidamento in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi del comma 5 dell’art. 8 della L.R. 9/1999.
      Nell’ipotesi di autorizzazioni di tipologia B) di cui alla previgente legge 112/1991 riferite a più posteggi e successivamente convertite ai sensi dell’art.15 della L.R. 9/1999, le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originariamente rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Quindi, nell’ipotesi di cessione o affidamento in gestione di attività corredata da una di tali autorizzazioni, il dante causa dovrà indicare, nell’atto di trasferimento od in un successivo atto integrativo, le presenze che intenda eventualmente cedere, insieme all’attività, al subentrante.
      Il termine di conclusione del procedimento di reintestazione è stabilito in 90 giorni dalla presentazione di regolare e completa domanda.
      Il subentrante in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5 del D. Lgs. 114/98 che abbia presentato nei termini stabiliti apposita domanda, può comunque esercitare l’attività del dante causa nelle more della formale reintestazione dell’autorizzazione, esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda stessa corredata da ricevuta del Comune competente ed il titolo (atto fra vivi o qualità di successore) che legittima il subingresso.
       
       
    Articolo 8 - Trasferimento di mercati, raggruppamenti, turni, fiere e fiere promozionali
    1. Ai sensi della L. Regionale 9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di un raggruppamento, di un turno, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione, ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento, fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti tra l’amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati, di stabilire termini diversi per il trasferimento.
    2. La metodologia ottimale da seguire è individuata nella stipula di un Protocollo d’Intesa, se compatibile, per tempi ed aree in discussione, con gli interessi generali e le finalità e necessità pubbliche.
    3. Nel caso di urgente interesse pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato luogo dichiarato dagli organi dell’Amministrazione, si prescinde da ogni termine, così come pure nel caso di momentanea indisponibilità delle aree per comprovate cause di necessità o di forza maggiore. In entrambe le ipotesi il trasferimento è attuato con determinazione del Dirigente il Servizio Attività Commerciali, in base alle risultanze di una Conferenza di Servizi dallo stesso indetta fra le Direzioni Urbanistica, Ambiente, Mobilità, Ufficio P.U.T., Corpo di Polizia Municipale e Sviluppo Economico, sentite le Associazioni di categoria e gli operatori interessati.
    Articolo 9 - Delega
    1. Ai sensi dell’articolo 4, comma 6, e dell’articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso di assenza del titolare dell’autorizzazione l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale (Legge 196/1997), all’associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C. C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995) ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono svolgere l’attività senza la nomina del delegato.
    2. Tali soggetti delegati devono essere indicati nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle fiere, qualora il delegato non è indicato nell’autorizzazione stessa, è sufficiente l’esibizione di copia della domanda, corredata da ricevuta, inoltrata al Comune competente. Nei soli casi di assenza temporanea in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina del delegato.
    3. Nel caso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i delegati siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D. Lgs. N. 114/1998.
    4. Nel caso di autorizzazione rilasciata da Comuni appartenenti a regioni la cui normativa non prevede l’istituto della delega, l’esercizio dell’attività, in assenza del titolare, è consentito solo a chi comprovi di esserne socio, collaboratore familiare o dipendente, secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo.
    Articolo 10 - Durata delle concessioni
    1. Le concessioni hanno validità decennale e possono essere rinnovate .
    2. Qualora il Consiglio Comunale con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo della concessione decennale dei posteggi ne deve essere dato, almeno sei mesi prima della scadenza, preavviso al titolare; altrimenti la concessione stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all’operatore la documentazione necessaria al rinnovo.
    3. Qualora l’area pubblica su cui insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità dell’area da parte del Comune.
    Articolo 11 - Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
    1. Il commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi lo svolgimento (come, ad esempio, la denuncia d’inizio di attività itinerante per i produttori agricoli o la concessione per i soggetti, diversi dai commercianti, iscritti nel Registro delle Imprese che partecipano ad una Fiera Promozionale).

    2. E’ vietato esercitarlo senza essere in possesso dell’originale dell’atto autorizzatorio che deve essere ostensibile ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
      E’ altresì vietato svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco che costituiscono logico complemento del Piano e del presente Regolamento.
    3. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata. E’ assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni destinati – a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione (quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare).
    4. Ciascun posteggio deve essere utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui è destinato. E’ vietato esercitarvi il commercio di generi diversi da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento ed al Piano.
    5. Le tende di protezione alle struttura di vendita, ove ammesse, debbono essere collocate rispettando le limitazioni e le prescrizioni dettate nel Piano e nelle apposite schede per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggio fuori mercato, a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad interessi pubblici e privati.
    6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi.
    7. L’inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti cinque commi da parte di tutti gli operatori (commercianti, produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese) costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal Piano e dal presente Regolamento.
    8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
    9. Ai fini dell'assegnazione temporanea dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.
    Articolo 12 - Normativa igienico-sanitaria
    1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.
    2. Il commercio di animali vivi deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E’ vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui, dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi destinati all’alimentazione umana.
    Articolo 13 - Vendita a mezzo di veicoli
    1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente normativa.
    2. E' altresì consentito il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
    Articolo 14 - Svolgimento di attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
    1. L’esercizio del commercio su aree pubbliche in aree demaniali è consentito solo previo nulla osta da parte della competente autorità.
    2. L’individuazione e l’istituzione di nuovi posteggi in aree demaniali è soggetto ad intesa con l’autorità competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 3/1999.


     
    Titolo 2 - Mercati, Raggruppamenti e Turni


    Capo I - Norme generali

    Articolo 15 - Definizioni

    1. Per mercato si intende l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.
    2. Per raggruppamento turistico si intende l’insieme dei posteggi che si snodano con certa e visibile continuità in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale da cui traggono il nome. Si differenzia dal mercato per la netta prevalenza e specializzazione non alimentare con offerta rivolta essenzialmente al turismo.

    3. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale nonché di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare, sicurezza pubblica e prevenzione dell’inquinamento, è vietata l’assegnazione e l’occupazione giornaliera, temporanea od occasionale di tali posteggi che, per il pregio e l’alta congestione dei luoghi in cui insistono, fatta salva l’ipotesi del subingresso, sono altresì dichiarati insuscettibili di nuova concessione in caso di cessazione, rinuncia o revoca. Al verificarsi di tali eventi, i posteggi torneranno quindi nella piena disponibilità dell’Amministrazione, utilizzabili solo per trasferimenti o interventi di razionalizzazione o miglioramento della situazione complessiva.
    4. Per raggruppamento di servizio, si intende l’insieme dei posteggi istituiti a servizio di una determinata struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale a tale scopo.
    5. Per raggruppamento straordinario si intende l’insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali ….) programmate allo Stadio o al Palasport. Per motivi di viabilità, interdizione o limitazioni di traffico veicolare e di pubblica sicurezza è vietata l’assegnazione e l’occupazione occasionale di tali posteggi che, in assenza del titolare , devono quindi rimanere liberi.
    6. Per turno si intende l’insieme dei posteggi ubicati in zone diverse assegnati non individualmente ma ad una pluralità di operatori, cosiddetti "turnisti", che li utilizzano tramite prestabilita periodica rotazione per svolgervi commercio di generi non alimentari, talvolta con precisa specializzazione merceologica.

    7. Per i posteggi ubicati nelle zone indicate nel comma 7 dell’art. 22, valgono le stesse disposizioni dettate per i posteggi dei "raggruppamenti" al precedente comma 2 - secondo capoverso - del presente articolo.
       
    Articolo 16 - Norme in materia di funzionamento dei mercati, raggruppamenti e turni
    1. i mercati, raggruppamenti e turni sono gestiti dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l’espletamento dell’attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi relativi al loro funzionamento.

    2. E’ ammesso per questi ultimi l’affidamento, tramite convenzione, a soggetto esterno ai sensi dell’art. 12, comma 3, della L. R. 9/99; in tal caso il Comune può prevedere specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano sul mercato, raggruppamento o turno.
    3. Entro il 30 Marzo di ogni anno sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati, delle aperture domenicali o festive, nonché di tutte le altre variazioni di orari riguardanti mercati, raggruppamenti e turni.
    Articolo 17 - Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi non riservati a specifiche categorie di operatori
    1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.T., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    2. Ove sia esercitata la miglioria da parte degli operatori già concessionari, l’assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria formulata ed approvata, riguarderà i posteggi risultanti vacanti a seguito della suddetta operazione.
    3. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

    4. I bandi debbono essere formulati sulla base di quanto prescritto dalla normativa regionale seguendo lo schema costituente l’allegato "A" al presente regolamento che peraltro rappresenta semplice esemplificazione, da osservare per quanto riguarda gli elementi essenziali e sostanziali, (criteri di priorità e modalità di presentazione delle domande) ma suscettibile di variazioni, precisazioni o condizioni ove se ne riscontri la necessità (come nel caso di specializzazioni merceologiche o casistiche particolari). La data d’inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del bando comunale.
    5. Oltre a quanto previsto dal comma 3, dovranno esser indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.

     
     

    Articolo 18 - Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori agricoli

    1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato riservati ai produttori agricoli, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione ai sensi della legge 59/63 tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.T., sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    2. Per quanto riguarda l’eventuale esercizio della miglioria e le sue conseguenze nell’assegnazione dei posteggi, la formulazione dei bandi e la presentazione di osservazioni valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 17.
    3. I titolari dei posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, secondo la definizione data dalla legge 59/63, a decorrere dall’anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell’autorizzazione.


    Articolo 19 - Criteri di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati (o per i quali è prevista specifica priorità) ai portatori di handicap (in possesso cioè dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge 104/1992)

    1. Individuati i posteggi vacanti nel mercato, sia quelli riservati ai portatori di handicap che quelli per i quali è prevista apposita specifica priorità nell’assegnazione a favore di tale categoria di soggetti, ai sensi della normativa regionale il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.T. sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    2. I posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, oppurtunamente contraddistinti, non possono essere assegnati ad operatori non appartenenti a tale categoria né da questi occupati ed utilizzati pur se permanentemente o occasionalmente vacanti.

    3. Invece i posteggi per i quali è solo prevista apposita specifica priorità, nel caso di non partecipazione al concorso di soggetti portatori di handicap o di insussistenza delle condizioni stabilite per il concretizzarsi della priorità stessa (come nell’ipotesi di mancata rinuncia alla concessione già posseduta per quel giorno), possono essere assegnati agli altri operatori o da questi occupati ed utilizzati, se occasionalmente vacanti.
    4. Per quanto riguarda l’eventuale esercizio della miglioria e le sue conseguenze sull’assegnazione dei posteggi, la formulazione dei bandi e la presentazione di osservazioni, valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 17.


    Articolo 20 - Revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse

    1. Ai sensi dell'art. 5, comma 8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
    2. Il Comune si impegna, ove possibile, a tenere conto delle scelte dell’operatore.

     

    Articolo 21 - Modalità di registrazione e calcolo del numero delle presenze

    1. E' confermata la validità delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
    2. L’operatore concessionario è tenuto ad essere presente nel mercato sul posteggio assegnato entro l’orario previsto per l’inizio delle vendite.
    3. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente
    4. E’ obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
    5. Ai sensi dell’art. 2 comma 12 della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle volte in cui l’operatore si è presentato al mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia, caso in cui non è riconosciuta la presenza.
    6. Il Comune di regola istituisce in tutti i mercati un servizio di rilevazione e registrazione delle presenze maturate da ogni operatore, al fine di formare una graduatoria da pubblicizzare nelle forme più idonee ed opportune.

    7. Nei mercati in cui manca tale servizio, fino alla sua istituzione, diversamente da quanto disposto al precedente comma 5, valgono le presenze effettive maturate, comprovate da regolare pagamento T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P., sulla base delle quali sono formulate le graduatorie utili per l’assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente o occasionalmente vacanti. L’operatore che aspira all’assegnazione giornaliera ha quindi l’onere di provare le presenze effettive maturate, esibendo le ricevute o attestazioni dei bollettini di pagamento del corrispettivo dovuto per le occupazioni di posteggio e l’attività esercitata nel mercato e giorno in questione.
      Preliminarmente all’istituzione del servizio di rilevazione e registrazione delle presenze nel mercato, anche tramite il bando per il rilascio della concessione decennale del posteggio e della relativa autorizzazione, il Comune può stabilire di procedere alla formulazione della graduatoria degli spuntisti sulla base delle maggiori presenze effettive maturate dagli operatori, debitamente e correttamente comprovate, per poi aggiornarla in modo costante secondo quanto disposto al precedente comma 5.
       
       
    Articolo 22 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
    1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
    2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze, secondo quanto indicato ai commi 5 e 6 dell’art. 21. A parità di numero di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999 art. 5, comma 5, tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dallo spuntista, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
    3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
    4. L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
    5. L’assegnazione dei posteggi destinati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
    6. L’assegnazione temporanea è, di norma, ammessa per i posteggi su area scoperta mentre è esclusa per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su cui insistono chioschi e manufatti stabili di proprietà del concessionario o, per quelli non assegnati e vacanti, del Comune.
    7. Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico ed ambientale nonché di viabilità, limitazioni o interdizione del traffico veicolare, sicurezza pubblica e prevenzione dell’inquinamento, è assolutamente vietata l’assegnazione e l’occupazione giornaliera, temporanea od occasionale dei posteggi nei mercati coperti di San Lorenzo e Sant’Ambrogio nonché di quelli ubicati nel P.le Michelangelo ed all’interno dei seguenti perimetri territoriali:
    a) fiume Arno (all’altezza del ponte alla Carraia) – P.za Goldoni – Via de’ Fossi – P.za Santa Maria Novella – Via della Scala – Via Santa Caterina da Siena – P.za della Stazione – Via Nazionale – Via XXVII Aprile – Via degli Arazzieri – P.za San Marco – Via C. Battisti – P.za SS. Annunziata – Via della Colonna – B.go Pinti – Via dei Pilastri – Via de’ Pepi – P.za S. Croce – Via Magliabechi – Corso dei Tintori – P.za Cavalleggeri – Lungarno delle Grazie – Fiume Arno (all’altezza del Ponte alle Grazie)
    b) Fiume Arno (all’altezza del Ponte S. Trinità) – P.za Frescobaldi – Via Maggio – P.za San Felice – P.za Pitti – Via Guicciardini – P.za S. Felicita – Fiume Arno (all’altezza del Ponte Vecchio)

    specificando che è ovviamente compreso il Ponte Vecchio e che le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.
    Il suddetto divieto di assegnazione e occupazione temporanea od occasionale riguarda tutti i posteggi ubicati nelle zone sopraindicate sia quelli compresi in raggruppamenti, turni e mercati che quelli fuori mercato.


    Articolo 23 - Decadenza della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione

    1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, raggruppamento o turno, ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
    2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.


    Articolo 24 - Mercati, raggruppamenti e turni straordinari

    1. I mercati, raggruppamenti e turni straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di quelle tradizionali, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono con il normale organico dei concessionari, senza la riassegnazione dei posteggi.
    2. Le assenze degli operatori concessionari nei mercati, raggruppamenti e turni anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti, ove ammessi, valendo comunque il divieto di cui all’art. 22 , comma 7.

    Capo II - Individuazione dei mercati, raggruppamenti e turni

    Articolo 25 - Mercati, Raggruppamenti e Turni: denominazione, localizzazione, caratteristiche, orari e prescrizioni

    Per ogni mercato, raggruppamento e turno istituiti nel territorio comunale, e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede. Nelle stesse sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la periodicità di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
    Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco.
    Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e del relativo Piano.

    Articolo 26 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

    1. L’area di svolgimento del mercato, raggruppamento o turno, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 25.
    2. Di conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.




     
     
    Titolo 3 - Fiere


    Capo I - Norme generali



    Articolo 27 - Norme in materia di funzionamento delle fiere

    1. Per fiera si intende la manifestazione caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività.
    2. La fiera è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. E’ ammesso, per questi ultimi, l’affidamento a soggetto esterno in conformità a quanto stabilito dall’art. 12, comma 3 della L. R. 9/1999.
    3. L’incaricato del Comune per il servizio alla Fiera provvede ad annotare e registrare le presenze che l’operatore matura nella fiera.
    4. L’operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente sul posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi (cosiddetti "riservisti"), sempreché presente ed altrimenti anch’egli considerato assente.
    5. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
    6. In caso di fiere concomitanti, per oscillazione della ricorrenza, all’operatore è consentito presentarsi con l’atto di concessione e con copia dell’autorizzazione, previa apposita comunicazione al Comune e dovendo comunque esercitare l’attività il titolare o suo delegato secondo quanto indicato all’art. 9.


    Articolo 28 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

    1. Ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi formulata a seguito di bando Comunale da pubblicarsi sul BURT, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
      1. Miglioria (eventuale) a favore degli operatori già titolari di concessione decennale (in caso di precedente concorso già espletato con successiva vacanza dei posteggi prima assegnati oppure di istituzione di ulteriori posteggi)
      2. Maggiore numero di presenze effettive sulla Fiera
      3. Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
      4. Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.
    2. I bandi di cui al comma 1 devono pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre di ogni anno.

    3. I bandi debbono essere formulati sulla base di quanto prescritto dalla normativa regionale seguendo lo schema costituente l’allegato "B" al presente regolamento che peraltro rappresenta semplice esemplificazione, da osservare per quanto riguarda gli elementi essenziali e sostanziali, (criteri di priorità e modalità di presentazione delle domande) ma suscettibile di variazioni, precisazioni o condizioni ove se ne riscontri la necessità (come nel caso di specializzazioni merceologiche o casistiche particolari). La data d’inizio per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai 20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del bando comunale.
    4. Nel caso di fiera articolata su più giorni, lo svolgimento di attività in uno di questi, vale come presenza effettiva. Per ogni edizione della Fiera non può riconoscersi più di una presenza effettiva.
    5. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
    6. La presenza effettiva in una fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della fiera o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola.
    7. I posteggi che, esaurita la graduatoria degli concessionari, risultano vacanti sono assegnati per chiamata ai riservisti secondo quanto previsto al c. 4 dell’art. 27. Esaurita la graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori presenti secondo quanto disposto al comma 2 dell’art. 30. Qualora la Fiera si articoli su più giorni e prima dell’ultimo sia stata esaurita la graduatoria dei riservisti, per l’assegnazione dei posteggi vacanti potrà di nuovo essere utilizzata la graduatoria dei concessionari, per chiamata, a partire dal primo classificato.
    8. Ove sia esercitata la miglioria da parte degli operatori già concessionari, l’assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria approvata, riguarderà i posteggi risultanti vacanti a seguito della suddetta operazione.


    Articolo 29 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

    Gli assegnatari di tali posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello cui si riferisce il rilascio della concessione decennale (e, solo per loro, relativa autorizzazione ai sensi della legge 59/63).

    Articolo 30 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

    1. L’operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, secondo quanto disposto ai precedenti artt. 27, comma 4 e 28 comma 6.
    2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, in assenza di riservisti inseriti in graduatoria, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per quella sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze nella fiera, il Comune tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
    3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.

    4. I suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.
       
       
    Articolo 31 - Revoca della concessione decennale di posteggio
    1. Ai sensi dell’art. 9, comma 4, lett. b), del D. Lgs. 114/98 e dall’art. 7 della L. R. 9/1999, la concessione del posteggio decade nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

    Capo II - Individuazione delle Fiere


    Articolo 32 - Fiere: Denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari e prescrizioni

    Per ogni Fiera istituita nel territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la data e giorni di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
    Sono altresì riportati gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco.
    Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni e comunque ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento e del relativo Piano.

    Articolo 33 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

    1. L’area di svolgimento della fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno o i giorni di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 32.
    2. Di conseguenza l’area, oltre ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.




     
    Titolo 4 - Fiere Promozionali


    Capo I - Norme generali


    Articolo 34 - Fiere promozionali

    1. Per Fiera promozionale si intende la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie merceologiche o produttive.
    2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, purché non superino la misura massima del 50 per cento dei posteggi da assegnare.
    3. Per esigenze eccezionali il Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire Fiere promozionali, anche indipendentemente dall’aggiornamento del Piano, previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio, in tal caso, provvedere all’aggiornamento del Piano entro la prima scadenza utile del 31 gennaio successivo.
    4. La fiera promozionale è gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento. E’ ammesso l’affidamento della gestione dell’intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale 9/1999.


    Articolo 35 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

    1. Ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio della Fiera Promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione dei posteggi, formulata a seguito di pubblicazione del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    2. I bandi di cui al comma 1 devono esser pubblicati all’Albo Pretorio ed esposti presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicati alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento della Fiera Promozionale.

    3. Nel primo anno di validità del presente regolamento, i suddetti termini possono essere ridotti, così come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate dagli organi dell’Amministrazione.
      I bandi devono esser formulati secondo quanto prescritto dall’art. 5 – c. 4 – della legge Regionale 9/99 e, qualora l’intera gestione della Fiera promozionale - compreso ricevimento e selezione delle domande - sia stata affidata dal Comune ai sensi dell’art. 12 - c. 4 – della L. R. 9/99, devono contenere l’esatta indicazione del/i soggetto/i affidatario/i cui gli operatori interessati debbono riferirsi.
      Tale/i soggetto/i, che assume/ono la figura di incaricato/i di pubblico servizio, deve/ono presentare al Comune, entro il termine perentorio di almeno 10 giorni prima dello svolgimento della Fiera promozionale, la graduatoria formulata in ordine di classifica degli operatori con le loro complete generalità, qualifica e codice fiscale per permettere i debiti accertamenti ed il rilascio delle concessioni.
    4. Oltre a quanto previsto dal comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
    5. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente nel posteggio 30 minuti prima dell’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio ad altro operatore a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi (cosiddetti "riservisti") semprechè presente ed altrimenti anch’egli considerato assente. Esaurita la graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono assegnati agli operatori presenti secondo quanto disposto al c. 2 dell’art. 37.
    6. Nel caso di Fiera Promozionale articolata su più giorni, lo svolgimento di attività in uso di questi varrà come presenza effettiva alla manifestazione. Per ogni edizione della Fiera Promozionale non può riconoscersi più di una presenza effettiva
    7. La presenza effettiva in una fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa per tutta la sua durata o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola.
    8. Nel caso di fiera promozionale "tematica", cioè limitata a determinate tipologie e specializzazioni merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta presenza ove l’operatore non le abbia rispettate commercializzando generi non ammessi oppure sia stata rilevata l’inidoneità, per qualità e validità, degli articoli esposti ai fini del successo ed attrattività della manifestazione. Tali rilievi debbono essere contestati in forma scritta, o dagli organi di vigilanza o dai gestori, all’operatore interessato che, in caso di recidiva, sarà escluso dalle eventuali successive edizioni o da analoghe Fiere promozionali.
    9. Nel caso di Fiere promozionali che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria, si terrà conto delle presenze effettive maturate dagli operatori, purché registrate dal Comune o dai suoi incaricati.


    Articolo 36 - Criteri di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti

    1. Per l’assegnazione dei posteggi a soggetti non autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche, il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
    2. Anche per tali soggetti valgono le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell’art. 35.


    Articolo 37 - Modalità di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati

    1. L’operatore concessionario che nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente nel posteggio 30 minuti prima dell’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
    2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, in assenza di riservisti inseriti in graduatoria, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per quella sola giornata di svolgimento della Fiera Promozionale, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità di presenze nella fiera il Comune, in conformità alla L. R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
    3. L’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui al comma 2. I suddetti posteggi non possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati istituiti e riservati.

    Capo II - Individuazione delle Fiere promozionali

    Articolo 38 - Fiere Promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari o prescrizioni

    Per ogni Fiera Promozionale istituita nel territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione, l’ubicazione, periodo, data e giorni di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
    Sono altresì riportati gli orari di vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco.
    Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento e del relativo Piano.

    Articolo 39 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

    1. L’area di svolgimento della fiera promozionale, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari prestabiliti dal precedente articolo 38.
    2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.




     
    Titolo 5 - Posteggi fuori mercato


    Capo I - Norme generali


    Articolo 40 - Posteggi fuori mercato

    1. I posteggi fuori mercato sono individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in concomitanza con l’approvazione dei Piani Comunali per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico, viabilità, urbanistica.
    2. Non sono compresi nel Piano né, conseguentemente, nell’elenco di cui all’art. 44, i chioschi (o altri simili manufatti) per la vendita di giornali e riviste né quelli di servizio a pompe per la distribuzione di carburanti in quanto tali attività - per cui è stata rilasciata la concessione di suolo pubblico e quindi "principali" - sono autorizzate in base a normative speciali e soggette a programmazione e pianificazione diversa da quella generale del Commercio su aree pubbliche.

    3. Ai titolari delle suddette attività (od ai loro legittimi gestori) può comunque essere rilasciata, ai sensi dell’art. 28 - c. 1 lett. a) - del D. Lgs. 114/98, autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di generi complementari o abbinati che – proprio per evidenziare tale intrinseca connessione – assume la forma e la sostanza di provvedimento ad integrazione di quello che consente l’esercizio dell’attività "principale" da cui è inscindibile, senza poter in alcun modo rappresentare fondamento o titolo per la costituzione di un’azienda a sé stante.
      La suddetta autorizzazione può pertanto essere annotata sullo stesso titolo che consente l’esercizio dell’attività principale (salvo il caso di diversità fra soggetto intestatario ed effettivo gestore, comune per gli impianti di distribuzione carburanti) e non abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante o alla partecipazione a mercati o fiere.
      Di regola il contenuto merceologico delle suddette autorizzazioni sarà il seguente:

      - PER LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE

      Diapositive – cartoline illustrate – carte geografiche – guide turistiche e piante della città – cartolibreria – videocassette – articoli abbinati a giornali e riviste in confezione presigillata dall’editore.
       
      - PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.
      Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.
       
    1. La concessione decennale dei posteggi fuori mercato ed il rilascio della relativa autorizzazione avviene tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    2. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione il Comune rilascia la concessione decennale e la relativa autorizzazione tramite bando comunale, sulla base dei seguenti criteri in ordine di priorità:
    3. A parità di ordine cronologico di presentazione della domanda, al fine di dare nuove opportunità di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità agli operatori di età inferiore ai 30 anni (fra questi si procederà al sorteggio).
    4. Ove sia esercitata la miglioria da parte degli operatori già concessionari di posteggio fisso, l’assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria approvata, riguarderà i posteggi resisi liberi a seguito della suddetta operazione.
    5. Nel caso di posteggi fuori mercato per il commercio di generi alimentari all’interno di spazi (giardini, aree attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali, per espressa dichiarazione degli organi dell’Amministrazione e dei Consigli di Quartiere in particolare, si manifesti l’esigenza di concedere l’area per il servizio di ristoro congiuntamente e subordinatamente all’espletamento di altri servizi collaterali (quali, ad es. apertura e chiusura degli accessi, custodia, sorveglianza, pulizia, cura, …. etc …), la concessione decennale e la relativa autorizzazione può essere sostituita da una convenzione, stipulata con l’operatore ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90, nella quale sono dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (dimensioni e caratteristiche della struttura, attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti e loro modalità di espletamento, durata, penalità, cause di rescissione, formalità da rispettare per un eventuale subingresso di altro soggetto, ….etc….). Qualora i suddetti spazi siano gestiti dal Consiglio di Quartiere, il suo Dirigente, con la collaborazione del Servizio Attività Commerciali, curerà tutte le operazioni fino alla stipula della convenzione, potendosi, nel caso di urgente necessità o di situazioni e rapporti già avviati od in atto, prescindere dalle procedure indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo.


    Articolo 41 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato

    1. Per effetto di quanto dispone l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione tramite bando comunale.
    2. I bandi di cui al comma 1 devono esser pubblicati all’Albo Pretorio ed esposti presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicati alle Associazioni di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’inizio della presentazione delle domande. I bandi devono esser formulati secondo quanto prescritto dall’art. 5 – c. 4 – della legge Regionale 9/99 e negli stessi debbono essere indicati anche i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
    3. Le norme di cui al presente articolo si estendono anche all’assegnazione in concessione dei posteggi ai portatori di handicap.


    Articolo 42 - Criteri di assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato

    1. L’operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento dell’attività non sia presente nel posteggio entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore. Restano fermi i divieti di assegnazione e occupazione temporanea od occasionale disposti dai commi 6 e 7 dell’art. 22.
    2. In relazione alle disposizioni di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell’attività, adottando come criterio di priorità il più alto numero di presenze. A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell’anzianità complessiva maturata dall’operatore , anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto

    Articolo 43 - Revoca della concessione decennale del posteggio

    1. La concessione di posteggio decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.
    2. Le procedure per la dichiarazione di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.

    Capo II - Individuazione dei posteggi fuori mercato

    Articolo 44 - Posteggi Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche, orari, specializzazioni merceologiche, casistiche particolari e prescrizioni

    1. Dei posteggi fuori mercato istituiti nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale, è redatto apposito elenco, distinto per localizzazione del posteggio stesso con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività, dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell’attività, destinazione e eventuale specializzazione merceologica.

    2. Sono altresì riportati particolari orari di vendita assentiti ed osservati, ferma restando la possibilità di loro revisione o modifica in base a nuovo provvedimento del Sindaco.
      Sono infine indicati gli interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento e del relativo Piano.
    3. Posteggi "stagionali" fuori mercato per generi alimentari, con o senza specializzazione merceologica.

    4. E’ ammessa la loro trasformazione, su apposita richiesta, in "permanenti" con rilascio di autorizzazione su posteggio per l’intera annualità per il commercio su aree pubbliche di generi alimentari nel ricorrere delle seguenti condizioni:
    Non è ammessa trasformazione per i posteggi stagionali ubicati nelle zone comprese entro i seguenti perimetri territoriali:
    1. – Fiume Arno (all’altezza del Ponte della Vittoria) – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, Viale F. Strozzi – Viale S. Lavagnini – P.za della Libertà – Viale G. Matteotti – P.zale Donatello – Viale A. Gramsci – P.za della Beccaria – Viale G. Amendola – Fiume Arno (all’altezzza del Ponte S. Niccolò)
    2. – Parco delle Cascine (per intero e cioè dal fiume Arno all’altezza del Ponte alla Vittoria, P.za V. Veneto, V.le F.lli Rosselli, canale Macinante, torrente Mugnone fino allo sfocio nell’Arno)
    3. – fiume Arno (all’altezza del Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa – P.za Verzaia - V.le Ariosto – P.za Tasso – V.le F. Petrarca – P.zale di Porta Romana – Viale del Poggio Imperiale – V.le N. Macchiavelli – P.zale Galileo – Viale Galilei – P.zale Michelangelo – V.le Michelangelo – P.za F. Ferrucci - Fiume Arno (all’altezza del Ponte San Niccolò)
    specificando che sono ovviamente compresi tutti i ponti e che le vie e piazze e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.

    Nella zona delimitata dal V.le P. Paoli e dal V.le M. Fanti in cui è gia previsto uno specifico servizio di ristoro alimentare tramite raggruppamenti di posteggi che si attivano solo in occasioni di manifestazioni o gare allo Stadio o al Palasport, sarà comunque vietato esercitare attività nelle giornate in cui si tengono tali manifestazioni o gare a decorrere dalla terza ora antecedente il loro programmato inizio.

    Nel caso di domande concorrenti (intendendosi qui per tali – non essendovi bando di concorso – quelle presentate entro cinque giorni l’una dall’altra) sarà data, nell’ordine, priorità:
     

    Non può esser concessa trasformazione di posteggio da "stagionale" a permanente e la relativa autorizzazione sarà quindi negata nel caso in cui l’operatore interessato ceda, venda o trasferisca a decorrere dalla presentazione pubblica della presente proposta con la formale consultazione delle Associazioni di categoria e dei consumatori, le altre aziende con posteggio di cui a tale data è assegnatario sul territorio fiorentino.
     
    1. Posteggi fuori mercato già utilizzati mediante strutture fissate permanentemente al suolo ("chioschi").

    2. In tali strutture, purché già regolarmente concessionate come "chioschi", è di regola (eccetto cioè specifiche limitazioni o prescrizioni) consentito estendere la vendita a tutti i generi del settore merceologico corrispondente a quelli autorizzati, subordinatamente alla sola modifica (= estensione) della concessione da parte del Servizio Polizia Amministrativa. E’ altresì ammissibile, su apposita richiesta, variare settore merceologico. Nel caso di richiesta di variazione della concessione e dell’autorizzazione da non alimentare ad alimentare, l’accoglimento della domanda ed il rilascio della relativa autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti condizioni:
    3. ubicazione del chiosco all’interno di un giardino oppure entro 100 mt. da un giardino, da una scuola o da altro luogo o struttura adibita ad attività sportiva, ricreativa, aggregativa e produttiva.
    4. distanza non inferiore a 150 mt. da altri posteggi fuori mercato già autorizzati permanentemente o stagionalmente, per il commercio di generi alimentari.
    5. parere favorevole delle Direzioni Mobilità e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione di suolo pubblico se ivi rappresentate) con rilascio della concessione da parte della Direzione Sviluppo Economico – Servizio Polizia Amministrativa.

    6. Non è ammessa variazione del settore merceologico nelle zone comprese entro i perimetri territoriali di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 2, né per i chioschi ubicati entro un raggio di mt. 150 dall’ingresso dei cimiteri, per il rispetto ed il decoro dovuto a tali luoghi: Valgono altresì le limitazioni stabilite nel precedente comma 2 per la zona delimitata dal V.le P. Paoli e dal V.le M. Fanti, in caso di richiesta di variazione di concessione ed autorizzazione da non alimentare ad alimentare.
    7. Posteggi fuori mercato: modalità’ di esercizio dell’attività.

    8. Salvo espressa autorizzazione, entro un’ora dal termine dell’orario di vendita, il posteggio deve esser lasciato libero e sgombro da mezzi e nettezza.
      Per i posteggi per il commercio di generi alimentari può esser concessa, su richiesta, l’autorizzazione a non rimuovere la struttura di vendita, che, pur non essendo "chiosco", ha necessità, per motivi igienico-sanitari, di esser dotata di attacchi per energia elettrica ed acqua potabile, nel ricorrere delle seguenti condizioni: Resta inteso che fino al rilascio della formale autorizzazione, l’inosservanza dell’obbligo di rimozione della struttura di vendita costituisce violazione di limitazione prescritta dal presente regolamento e dal Piano, soggetta alle sanzioni previste.
       

    9. Posteggi fuori mercato "permanenti" (cioè per l’intera annualità): loro trasformazione in chioschi.

    10. Escluso tassativamente le zone comprese entro i perimetri territoriali di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 2, è ammissibile la realizzazione di "chioschi" sui posteggi "permanenti" fuori mercato (con possibilità anche del loro contemporaneo trasferimento nel raggio di 100 mt. purché la nuova ubicazione risulti più idonea ed appropriata e sia a distanza non inferiore a mt. 150 da altro posteggio fuori mercato dello stesso settore merceologico), subordinatamente al parere favorevole delle Direzioni Mobilità e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione di suolo pubblico se ivi rappresentate) ed al rilascio della concessione da parte della Direzione Sviluppo Economico – Servizio Polizia Amministrativa -.
       
    Articolo 45 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
    1. L’area di svolgimento dell’attività, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con i giorni di operatività dei posteggi fuori mercato e per gli orari prestabiliti.
    2. Di conseguenza l’area sarà accessibile, oltre ai mezzi dell’operatore, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il posteggio o per i loro spostamenti.


     
    Titolo 6 - Commercio itinerante


    Articolo 46 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

    1. L’esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
    2. L’esercizio del commercio itinerante è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. Il periodo massimo consentito per sostare nella stessa area è stabilito in un ora; decorso tale periodo l’operatore itinerante deve allontanarsi di almeno 300 metri prima di poter di nuovo fermarsi in altra area pubblica.
    3. E’ consentito all’operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica il tempo necessario per servirlo. E’ comunque vietata la vendita con l’uso di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione e quindi totalmente abusivo.
    4. E’ fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a mt. 500.


    Articolo 47 - Zone vietate

    1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato:
    - nel territorio compreso entro i viali di circonvallazione di qua e di là d’Arno (centro storico per eccellenza e porzione del parco storico delle colline) e, più esattamente, entro i seguenti perimetri:
     
    1. – Fiume Arno (all’altezza del Ponte della Vittoria) – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, - P.le di Porta a Prato - V.le F.lli Rosselli – V.le Caduti dei Lager – P.le Montelungo - Viale F. Strozzi – Viale S. Lavagnini – P.za della Libertà – Viale G. Matteotti – P.le Donatello – Viale A. Gramsci – P.za Beccaria – Viale Giovine Italia – P.za Piave – direttrice della pescaia di S. Niccolò - Fiume Arno (a tale altezza);
    2. – fiume Arno (all’altezza del Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa – P.za Verzaia - V.le Ariosto – P.za Tasso – V.le F. Petrarca – P.zale di Porta Romana – Viale del Poggio Imperiale – P.le del Poggio Imperiale – Via di S. Leonardo - Viale Galilei – P.le Michelangelo – V.le Michelangelo – P.za F. Ferrucci - Fiume Arno (all’altezza del Ponte San Niccolò);
    specificando che sono ovviamente compresi tutti i ponti e che le vie e piazze di delimitazione si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.
     
    V.le Milton (tutto) – V.le Don Minzoni (tutto) – V.le dei Mille (tutto) – V.le Paoli (tutto) – V.le Malta (tutto) – V.le Fanti (tutto) – V.le Maratona (tutto) – V.le Segni (tutto) – V.le Mazzini (tutto) – V.le Amendola (tutto) – Via Piagentina (tutta) – Via Campofiore (tutta) – L.no del Tempio (tutto) – L.no C. Colombo (solo una parte) – Via Lungo L’Africo (fino a Via Cialdini) – Via di Paola (tutta) – P.za S.F. di Paola – Via di Bellosguardo (da P.za S.F. di Paola a Villa dello Strozzino) – Via di S. Carlo (da Villa dello Strozzino a Villa la Limonaia) – Via Piana (tutta) – Via S. M. a Marignolle (da Via Piana a Villa la Colombaia) – Via delle Campora (da Villa La Colombaia a Via S. Ilario a Colombaia) – Via S. Ilario a Colombaia (tutta) – Via Senese (da Via S. Ilario a Via Dante) – Via Dante (tutta) – V.le A. Aleardi (tutto) – V.le R. Sanzio (tutto) – L.no S. Rosa (tutto) – Via della Fonderia (tutta) – P.za Pier Vettori – Via del Ponte Sospeso (tutta) – P.zza T. Gaddi – V.le F.lli Rosselli (tutto) – P.le di Porta a Prato – V.le Belfiore (tutto) – Via XX settembre (tutta) – Via Cosseria (tutta) – P.za Baldinucci – V.le Michelangelo (da Via Marsuppini a P.za Ferrucci) – L.no B. Cellini (da P.za Ferrucci a P.za Poggi).
     


    Articolo 48 - Rappresentazione cartografica

    1. Presso la Direzione Sviluppo Economico - Servizio Attività Commerciali - è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.


    Articolo 49 - Determinazione degli orari

    1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante, è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 19,30 (20,00 nel periodo in cui vige l’ora legale) dei giorni feriali, ferma restando la possibilità di sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.




     
     
    Titolo 7 - Commercio su Aree Pubbliche a seguito dello spettacolo viaggiante (parco divertimenti, comunemente definito Luna Park)


    Articolo 50 - Organico, criteri di concessione pluriennale dei posteggi e modalità di esercizio dell’attività

    1. L’organico del commercio su aree pubbliche a seguito dello spettacolo viaggiante (Luna Park) è confermato in 5 posteggi, tutti a destinazione merceologica alimentare, con le seguenti dimensioni:
    2. Eventuali ampliamenti di superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili con le esigenze complessive del Luna Park e delle attività commerciali, senza creare loro pregiudizio o impedimento.

    3. La fattispecie, del tutto particolare, è assimilata - pur con disposizioni singolari che tengono conto anche del regolamento per lo spettacolo viaggiante approvato con Del. C.C. 22/9/1998 n° 1224 – alla Fiera. Ogni turno del Luna Park – cinque in un anno – costituisce una Fiera per gli operatori su aree pubbliche a suo seguito
    4. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio per ognuna delle cinque Fiere sulla base di una graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
    5. I bandi sono pubblicati all’Albo Pretorio ed esposti presso la sede del Servizio Attività Commerciali nonché comunicati alle associazioni di categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’inizio della presentazione delle domande. Nel bando sono indicati anche i criteri per la presentazione di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
      Delle concessioni rilasciate e delle postazioni scelte è data notizia alle organizzazioni di categoria dello spettacolo viaggiante affinché ne tengano conto e le inseriscano, rispettandone il posizionamento, nella planimetria generale che dovrà poi essere approvata dall’Amministrazione.
      E’ ribadito l’obbligo di seguire il criterio di collocare i posteggi, pur se sparsi, il più possibile distanti da altri commercianti su area pubblica di generi alimentari già autorizzati ad operare nelle vicinanze dell’area destinata ad ospitare il Luna Park, pena la non approvazione della planimetria generale dell’intero complesso.

    6. Le strutture di vendita dovranno essere "compattate" in un unico spazio ed installate, con il fronte di vendita rivolto verso l’interno del parco divertimenti, prima della verifica dell’apposita Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, effettuata la quale sarà vietato ogni insediamento.
    7. La concessione di posteggio decade nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio medesimo per un numero di Fiere superiore ad un terzo dei corrispondenti turni del Luna Park previsti in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare.

    8. In caso di concomitanza di turni, per oscillazione di ricorrenza, l’operatore dovrà optare per uno di questi. In tale ipotesi la partecipazione sarà computata quale presenza effettiva per ambedue i turni, mentre l’assenza sarà valutata per l’edizione corrispondente al turno più prolungato del Luna Park.
    9. L’operatore concessionario ha l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 30 giorni prima del programmato inizio del turno del Luna Park, la propria volontà di parteciparvi, pena l’esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare, deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi d’impedimento.
    10. Qualora per qualsiasi ragione, non si tenga il turno del Luna Park, anche l’operatore concessionario a suo seguito non potrà svolgere attività (tale ipotesi non sarà ovviamente considerata assenza).
    11. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate al Titolo 3 - Fiere - del regolamento.


     
     
    Titolo 8 - Norme transitorie e finali



     

    Articolo 51 - Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

    1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento e si attuano con Determinazione dirigenziale.
    2. Eccetto che per i posteggi ubicati nei perimetri territoriali di cui ai punti a), b) e c) del comma 2 dell’art. 44, è ammessa, subordinatamente al parere favorevole delle Direzioni Mobilità e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione di suolo pubblico se ivi rappresentate) la concessione di ampliamento dei posteggi fino ad una dimensione massima di mq. 30.

    3. Nei mercati e nelle fiere l’ampliamento deve tendenzialmente riguardare tutti gli operatori e comunque essere riconosciuto funzionale all’interesse dell’intero complesso di posteggi, senza pregiudizio di alcuni di essi.
      E’ vietato, nei mercati e nelle fiere, aumentare il numero dei posteggi a scapito delle loro attuali dimensioni


    Articolo 52 - Autorizzazioni Temporanee su Posteggio

    1. Autorizzazioni temporanee con concessione di posteggio per l’esercizio per il commercio su aree pubbliche possono esser rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del D. Lgs 114/98 esclusivamente nei seguenti casi:
      1. in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
      2. quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
      3. in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
    2. Il numero dei posteggi e più in generale degli spazi da destinarsi all’esercizio delle attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse, sono stabiliti dagli organi dell’Amministrazione interessati e coinvolti nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione di appositi progetti o dell’approvazione di quelli presentati da soggetti terzi o della stipula di convenzioni.
      Le domande, corredate dal consenso degli organizzatori o dei gestori delle iniziative, devono di regola esser presentate almeno 15 giorni prima del loro programmato inizio.

     
      Articolo 53 - Validità delle presenze
    1. Sono confermate le graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto dei successivi aggiornamenti.

    2. Laddove non esiste servizio di rilevazione e registrazione delle presenze, le graduatorie sono formulate sulla base delle presenze effettive, comprovate da pagamento del corrispettivo dovuto per l’occupazione di posteggio (tassa, canone o tariffa che sia).
      Nella causale del bollettino di versamento, sia nella parte destinata al Comune, sia nella ricevuta o attestazione che rimane all’operatore, devono essere indicati chiaramente il giorno, il mercato o la fiera ed il posteggio con relativo numero identificativo in cui è stata svolta l’attività. L’inosservanza di ciò, così come il pagamento effettuato in misura inferiore al corrispettivo dovuto laddove fissato in maniera precisa ed inequivoca, comporterà il non riconoscimento della presenza.
    3. Ai fini della validità della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli soci. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione sull’autorizzazione, o per i quali sia stata presentata domanda di annotazione, secondo quanto disposto all’art. 9 del presente regolamento.


    Articolo 54 - Produttori agricoli

    1. Ai produttori agricoli, singoli o associati, per il commercio dei propri prodotti su un posteggio è rilasciata autorizzazione con concessione ai sensi della legge 59/63.

    2. L’esercizio del commercio in forma itinerante nel territorio comunale è soggetto a regolare denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90. L’autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida la concessione) e la denuncia d’inizio di attività abilitano anche a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l’assegnazione giornaliera dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.
    3. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia regolare, legittimata dal Comune competente.
    4. Nell’esercizio dell’attività di vendita, anche i produttori agricoli son tenuti ad osservare le limitazioni ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori (titolarità, possesso ed ostensibità dell’originale) e gli orari nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità dei prezzi dei prodotti esposti.

    Articolo 55 - Attività e posteggi stagionali

    1. Si considerano attività stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali. I posteggi stagionali istituiti sono compresi nell’elenco dei posteggi fuori mercato, con specificato a fianco di ciascuno periodi di operatività e eventuale specializzazione merceologica.
    2. Il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio stagionale e la relativa autorizzazione, con precisa limitazione temporale, tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    3. Qualora si tratti di posteggi di nuova istituzione, il Comune rilascia la concessione decennale e la relativa autorizzazione, con precisa limitazione temporale, tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
    4. Valgono, anche per i posteggi stagionali, le disposizioni di cui agli artt. 40 – commi 4, 5 e 6 – 41 e 42 del presente regolamento.


    Articolo 56 - Bandi Comunali

    1. Il Bando Comunale per tutti i posteggi messi a concorso è formulato e pubblicizzato sulla base di quanto prescritto dalla normativa regionale e dal presente regolamento, in allegato al quale sono riportati gli schemi di bando per i Mercati e le Fiere, da osservare per quanto riguarda gli elementi essenziali e sostanziali (criteri di priorità e modalità di presentazione delle domande) ma suscettibili di variazioni, precisazioni o condizioni ove se ne riscontri la necessità (come nel caso di specializzazioni merceologiche o casistiche particolari).


    Articolo 57

    Tariffe per la concessione di suolo pubblico e modalità di occupazione dei posteggi nell’esercizio dell’attività
    Il corrispettivo – tassa, canone o tariffa che sia – per la concessione del suolo è determinato sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Qualora il corrispettivo per l’occupazione di un posteggio sia fissato in maniera certa ed inequivoca, il pagamento in misura inferiore a quella dovuta non varrà per l’attribuzione della presenza, salva ogni azione di recupero di ordine tributario.
    I concessionari non possono esercitare il commercio su aree pubbliche su una superficie maggiore o diversa da quella costituente il posteggio assegnato, secondo quanto disposto dal comma 2 dell’art. 11.
    Comunque, anche tenuto conto delle precarie condizioni e del logorio cui è sottoposta la segnaletica orizzontale, l’esercizio dell’attività su di una superficie maggiore di quella concessa che però, per dimensione, non ecceda il 10% di quella del posteggio o non costituisca di per sé violazione di elementari e precise disposizioni del presente regolamento finalizzate al regolare e sicuro funzionamento dell’intero complesso commerciale (come, ad esempio, nel caso di occlusione o impedimento dei previsti necessari spazi fra posteggio e posteggio o di quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale e veicolare), sarà considerato abuso di occupazione di suolo pubblico e come tale sanzionabile ai sensi della normativa in materia vigente (C.d.S., T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P.). Tale eccedenza non dovrà, in ogni caso, essere realizzata tramite strutture o attrezzature di difficile removibilità e dovrà immediatamente – cioè nella stessa fase della contestazione - essere eliminata.
    Non ricorrendo le condizioni di cui al comma precedente l’esercizio dell’attività con occupazione di una superficie maggiore o diversa rispetto a quella concessa, costituisce violazione di divieto stabilito dal presente regolamento e dal Piano, soggetta alla sanzione di cui all’art. 29 – c. 2 del D Lgs. 114/98 nonché, in caso di particolare gravità o recidiva, alla sanzione accessoria di cui all’art. 29 – c. 3 – del D. Lgs. 114/98.

     

    Art. 58 - Sanzioni

    1. In merito al sistema sanzionatorio inerente l’attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso riferimento all’art. 29 del D. Lgs. 114/98. In particolare si ritiene puntualizzare le seguenti casistiche:
    Art. 29 comma 1

    "senza l’autorizzazione o il permesso 
    di cui all’art. 28, 
    commi 9 e 10"

    • Esercizio del commercio su aree pubbliche negli spazi degli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade senza il permesso del soggetto proprietario o gestore
    Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    £ 5.000.000 a 
    £ 30.000 000 (misura ridotta 
    £. 10.000.000) con confisca delle attrezzature e della merce
    Art. 29 comma 1

    "senza la prescritta autorizzazione"

    • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza essere titolare di alcuna delle autorizzazioni prescritte dall’art. 28 c. 1 lett. a) o b) del D. Lgs. 114/98 
    (abusivo totale)
    • Commercio su aree pubbliche esercitato, in assenza del titolare dell’autorizzazione o di socio se intestataria ne è una società, da persona che non risulti a ciò formalmente delegata mediante annotazione sull’autorizzazione stessa o apposita preventiva domanda integrativa (nel caso di autorizzazioni rilasciate dai Comuni della Toscana o di altre Regioni che, nella loro normativa, hanno previsto l’istituto della delega)
    • Commercio su aree pubbliche esercitato, in assenza del titolare dell’autorizzazione, da persona diversa senza titolo a sostituirlo e cioè che non ne sia socio, associato in partecipazione, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore coordinato e continuativo (nel caso di autorizzazioni rilasciate da Comuni appartenenti a Regioni la cui normativa non prevede l’istituto della delega)
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche mediante illecita ed abusiva occupazione di un posteggio regolarmente istituito - assegnato ad altri o vacante che sia - prima dell’orario di inizio delle vendite e dell’effettuazione delle operazioni di spunta ("senza la prescritta autorizzazione su posteggio", in quanto non concesso o occasionalmente assegnato)
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche, autorizzato in forma itinerante, mediante illecita ed abusiva occupazione, con strutture, attrezzature e merci collocate fuori dal furgone, di aree pubbliche non destinate dal Piano a "posteggio" oppure previste e istituite come "posteggio" solo in giorni o periodi diversi. ("senza la prescritta autorizzazione su posteggio", in quanto non istituito e quindi non concedibile né utilizzabile)
    Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
    £ 5.000.000 a 
    £ 30.000 000 (misura ridotta 
    £. 10.000.000) con confisca delle attrezzature e della merce
    Art. 29 comma 1

    "fuori dal territorio previsto dall’autorizzazione stessa"

     

    • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 fuori dall’ambito del territorio regionale cui appartiene il Comune che l’ha rilasciata, salva l’ipotesi di partecipazione alle fiere.
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98, nel giorno o nei giorni di validità, in località o mercati diversi da quelli in cui è ubicato il posteggio dato in concessione decennale.
    Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
    £ 5.000.000 a
    £ 30.000 000 (misura ridotta 
    £. 10.000.000) e con la confisca delle attrezzature e della merce
     
    Art. 29 comma 2

    "violando le limitazioni e i divieti stabiliti dalla Deliberazione Comunale di cui all’art. 28 (approvazione del Piano e del presente regolamento)"

     

    A mero titolo esemplificativo e, non esaustivo:
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte del titolare di autorizzazione di cui all’art. 28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 su di un posteggio diverso da quello concesso ma nell’ambito dello stesso mercato.
    • Occupazione di suolo od aree pubbliche in eccedenza rispetto alla superficie concessa (vedasi comunque art. 57 del presente regolamento).
    • Esposizione di merce utilizzando le tende parasole od altro al di fuori del posteggio e della superficie concessa (vedasi comunque art. 57 del presente regolamento).
    • Esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree a ciò vietate
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche non rispettando le disposizioni in materia di orari stabilite dal Sindaco
    • Non rimozione di mezzi, strutture e attrezzature dal posteggio entro i termini stabiliti dalla fine dell’orario di vendita
    • Esercizio del commercio su un posteggio riservato a particolari categorie di operatori da parte di chi non vi appartiene
    • Esercizio dell’attività non rispettando la destinazione (settore o specializzazione) merceologica del posteggio, commercializzandovi generi diversi da quelli consentiti
    • Esercizio dell’attività senza avere ostensibile l’originale dell’autorizzazione (o titolo equipollente) non adempiendo alla richiesta degli organi di vigilanza di esibirla (*****)
    Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    £ 1.000.000 a 
    £ 6.000 000 (misura ridotta £. 2.000.000)

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

    (*****) previa dichiarazione di responsabilità di esserne titolare e con obbligo di produrla entro 48 ore; altrimenti la fattispecie integra quella dell’ art. 29 c. 1 "senza la prescritta autorizzazione"

    Art. 29 comma 3

     

    In caso di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni di cui ai commi 1 e 2 (La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in una anno, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione)
    Il Sindaco può disporre la sospensione dell’attività per un periodo non superiore a venti giorni



     

    2. Si sottolinea infine che, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D. Lgs. 114/98, gli operatori su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D. Lgs. 114/98. In particolare vale puntualizzare:
    Art. 30 comma 1 in relazione all’ art. 26 comma 5 ed all’art. 22 comma 3 
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche da parte di soggetto che, subentrato in proprietà o in gestione nell’attività, non abbia presentato domanda di reintestazione dell’autorizzazione
    Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    £ 1.000.000 a
    £ 6.000 000 (misura ridotta £. 2.000.000



     
    Art. 30 comma 1 in relazione all’ art. 14 comma 1 ed all’art. 22 comma 3
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita
    • Esercizio del commercio su aree pubbliche senza indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita
    Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    £ 1.000.000 a
    £ 6.000 000 (misura ridotta £. 2.000.000
    Art. 30 comma 1 in relazione agli art. 19, 20 e 22 
    comma 1
    • Esercizio, da parte di operatore titolare di autorizzazione di cui all’art. 1 lett. b) del D. Lgs. 114/98, di attività di vendita o di propaganda a fini commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova, per motivi di lavoro, studio, cura o svago senza rispettare le disposizioni e le prescrizioni stabilite dall’art. 19
    Sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
    £ 5.000.000 a
    £ 30.000 000 (misura ridotta 
    £. 10.000.000)



     

    ART. 59 - Revoca o dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione e/o della concessione di posteggio: effetti
     

    L’adozione del provvedimento di revoca (escluso quella per pubblico interesse) o la dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione e/o della concessione di posteggio travolge tutta la pregressa attività collegata al titolo revocato o decaduto, nel senso che le presenze precedentemente maturate dall’operatore sono azzerate e non possono assolutamente essere vantate e valutate né per la spunta, né per i concorsi.

    ART. 60 - Norme transitorie e finali

    1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia ad eccezione della regolamentazione degli orari di vendita e del "Regolamento per l’esercizio dei mercati coperti al dettaglio" approvato con Del. C.C. nn. 1261 del 22.11.1985, 644 del 23.6.1987 e 125 del 4/7/1994 che conserva efficacia fino a sua espressa modifica e sostituzione.
    2. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alla legislazione statale e regionale in materia.
    3. Tutte le domande e/o comunicazioni previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente alla Direzione Sviluppo Economico – Comune di Firenze – P.zza Artom, 18 – Firenze, e devono essere compilate sui moduli predisposti e diffusi.
    4. Tutti termini per la conclusione dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento, ed in particolare quelli previsti all’art. 7 (commi 3, 4 e 5) decorrono dalla data di arrivo della domanda e/o della comunicazione alla Direzione Sviluppo Economico.

    ALLEGATO "A"

    COMUNE DI _____________________

    (Provincia di _____________________ )

    BANDO COMUNALE

    ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NEI MERCATI

    (Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

    IL DIRIGENTE

    RENDE NOTO

    1- Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/1998.

    2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____________________ compreso, al giorno ___________________ compreso.

    Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

    Miglioria (eventuale) a favore degli operatori già ivi concessionari

    Maggiore numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato;

    Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;

    Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.

    3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

    4- L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

    5- L’assegnazione dei posteggi riservati (o per i quali è prevista specifica priorità) ai portatori di handicap (dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992) sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: 6- Ove sia esercitata la miglioria da parte degli operatori già concessionari, l’assegnazione decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria approvata, riguarderà i posteggi risultanti vacanti a seguito della suddetta operazione.

    7- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria rispetto alla quale potranno essere avanzate osservazioni o opposizioni, da parte degli operatori interessati, entro i successivi 15 giorni dalla pubblicazione.
     
      A - ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL’INTERNO DEI MERCATI

    Mercato Giorno Numero identificativo del posteggio Settore merceologico Superficie mq. Riservato produttori agricoli Riservato portatori handicap Specifica priorità per i portatori di handicap Note
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     



     
     
      B - SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE. Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune
     

    AL SINDACO
    (Ufficio Commercio)
    del Comune di

    ________________________

    OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI: Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998.-

    Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________, il ___________,

    residente in Via _______________________________, n. ______ a _____________________________ (____),

    codice fiscale n° ____________________________ (oppure: legale rappresentante della società ____________,

    con sede a ______________________________, Via _____________________________, n. ____, C. F./ P. IVA n° ________________________________

    CHIEDE

    - che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio / i posteggi n° ____ o, in alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello steso mercato per il giorno ___________________, della superficie di mq. ______

    per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato del Vostro Comune posto in ______________________________________________________________________:

    A TAL FINE DICHIARA

    1. che le presenze maturate dal sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono ________;
    2. che l’anzianità dell’attività, rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese, decorre dal _____/____/____ (se maturata in modo discontinuo è complessivamente di giorni __________).
    3. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 – comma 2 del D. Lgs. 114/98
    4. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 – comma 5 – del D. Lgs. 114/98 (solo per il settore alimentare)
    CHIEDE INOLTRE


    2)- che gli venga rilasciata, contestualmente, l’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998;

    A TAL FINE DICHIARA

    a- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;

    b- di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo per il settore alimentare);

    Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.

    Data, ___________________ ________________________________

    firma



    ALLEGATO "B"

    COMUNE DI _____________________

    (Provincia di _____________________ )

    BANDO COMUNALE

    ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE NELLE FIERE

    (Legge Regionale 3 marzo 1999, n. 9 – articolo 5)

    IL DIRIGENTE

    RENDE NOTO

    1- Gli interessati all’assegnazione in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda al Comune secondo lo schema riportato in calce.

    2- I termini utili per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____________________ compreso, al giorno ___________________ compreso.

    Si fa presente, comunque, che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria nel rispetto dei seguenti criteri:

    Miglioria (eventuale) a favore degli operatori già ivi titolari di concessione decennale (in caso di precedente assegnazione con successiva vacanza dei posteggi oppure di loro nuova ulteriore istituzione);

    Maggiore numero di presenze effettive maturate dal soggetto richiedente nell’ambito della Fiera;

    Ordine cronologico di presentazione delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.

    Anzianità complessiva maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
     
     

    3- Le domande dovranno essere in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R. . Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la quale vengono inviate le domande.

    4- L’assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri:

    - maggiore anzianità di presenze maturate nella Fiera;

    - maggiore anzianità di esercizio dell’attività di produttore agricolo, riferita all’iscrizione del soggetto richiedente in tale qualità nel registro delle imprese;

    5- Per l’assegnazione dei posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato il posesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.

    6- Il Comune provvederà a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento, entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione, da parte degli operatori interssati, entro i succesivi 15 giorni dalla pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concesione, a seguito della L. R. 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori per la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine della graduatoria.
     
     

    A)- ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI ALL’INTERNO DELLE FIERE
     
    Mercato Giorno Numero identificativo del posteggio Settore merceologico Superficie mq. Riservato produttori agricoli Riservato portatori handicap Note
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   


    1. SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE POSTEGGIO.
    Domanda da inviare in competente bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune
     
     

    AL SINDACO
    (Ufficio Commercio)
    del Comune di

    ________________________

    OGGETTO: BANDO COMUNALE PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda di concessione decennale.

    Il sottoscritto ___________________________________, nato a ________________________, il ___________,

    residente in Via _______________________________, n. ______ a _____________________________ (____),

    codice fiscale n° ____________________________ (oppure: legale rappresentante della società ____________,

    con sede a ______________________________, Via _____________________________, n. ____, C. F./ P. IVA n° ________________________________

    CHIEDE

    - che gli venga assegnato in concessione decennale il posteggio libero nella fiera denominata ____________________________________ che si svolge il giorno ___________________, per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:

    A TAL FINE DICHIARA

    Inoltre, si impegna a produrre la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
     
     

    Data, ___________________
     

    firma
    ________________________________
     



    A cura dell'Ufficio del Consiglio
    08-06-2000