REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’ COMMERCIALE SULLE AREE
PUBBLICHE
(Legge Regionale 3 marzo
1999, n. 9 –art. 9, comma 2, lettera l)
(Deliberazione del Consiglio
comunale n. 265 del 22.05.2000)
INDICE
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Titolo
1: Norme generali
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Articolo 1
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Ambito
di applicazione |
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Articolo 2
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Definizioni |
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Articolo 3
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Finalità
del regolamento |
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Articolo 4
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Criteri
generali di indirizzo |
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Articolo 5
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Osservatorio
e commissione consultiva |
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Articolo 6
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Compiti
degli uffici comunali |
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Articolo 7
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Esercizio
dell’attività |
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Articolo 8
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Trasferimento
di mercati, raggruppamenti, turni, fiere e fiere promozionali |
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Articolo 9
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Delega |
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Articolo 10
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Durata
delle concessioni |
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Articolo 11
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Norme
generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche |
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Articolo 12
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Normativa
igienico-sanitaria |
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Articolo 13
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Vendita
a mezzo di veicoli |
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Articolo 14
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Svolgimento
di attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali |
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Titolo
2: Mercati, Raggruppamenti e Turni
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Capo I - Norme generali
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Articolo 15
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Definizioni |
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Articolo 16
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Norme
in materia di funzionamento dei mercati, raggruppamenti e turni |
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Articolo 17
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Criteri
di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi non riservati a specifiche
categorie di operatori |
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Articolo 18
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Criteri
di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori
agricoli |
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Articolo 19
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Criteri
di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati (o per i
quali è prevista specifica priorità) ai portatori di handicap
(in possesso cioè dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge
104/1992) |
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Articolo 20
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Revoca
del posteggio per motivi di pubblico interesse |
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Articolo 21
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Modalità
di registrazione e calcolo del numero delle presenze |
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Articolo 22
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Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati |
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Articolo 23
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Decadenza
della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione |
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Articolo 24
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Mercati,
raggruppamenti e turni straordinari |
Capo II - Individuazione
dei mercati, raggruppamenti e turni
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Articolo 25
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Mercati,
raggruppamenti e turni: denominazione, localizzazione, caratteristiche,
orari e prescrizioni |
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Articolo 26
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Regolamentazione
della circolazione pedonale e veicolare |
Capo I - Norme generali
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Articolo 27
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Norme
in materia di funzionamento delle fiere |
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Articolo 28
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Criteri
e modalità per l’assegnazione dei posteggi |
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Articolo 29
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Posteggi
riservati ai produttori agricoli |
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Articolo 30
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Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati |
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Articolo 31
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Revoca
della concessione decennale di posteggio |
Capo II - Individuazione
delle Fiere
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Articolo 32
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Fiere:
Denominazione, localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche,
specializzazioni merceologiche orari e prescrizioni |
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Articolo 33
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Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare |
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Titolo
4: Fiere Promozionali
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Capo I - Norme generali
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Articolo 34 -
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Fiere
Promozionali |
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Articolo 35
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Criteri
e modalità di assegnazione dei posteggi |
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Articolo 36
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Criteri
di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti |
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Articolo 37
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Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati |
Capo II - Individuazione
delle Fiere Promozionali
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Articolo 38
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Fiere
promozionali: denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento,
caratteristiche, specializzazioni merceologiche, orari e prescrizioni. |
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Articolo 39
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Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare |
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Titolo
5 : Posteggi fuori mercato
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Capo I - Norme generali
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Articolo 40
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Posteggi
fuori mercato |
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Articolo 41
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Criteri
di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato |
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Articolo 42
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Criteri
di assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato |
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Articolo 43
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Revoca
della concessione decennale del posteggio |
Capo II - Individuazione
dei posteggi fuori mercato
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Articolo 44
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Posteggi
fuori mercato: - Localizzazione, caratteristiche, orari, specializzazioni
merceologiche, casistiche particolari e prescrizioni |
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Articolo 45
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Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare |
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Titolo
6: Commercio itinerante
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Articolo 46
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Modalità
di svolgimento del commercio in forma itinerante |
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Articolo 47
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Zone
vietate |
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Articolo 48
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Rappresentazione
cartografica |
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Articolo 49
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Determinazione
degli orari |
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Titolo
7: Commercio su Aree Pubbliche a seguito dello spettacolo viaggiante (parco
divertimenti, comunemente definito Luna Park)
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Articolo 50
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Organico,
criteri di concessione pluriennale dei posteggi e modalità di esercizio
dell’attività |
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Titolo
8: Norme Transitorie e Finali
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Articolo 51
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Variazioni
dimensionamento e localizzazione posteggi |
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Articolo 52
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Autorizzazioni
temporanee su posteggio |
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Articolo 53
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Validità
delle presenze |
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Articolo 54
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Produttori
agricoli |
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Articolo 55
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Attività
e posteggi stagionali |
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Articolo 56
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Bandi
Comunali |
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Articolo 57
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Tariffe
per la concessione di suolo pubblico e modalità di occupazione dei
posteggi nell’esercizio dell’attività |
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Articolo 58
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Sanzioni |
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Articolo 59
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Revoca
o dichiarazione di decadenza dell’autorizzazione e/o della concessione
di posteggio: effetti |
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Articolo 60
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Norme
transitorie e finali |
Articolo 1 - Ambito di
applicazione
-
Il presente regolamento disciplina
lo svolgimento dell’attività commerciale sulle aree pubbliche ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 9, comma 2 lettera l) e comma 4 della
Legge Regionale n° 9 del 3 marzo 1999 dal titolo "Norme in materia
di commercio su aree pubbliche".
-
Il regolamento, che forma parte
integrante e sostanziale del Piano per il Commercio sulle aree pubbliche,
è approvato dal Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria
rappresentative a livello regionale e quelle dei consumatori iscritte nell’elenco
di cui all’articolo 5 della Legge Regionale 30 luglio 1998, n. 281 "Disciplina
dei diritti dei consumatori e degli utenti", e riconosciute dalla Regione.
-
Il regolamento ha la stessa
validità del Piano - cioè triennale, salvo proroga - e può
essere aggiornato nelle sue parti, di norma entro il 31 gennaio di ogni
anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.
Articolo 2 - Definizioni
-
Ai fini del presente regolamento
si intendono:
-
Per commercio sulle aree pubbliche,
l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione
di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali
o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità,
attrezzate o meno, coperte o scoperte.
-
Per aree pubbliche, le strade,
le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate
da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque
natura destinata ad uso pubblico.
-
Per mercato, l’area pubblica
o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta
da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio dell’attività
per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta
integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande,
l’erogazione di pubblici servizi.
-
Per mercato straordinario, l'edizione
aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto
a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi.
-
Per posteggio, la parte di area
pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità
che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività
commerciale.
-
Per posteggio fuori mercato,
il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia
la disponibilità, utilizzato per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche e soggetto al rilascio della concessione.
-
Per fiera, la manifestazione
caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche
o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione
di particolari ricorrenze, eventi o festività.
-
Per raggruppamento turistico,
l’insieme dei posteggi che si snodano con certa e visibile continuità
in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale
da cui traggono il nome.
Si differenzia dal mercato
per la netta prevalenza e specializzazione non alimentare con offerta rivolta
essenzialmente al turismo.
-
Per raggruppamento di servizio,
l’insieme dei posteggi istituiti a servizio di una determinata struttura,
con destinazione e specializzazione merceologica funzionale a tale scopo.
-
Per raggruppamento straordinario,
l’insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione di manifestazioni
di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali ….) programmate allo
Stadio o al Palasport.
-
Per turno, l’insieme dei posteggi,
ubicati in zone diverse, assegnati non individualmente ma ad una pluralità
di operatori, cosiddetti "turnisti", che li utilizzano tramite prestabilita
periodica rotazione per svolgervi commercio di generi non alimentari, talvolta
con precisa specializzazione merceologica.
-
Per fiera promozionale, la manifestazione
commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune
abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare
i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché
attività culturali, economiche e sociali o particolari tipologie
merceologiche o produttive. A tali manifestazioni partecipano gli operatori
autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare
anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese.
-
Per autorizzazione all’esercizio
del commercio su aree pubbliche, l’atto rilasciato dal Comune sede di posteggio
per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza - o quello in
cui ha sede legale la società di persone - per gli operatori itineranti.
-
Per posteggio/giorno, il numero
dei giorni di operatività commerciale del posteggio riferiti alla
periodicità dei mercati e delle fiere.
-
Per presenze in un mercato,
il numero delle volte che l’operatore si è presentato nel mercato
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività
commerciale purché ciò non dipenda da sua rinuncia.
-
Per presenze effettive in una
fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato
nella fiera stessa.
-
Per miglioria, la specifica
assoluta priorità stabilita nei concorsi per l’assegnazione dei
posteggi vacanti in una fiera o in un mercato a favore degli operatori
già lì titolari di concessione di posteggio che - previa
espressa disponibilità a rinunciarvi - intendono variare, valutata
sulla base della maggiore anzianità di concessione o, a parità
di condizioni, di quella complessiva maturata, anche in modo discontinuo,
rispetto alla data di iscrizione nel registro delle imprese.
-
Per posteggio riservato, il
posteggio individuato per produttori agricoli e soggetti portatori di handicap.
-
Per settore merceologico, quanto
previsto dall’articolo 5 del D. Lgs. 114/98 per esercitare l’attività
commerciale con riferimento ai settori ALIMENTARE e NON ALIMENTARE.
-
Per spunta, l’operazione con
la quale, all’inizio dell’orario di vendita, dopo aver verificato assenze
e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si
provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente
liberi o non ancora assegnati.
-
Per spuntista, l’operatore che,
non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente,
un posto non occupato dall’operatore in concessione o non ancora assegnato.
Articolo 3 - Finalità
del Regolamento
-
Il presente Regolamento, in
applicazione del Piano di cui all’articolo 9 della L. R. 9/1999, in materia
di commercio su aree pubbliche, persegue le seguenti finalità:
-
La riqualificazione e lo sviluppo
delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati
e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori
e le possibilità di visita e di acquisto dei consumatori;
-
La trasparenza del mercato,
la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci;
-
La tutela del consumatore, con
particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al
servizio di prossimità, all’assortimento, all’informazione e alla
sicurezza dei prodotti;
-
Il pluralismo e l’equilibrio
tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme
di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione
del ruolo delle piccole e medie imprese;
-
La valorizzazione e la salvaguardia
del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali e la promozione del
territorio e delle risorse comunali;
-
L’efficienza, la modernizzazione
e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica
dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi.
Articolo 4 - Criteri
generali di indirizzo
-
Gli indirizzi generali per l’insediamento
e l’esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche perseguono
i seguenti obbiettivi:
-
valorizzare la funzione del
commercio su aree pubbliche al fine della riqualificazione del tessuto
urbano, in particolare per quanto riguarda le aree degradate;
-
favorire gli insediamenti commerciali
su aree pubbliche destinati al miglioramento delle condizioni di esercizio
delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato,
anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà
di provvedere a tale fine forme di incentivazione;
-
assicurare il rispetto del principio
della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse
tipologie distributive;
-
riqualificare i centri storici
anche attraverso la localizzazione e il mantenimento di attività
su aree pubbliche nel rispetto delle caratteristiche morfologiche degli
insediamenti e dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico
e ambientale.
-
Favorire la realizzazione di
una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio,
assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità
dei servizi da rendere al consumatore;
-
Assicurare un sistema di partecipazione
e d’osservazione sulle condizioni del commercio su aree pubbliche e sulla
rispondenza di queste attività alle esigenze dei consumatori e del
territorio, attraverso la costituzione di un apposito osservatorio e di
una commissione consultiva.
-
I criteri di programmazione
urbanistica riferiti al settore del commercio su aree pubbliche devono
indicare:
-
Le aree destinate agli insediamenti
commerciali su aree pubbliche ed, in particolare, dei mercati e delle fiere,
prevedendo la presenza di attrezzature specifiche per le esigenze di vendita
e di manipolazione delle merci da parte degli operatori, una adeguata accessibilità
ed una buona dotazione di parcheggi per i visitatori;
-
I limiti ai quali sono sottoposte
le attività di commercio su aree pubbliche in relazione al decoro
e rispetto dei luoghi, alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali,
nonché all’arredo urbano, specialmente nei centri storici e nelle
località di particolare interesse artistico e naturale;
-
I vincoli di natura urbanistica
ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici
o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi
alle diverse tipologie di vendita su aree pubbliche;
-
La correlazione tra programmi
di riqualificazione di strade e piazze e l’adeguamento degli spazi da destinare
al commercio su aree pubbliche, in relazione alle esigenze infrastrutturali
e di tipo igienico-sanitario, eventualmente prevedendone la contestualità.
Articolo 5 - Osservatorio
e commissione consultiva
-
Il Comune nell’ambito dell’osservatorio
comunale sul commercio e sul terziario commerciale, istituisce un osservatorio
sul commercio su aree pubbliche ai fini di:
-
avere il quadro aggiornato della
situazione esistente ed evolutiva, e delle caratteristiche e dell’efficienza
della rete distributiva su aree pubbliche;
-
dare adeguata informazione ai
soggetti economici e alle forze sociali interessate;
-
definire obbiettivi di riqualificazione
e ammodernamento e qualificazione del commercio su aree pubbliche ai fini
del rispetto del principio della libera concorrenza;
-
Le informazioni occorrenti per
alimentare l’osservatorio saranno acquisite dai diversi uffici comunali
e attraverso rapporti con gli altri enti e soggetti detentori di dati inerenti
le attività commerciali e paracommerciali. Annualmente sarà
organizzata una conferenza per diffondere, analizzare e discutere i dati
e le informazioni raccolte e fornire indicazioni sull’evoluzione della
domanda e dell’offerta per questo canale di vendita.
-
Per il coordinamento delle diverse
attività di vendita su suolo pubblico e per una costante valutazione
delle esigenze e di osservazione dei risultati potrà essere nominata
dalla Giunta Municipale una commissione consultiva costituita, oltre che
dalle rappresentanze degli operatori del commercio su aree pubbliche e
del Comune, dai rappresentanti delle organizzazioni dei consumatori e delle
imprese del commercio. Tra i compiti della commissione vi sono, inoltre:
-
la concertazione degli orari
di svolgimento delle attività di commercio su aree pubbliche,
-
la definizione e la valutazione
di proposte relative all’organizzazione, nelle aree dei mercati e delle
fiere:
-
della viabilità
-
dell’arredo urbano
-
delle manifestazioni.
Articolo 6 - Compiti
degli uffici comunali
-
La regolamentazione e il controllo
delle attività di commercio su aree pubbliche, secondo quanto indicato
nei successivi titoli, spetta all’Amministrazione Comunale che la esercita
direttamente tramite i propri uffici o nelle altre forme previste dall’ordinamento
assicurando l’espletamento delle attività di carattere istituzionale
e di vigilanza.
-
A tale scopo gli uffici competenti
hanno facoltà di emanare ordini di servizio in ottemperanza alle
norme vigenti, agli indirizzi dell'amministrazione comunale o in virtù
delle funzioni ad essi direttamente attribuite, allo scopo di garantire
il regolare svolgimento delle attività di mercato.
-
I commercianti su aree pubbliche
potranno presentare istanze e osservazioni, in forma scritta e senza ulteriori
formalità, al Dirigente del Settore interessato e/o a quello del
Corpo della Polizia Municipale per motivi inerenti le rispettive competenze
in materia di commercio su aree pubbliche.
-
Il Comune, previo bando pubblico,
può affidare la gestione dei servizi relativi al funzionamento dei
mercati e delle fiere nei modi di cui all’articolo 12, commi 3 e 4, della
L. R. 9/1999.
Articolo 7 - Esercizio
dell’attività
-
Il commercio sulle aree pubbliche
può essere svolto:
-
su posteggi dati in concessione
per dieci anni;
-
su qualsiasi area purché
in forma itinerante.
-
L'esercizio dell’attività
di cui al comma 1 è soggetto ad apposita autorizzazione, rilasciata
a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite
secondo le norme vigenti, da esibire in originale (o titolo equipollente,
sempre in originale) a richiesta degli organi di vigilanza.
-
AUTORIZZAZIONE SU POSTEGGIO
L’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di
un posteggio è rilasciata in base alla normativa regionale, dal
Comune ove ha sede il posteggio contestualmente alla relativa concessione.
L’operatore titolare di
tale autorizzazione è abilitato, nei soli giorni in cui non ha concessione
di posteggio, ad esercitare attività in forma itinerante ed a presentarsi
sui mercati, per la spunta, nell’ambito del territorio regionale nonché
a partecipare alle fiere in tutto il territorio nazionale con la relativa
concessione.
Ai sensi dell’art. 28 –
c. 16 – del D. Lgs. 114/98, il termine di conclusione del procedimento
inerente l’autorizzazione su posteggio è stabilito in 90 giorni
dalla presentazione di regolare e completa domanda. Le richieste di nuova
autorizzazione su posteggio possono, di regola, essere inoltrate ed esaminate
solo a seguito di apposita procedura concorsuale con formulazione della
graduatoria entro 45 giorni dalla data di scadenza fissata dal bando per
la presentazione delle domande.
-
AUTORIZZAZIONE IN FORMA ITINERANTE
L'autorizzazione all'esercizio
dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in
forma itinerante è rilasciata dal comune nel quale il richiedente
ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società.
L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al
domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi
per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago, salvo
il rispetto degli artt. 19 e 20 del D. Lgs. 114/98. Consente altresì
all’operatore di partecipare alle fiere con la relativa concessione nonché
di presentarsi per la spunta sui mercati e sulle fiere.
Uno stesso soggetto non
può essere titolare di più di una autorizzazione.
Il termine di conclusione
del procedimento di richiesta di nuova autorizzazione in forma itinerante
è stabilito in 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione
di regolare e completa domanda.
-
REINTESTAZIONE
Il trasferimento in proprietà
o in gestione dell’attività di commercio su aree pubbliche è
disciplinato dalla normativa emanata dalla Regione e comporta il diritto
alla reintestazione dell’autorizzazione di cui era titolare il dante causa
purché il subentrante sia in possesso dei requisiti prescritti dall’art.
5 del d. lgs. 114/98 e presenti apposita domanda entro i termini perentori
stabiliti dall’art. 8 – c. 1 – della L.R. 9/99 (60 giorni dall’atto fra
vivi o un anno dalla morte del titolare), pena la decadenza dell’autorizzazione
stessa e quindi di ogni titolo ad esercitare l’attività prima assentita
che, se ugualmente svolta, è totalmente abusiva.
Ad ogni cambio di titolarità
o gestione deve corrispondere una domanda di reintestazione osservando
i suddetti termini perentori e la sequenza logica e cronologica dei trasferimenti
di attività susseguitisi.
Anche al dante causa, per
le conseguenze negative in cui può indirettamente incorrere, incombe
pertanto l’obbligo di verificare che il subentrante rispetti adempimenti
e tempi prescritti.
Nel caso di morte del titolare,
per proseguirne l’attività in attesa delle condizioni per la formale
domanda di reintestazione dell’autorizzazione, è necessario che
da parte dell’avente o degli aventi diritto alla successione sia presentata
preventiva comunicazione al Comune. Agli stessi è altresì
consentito, entro l’anno dalla data del decesso, cedere in proprietà
o in gestione (ipotesi in cui debbono comunque poi richiedere e conseguire
la reintestazione dell’autorizzazione) l’attività purché
vi siano succeduti con regolare denuncia.
La cessione o l’affidamento
in gestione dell’attività commerciale da parte del titolare ad altro
soggetto comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità
in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante
al fine dell'’assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle
fiere, nelle fiere promozionali e nei posteggi fuori mercato, nonché
al fine dell’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi, ai sensi
del comma 5 dell’art. 8 della L.R. 9/1999.
Nell’ipotesi di autorizzazioni
di tipologia B) di cui alla previgente legge 112/1991 riferite a più
posteggi e successivamente convertite ai sensi dell’art.15 della L.R. 9/1999,
le presenze complessive maturate dall’operatore con il titolo originariamente
rilasciato dovranno considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle
singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. Quindi, nell’ipotesi
di cessione o affidamento in gestione di attività corredata da una
di tali autorizzazioni, il dante causa dovrà indicare, nell’atto
di trasferimento od in un successivo atto integrativo, le presenze che
intenda eventualmente cedere, insieme all’attività, al subentrante.
Il termine di conclusione
del procedimento di reintestazione è stabilito in 90 giorni dalla
presentazione di regolare e completa domanda.
Il subentrante in possesso
dei requisiti prescritti dall’art. 5 del D. Lgs. 114/98 che abbia presentato
nei termini stabiliti apposita domanda, può comunque esercitare
l’attività del dante causa nelle more della formale reintestazione
dell’autorizzazione, esibendo agli organi di vigilanza copia della domanda
stessa corredata da ricevuta del Comune competente ed il titolo (atto fra
vivi o qualità di successore) che legittima il subingresso.
Articolo 8 - Trasferimento
di mercati, raggruppamenti, turni, fiere e fiere promozionali
-
Ai sensi della L. Regionale
9/1999, per lo spostamento o la soppressione di un mercato, di un raggruppamento,
di un turno, di una fiera o di una fiera promozionale ai fini della valorizzazione
del patrimonio ambientale e culturale, il Comune, sentite le organizzazioni
di categoria e le associazioni dei consumatori riconosciute dalla Regione,
ed individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori
interessati un termine di almeno due anni per il definitivo trasferimento,
fatta salva la possibilità, a seguito di specifici accordi sottoscritti
tra l’amministrazione comunale e la maggioranza degli operatori interessati,
di stabilire termini diversi per il trasferimento.
-
La metodologia ottimale da seguire
è individuata nella stipula di un Protocollo d’Intesa, se compatibile,
per tempi ed aree in discussione, con gli interessi generali e le finalità
e necessità pubbliche.
-
Nel caso di urgente interesse
pubblico ostativo alla permanenza delle attività in un determinato
luogo dichiarato dagli organi dell’Amministrazione, si prescinde da ogni
termine, così come pure nel caso di momentanea indisponibilità
delle aree per comprovate cause di necessità o di forza maggiore.
In entrambe le ipotesi il trasferimento è attuato con determinazione
del Dirigente il Servizio Attività Commerciali, in base alle risultanze
di una Conferenza di Servizi dallo stesso indetta fra le Direzioni Urbanistica,
Ambiente, Mobilità, Ufficio P.U.T., Corpo di Polizia Municipale
e Sviluppo Economico, sentite le Associazioni di categoria e gli operatori
interessati.
Articolo 9 - Delega
-
Ai sensi dell’articolo 4, comma
6, e dell’articolo 6, comma 3, della Legge Regionale n. 9/1999, in caso
di assenza del titolare dell’autorizzazione l’esercizio dell’attività
di commercio su aree pubbliche sia su posteggio che in forma itinerante
è consentita, su delega, ai collaboratori familiari (art. 230 bis
del C. C.), ai dipendenti (Collocamento ordinario), al lavoratore interinale
(Legge 196/1997), all’associato in partecipazione (art. 2549-2554 del C.
C.), al collaboratore coordinato e continuativo (art. 2 Legge 335/1995)
ed a tutte quelle forme normate dalla legislazione sul lavoro. Nel caso
di società di persone, regolarmente costituite, i soci stessi possono
svolgere l’attività senza la nomina del delegato.
-
Tali soggetti delegati devono
essere indicati nell’autorizzazione o nella domanda di autorizzazione o
di integrazione della stessa. Ai fini del controllo nei mercati o nelle
fiere, qualora il delegato non è indicato nell’autorizzazione stessa,
è sufficiente l’esibizione di copia della domanda, corredata da
ricevuta, inoltrata al Comune competente. Nei soli casi di assenza temporanea
in parte della giornata di mercato o fiera non è richiesta la nomina
del delegato.
-
Nel caso di autorizzazione al
commercio su aree pubbliche in forma itinerante il titolare può
delegare, secondo quanto previsto dai commi precedenti, purché i
delegati siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del D. Lgs.
N. 114/1998.
-
Nel caso di autorizzazione rilasciata
da Comuni appartenenti a regioni la cui normativa non prevede l’istituto
della delega, l’esercizio dell’attività, in assenza del titolare,
è consentito solo a chi comprovi di esserne socio, collaboratore
familiare o dipendente, secondo quanto indicato al comma 1 del presente
articolo.
Articolo 10 - Durata delle
concessioni
-
Le concessioni hanno validità
decennale e possono essere rinnovate .
-
Qualora il Consiglio Comunale
con apposita e motivata deliberazione disponga di non procedere al rinnovo
della concessione decennale dei posteggi ne deve essere dato, almeno sei
mesi prima della scadenza, preavviso al titolare; altrimenti la concessione
stessa si intende tacitamente rinnovata per ulteriori 10 anni. In tal caso
l’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere all’operatore
la documentazione necessaria al rinnovo.
-
Qualora l’area pubblica su cui
insiste la concessione non sia di proprietà comunale, la durata
della concessione potrà essere vincolata alla disponibilità
dell’area da parte del Comune.
Articolo 11 - Norme generali
per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche
-
Il commercio su aree pubbliche
è soggetto ad autorizzazione o altro valido titolo che ne legittimi
lo svolgimento (come, ad esempio, la denuncia d’inizio di attività
itinerante per i produttori agricoli o la concessione per i soggetti, diversi
dai commercianti, iscritti nel Registro delle Imprese che partecipano ad
una Fiera Promozionale).
E’ vietato esercitarlo senza
essere in possesso dell’originale dell’atto autorizzatorio che deve essere
ostensibile ed esibito a richiesta degli organi di vigilanza.
E’ altresì vietato
svolgere attività non rispettando gli orari stabiliti dal Sindaco
che costituiscono logico complemento del Piano e del presente Regolamento.
-
I concessionari non possono
occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata.
E’ assolutamente vietato occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni
destinati – a tutela di interessi pubblici e privati – al regolare e sicuro
funzionamento dell’intero complesso commerciale ed alla sua agevole frequentazione
(quali quelli fra posteggio e posteggio o quelli riservati al transito
ed alla circolazione pedonale e veicolare).
-
Ciascun posteggio deve essere
utilizzato rispettando il settore o la specializzazione merceologica cui
è destinato. E’ vietato esercitarvi il commercio di generi diversi
da quelli ammessi e per i quali risulta istituito in base al presente regolamento
ed al Piano.
-
Le tende di protezione alle
struttura di vendita, ove ammesse, debbono essere collocate rispettando
le limitazioni e le prescrizioni dettate nel Piano e nelle apposite schede
per ogni mercato, raggruppamento, turno, fiera e posteggio fuori mercato,
a condizione comunque che non risultino di impedimento o pregiudizio ad
interessi pubblici e privati.
-
E' vietato l'utilizzo di mezzi
sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di
dischi, musicassette, C.D. e similari, semprechè il volume sia minimo
e tale da non recare disturbo agli stessi operatori collocati negli spazi
limitrofi.
-
L’inosservanza delle disposizioni
di cui ai precedenti cinque commi da parte di tutti gli operatori (commercianti,
produttori agricoli e gli altri soggetti iscritti nel Registro delle Imprese)
costituisce violazione alle limitazioni e divieti stabiliti dal Piano e
dal presente Regolamento.
-
E' obbligatoria la permanenza
degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso
contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento della
situazioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà
considerato assente a tutti gli effetti.
-
Ai fini dell'assegnazione temporanea
dei posteggi, l'operatore è considerato assente, e non può
essere in ogni caso ammesso al posteggio per tale giornata, se si presenta
dopo orario prefissato per l'inizio delle vendite.
Articolo 12 - Normativa igienico-sanitaria
-
Si intendono integralmente richiamate,
in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico- sanitario
stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia,
tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono
apposite aree attrezzate.
-
Il commercio di animali vivi
deve essere esercitato nel rispetto delle norme vigenti in materia. E’
vietato vendere animali vivi nello stesso posteggio o nei posteggi contigui,
dei mercati o delle fiere, in cui sono esposti e commercializzati generi
destinati all’alimentazione umana.
Articolo 13 - Vendita a mezzo
di veicoli
-
E' consentito l'esercizio dell'attività
di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente
attrezzati ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente
normativa.
-
E' altresì consentito
il mantenimento nel posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che
non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti
con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
Articolo 14 - Svolgimento
di attività di commercio su aree pubbliche in aree demaniali
-
L’esercizio del commercio su
aree pubbliche in aree demaniali è consentito solo previo nulla
osta da parte della competente autorità.
-
L’individuazione e l’istituzione
di nuovi posteggi in aree demaniali è soggetto ad intesa con l’autorità
competente. Sono fatti salvi gli operatori in esercizio alla data di entrata
in vigore della Legge Regionale 3/1999.
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Titolo
2 - Mercati, Raggruppamenti e Turni
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Capo I - Norme generali
Articolo 15 - Definizioni
-
Per mercato si intende l’area
pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità,
composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all’esercizio
dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana
o del mese per l’offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione
di alimenti e bevande, l’erogazione di pubblici servizi.
-
Per raggruppamento turistico
si intende l’insieme dei posteggi che si snodano con certa e visibile continuità
in alcune zone di alto interesse storico, artistico, culturale ed ambientale
da cui traggono il nome. Si differenzia dal mercato per la netta prevalenza
e specializzazione non alimentare con offerta rivolta essenzialmente al
turismo.
Per motivi di tutela del
patrimonio storico, artistico e ambientale nonché di viabilità,
limitazioni o interdizione del traffico veicolare, sicurezza pubblica e
prevenzione dell’inquinamento, è vietata l’assegnazione e l’occupazione
giornaliera, temporanea od occasionale di tali posteggi che, per il pregio
e l’alta congestione dei luoghi in cui insistono, fatta salva l’ipotesi
del subingresso, sono altresì dichiarati insuscettibili di nuova
concessione in caso di cessazione, rinuncia o revoca. Al verificarsi di
tali eventi, i posteggi torneranno quindi nella piena disponibilità
dell’Amministrazione, utilizzabili solo per trasferimenti o interventi
di razionalizzazione o miglioramento della situazione complessiva.
-
Per raggruppamento di servizio,
si intende l’insieme dei posteggi istituiti a servizio di una determinata
struttura, con destinazione e specializzazione merceologica funzionale
a tale scopo.
-
Per raggruppamento straordinario
si intende l’insieme dei posteggi istituiti ed utilizzabili solo in occasione
di manifestazioni di pubblico spettacolo (sportive, culturali, musicali
….) programmate allo Stadio o al Palasport. Per motivi di viabilità,
interdizione o limitazioni di traffico veicolare e di pubblica sicurezza
è vietata l’assegnazione e l’occupazione occasionale di tali posteggi
che, in assenza del titolare , devono quindi rimanere liberi.
-
Per turno si intende l’insieme
dei posteggi ubicati in zone diverse assegnati non individualmente ma ad
una pluralità di operatori, cosiddetti "turnisti", che li utilizzano
tramite prestabilita periodica rotazione per svolgervi commercio di generi
non alimentari, talvolta con precisa specializzazione merceologica.
Per i posteggi ubicati nelle
zone indicate nel comma 7 dell’art. 22, valgono le stesse disposizioni
dettate per i posteggi dei "raggruppamenti" al precedente comma 2 - secondo
capoverso - del presente articolo.
Articolo 16 - Norme in materia
di funzionamento dei mercati, raggruppamenti e turni
-
i mercati, raggruppamenti e
turni sono gestiti dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l’espletamento
dell’attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi
relativi al loro funzionamento.
E’ ammesso per questi ultimi
l’affidamento, tramite convenzione, a soggetto esterno ai sensi dell’art.
12, comma 3, della L. R. 9/99; in tal caso il Comune può prevedere
specifiche priorità per i consorzi di commercianti che operano sul
mercato, raggruppamento o turno.
-
Entro il 30 Marzo di ogni anno
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello
locale è reso noto il calendario dei mercati anticipati o posticipati,
delle aperture domenicali o festive, nonché di tutte le altre variazioni
di orari riguardanti mercati, raggruppamenti e turni.
Articolo 17 - Criteri di
assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi non riservati a specifiche
categorie di operatori
-
Individuati i posteggi vacanti
nel mercato, ai sensi della normativa regionale, il Comune rilascia la
concessione decennale del posteggio e la relativa autorizzazione tramite
bando comunale da pubblicarsi sul B.U.R.T., sulla base di una graduatoria
formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
-
Miglioria (eventuale) a favore
degli operatori già ivi concessionari;
-
Maggiore anzianità di
presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato;
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
-
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
-
Ove sia esercitata la miglioria
da parte degli operatori già concessionari, l’assegnazione decennale
nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria
formulata ed approvata, riguarderà i posteggi risultanti vacanti
a seguito della suddetta operazione.
-
I bandi di cui al comma 1 devono
pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio
e 31 ottobre di ogni anno.
I bandi debbono essere formulati
sulla base di quanto prescritto dalla normativa regionale seguendo lo schema
costituente l’allegato "A" al presente regolamento che peraltro rappresenta
semplice esemplificazione, da osservare per quanto riguarda gli elementi
essenziali e sostanziali, (criteri di priorità e modalità
di presentazione delle domande) ma suscettibile di variazioni, precisazioni
o condizioni ove se ne riscontri la necessità (come nel caso di
specializzazioni merceologiche o casistiche particolari). La data d’inizio
per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai
20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del bando comunale.
-
Oltre a quanto previsto dal
comma 3, dovranno esser indicati i criteri per la presentazione di eventuali
osservazioni da parte degli operatori interessati.
Articolo 18 - Criteri
di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati ai produttori
agricoli
-
Individuati i posteggi vacanti
nel mercato riservati ai produttori agricoli, ai sensi della normativa
regionale, il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e
la relativa autorizzazione ai sensi della legge 59/63 tramite bando da
pubblicarsi sul B.U.R.T., sulla base di una graduatoria formulata tenendo
conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
-
Miglioria (eventuale) a favore
dei produttori agricoli già ivi concessionari
-
Mancanza di altra concessione
di posteggio (o sua espressa irrevocabile rinuncia) nel giorno della settimana
per il quale il posteggio è messo a concorso;
-
Maggiore anzianità di
presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato (in
tal caso è indispensabile il previo possesso di autorizzazione rilasciata
ai sensi della legge 59/63 per il Commercio dei propri prodotti in forma
itinerante o l’avvenuta denuncia di inizio di attività se ammessa
dal Comune competente);
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
-
Anzianità di esercizio
dell’attività di produttore agricolo, riferita all’iscrizione del
soggetto richiedente in tale qualità nel Registro delle Imprese.
-
Per quanto riguarda l’eventuale
esercizio della miglioria e le sue conseguenze nell’assegnazione dei posteggi,
la formulazione dei bandi e la presentazione di osservazioni valgono le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 17.
-
I titolari dei posteggi debbono
comprovare il mantenimento della qualità di produttore agricolo,
secondo la definizione data dalla legge 59/63, a decorrere dall’anno successivo
rispetto a quello cui si riferisce il rilascio dell’autorizzazione.
Articolo 19 - Criteri
di assegnazione pluriennale nei mercati dei posteggi riservati (o per i
quali è prevista specifica priorità) ai portatori di handicap
(in possesso cioè dei requisiti di cui agli artt. 3 e 4 della legge
104/1992)
-
Individuati i posteggi vacanti
nel mercato, sia quelli riservati ai portatori di handicap che quelli per
i quali è prevista apposita specifica priorità nell’assegnazione
a favore di tale categoria di soggetti, ai sensi della normativa regionale
il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio e la relativa
autorizzazione tramite bando da pubblicarsi sul B.U.R.T. sulla base di
una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine
di priorità:
-
Miglioria (eventuale) solo a
favore di operatori portatori di handicap già ivi concessionari;
-
Mancanza di altra concessione
di posteggio (o sua espressa irrevocabile rinuncia) da parte del soggetto
richiedente portatore di handicap nel giorno della settimana per il quale
il posteggio è messo a concorso;
-
Maggiore anzianità di
presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato;
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
-
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.
-
I posteggi riservati ai soggetti
portatori di handicap, oppurtunamente contraddistinti, non possono essere
assegnati ad operatori non appartenenti a tale categoria né da questi
occupati ed utilizzati pur se permanentemente o occasionalmente vacanti.
Invece i posteggi per i
quali è solo prevista apposita specifica priorità, nel caso
di non partecipazione al concorso di soggetti portatori di handicap o di
insussistenza delle condizioni stabilite per il concretizzarsi della priorità
stessa (come nell’ipotesi di mancata rinuncia alla concessione già
posseduta per quel giorno), possono essere assegnati agli altri operatori
o da questi occupati ed utilizzati, se occasionalmente vacanti.
-
Per quanto riguarda l’eventuale
esercizio della miglioria e le sue conseguenze sull’assegnazione dei posteggi,
la formulazione dei bandi e la presentazione di osservazioni, valgono le
disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell’art. 17.
Articolo 20 - Revoca
del posteggio per motivi di pubblico interesse
-
Ai sensi dell'art. 5, comma
8, della Legge R. n. 9/1999, qualora si debba procedere alla revoca del
posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente
di regola almeno la stessa superficie del precedente, dovrà essere
individuato secondo i seguenti criteri di priorità:
-
nell'ambito dei posteggi eventualmente
disponibili in quanto non assegnati, semprechè per lo stesso posteggio
non sia stata presentata domanda di autorizzazione a seguito di emissione
del bando;
-
nell'ambito dell'area di mercato
mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso,
non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed
il numero di posteggi in esso previsti;
Il Comune si impegna, ove possibile,
a tenere conto delle scelte dell’operatore.
Articolo 21 - Modalità
di registrazione e calcolo del numero delle presenze
-
E' confermata la validità
delle graduatorie esistenti alla data di entrata in vigore della Legge
R 9/1999, tenuto conto dei successivi aggiornamenti.
-
L’operatore concessionario è
tenuto ad essere presente nel mercato sul posteggio assegnato entro l’orario
previsto per l’inizio delle vendite.
-
L’operatore assegnatario che
nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente sul posteggio entro
l’orario prefissato per l’inizio delle vendite è considerato assente
-
E’ obbligatoria la permanenza
degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l’operatore,
salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazione atmosferica,
grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a
tutti gli effetti.
-
Ai sensi dell’art. 2 comma 12
della L.R.9/1999, per presenze in un mercato si intende il numero delle
volte in cui l’operatore si è presentato al mercato prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l’attività commerciale,
purché ciò non dipenda da sua rinuncia, caso in cui non è
riconosciuta la presenza.
-
Il Comune di regola istituisce
in tutti i mercati un servizio di rilevazione e registrazione delle presenze
maturate da ogni operatore, al fine di formare una graduatoria da pubblicizzare
nelle forme più idonee ed opportune.
Nei mercati in cui manca
tale servizio, fino alla sua istituzione, diversamente da quanto disposto
al precedente comma 5, valgono le presenze effettive maturate, comprovate
da regolare pagamento T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P., sulla base delle quali sono
formulate le graduatorie utili per l’assegnazione giornaliera dei posteggi
permanentemente o occasionalmente vacanti. L’operatore che aspira all’assegnazione
giornaliera ha quindi l’onere di provare le presenze effettive maturate,
esibendo le ricevute o attestazioni dei bollettini di pagamento del corrispettivo
dovuto per le occupazioni di posteggio e l’attività esercitata nel
mercato e giorno in questione.
Preliminarmente all’istituzione
del servizio di rilevazione e registrazione delle presenze nel mercato,
anche tramite il bando per il rilascio della concessione decennale del
posteggio e della relativa autorizzazione, il Comune può stabilire
di procedere alla formulazione della graduatoria degli spuntisti sulla
base delle maggiori presenze effettive maturate dagli operatori, debitamente
e correttamente comprovate, per poi aggiornarla in modo costante secondo
quanto disposto al precedente comma 5.
Articolo 22 - Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
-
L’operatore assegnatario che
nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro
l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente
e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
-
In relazione alle disposizioni
di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l’assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata
dal Comune per la sola giornata di svolgimento del mercato, adottando come
criterio di priorità il più alto numero di presenze, secondo
quanto indicato ai commi 5 e 6 dell’art. 21. A parità di numero
di presenze nel mercato Il Comune, in conformità alla L.R.9/1999
art. 5, comma 5, tiene conto dell’anzianità complessiva maturata
dallo spuntista, anche in modo discontinuo, rispetto alla data di iscrizione
nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993 n.580 " Riordinamento
delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura" per l’attività
di commercio al dettaglio su aree pubbliche. In caso di successione, si
considera l’Iscrizione al Registro delle Imprese del deceduto
-
L’assegnazione dei posteggi
riservati ai portatori di handicap occasionalmente liberi o non assegnati
è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R. 9/1999, ai soggetti
aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui
al comma 2.
-
L’assegnazione dei posteggi
riservati ai produttori agricoli occasionalmente liberi o non assegnati
è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti
aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le modalità di cui
al comma 2.
-
L’assegnazione dei posteggi
destinati ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche
occasionalmente liberi o non assegnati è effettuata dal Comune,
ai sensi della Legge R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti
e comunque secondo le modalità di cui al comma 2.
-
L’assegnazione temporanea è,
di norma, ammessa per i posteggi su area scoperta mentre è esclusa
per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi od altro o su
cui insistono chioschi e manufatti stabili di proprietà del concessionario
o, per quelli non assegnati e vacanti, del Comune.
-
Per motivi di tutela del patrimonio
storico, artistico ed ambientale nonché di viabilità, limitazioni
o interdizione del traffico veicolare, sicurezza pubblica e prevenzione
dell’inquinamento, è assolutamente vietata l’assegnazione e l’occupazione
giornaliera, temporanea od occasionale dei posteggi nei mercati coperti
di San Lorenzo e Sant’Ambrogio nonché di quelli ubicati nel P.le
Michelangelo ed all’interno dei seguenti perimetri territoriali:
a) fiume Arno (all’altezza
del ponte alla Carraia) – P.za Goldoni – Via de’ Fossi – P.za Santa Maria
Novella – Via della Scala – Via Santa Caterina da Siena – P.za della Stazione
– Via Nazionale – Via XXVII Aprile – Via degli Arazzieri – P.za San Marco
– Via C. Battisti – P.za SS. Annunziata – Via della Colonna – B.go Pinti
– Via dei Pilastri – Via de’ Pepi – P.za S. Croce – Via Magliabechi – Corso
dei Tintori – P.za Cavalleggeri – Lungarno delle Grazie – Fiume Arno (all’altezza
del Ponte alle Grazie)
b) Fiume Arno (all’altezza
del Ponte S. Trinità) – P.za Frescobaldi – Via Maggio – P.za San
Felice – P.za Pitti – Via Guicciardini – P.za S. Felicita – Fiume Arno
(all’altezza del Ponte Vecchio)
specificando che è
ovviamente compreso il Ponte Vecchio e che le vie e piazze di delimitazione
si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.
Il suddetto divieto di assegnazione
e occupazione temporanea od occasionale riguarda tutti i posteggi ubicati
nelle zone sopraindicate sia quelli compresi in raggruppamenti, turni e
mercati che quelli fuori mercato.
Articolo 23 - Decadenza
della concessione decennale del posteggio e revoca della relativa autorizzazione
-
La concessione di posteggio
decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore
non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente
a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del
periodo di operatività del mercato, raggruppamento o turno, ove
questo sia inferiore all’anno solare, fatti salvi i casi di assenza per
malattia, gravidanza o servizio militare.
-
Le procedure per la dichiarazione
di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa
autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.
Articolo 24 - Mercati,
raggruppamenti e turni straordinari
-
I mercati, raggruppamenti e
turni straordinari, in quanto edizioni aggiuntive di quelle tradizionali,
sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono
con il normale organico dei concessionari, senza la riassegnazione dei
posteggi.
-
Le assenze degli operatori concessionari
nei mercati, raggruppamenti e turni anticipati, posticipati o straordinari
non sono conteggiate, ma sono conteggiate le presenze degli spuntisti,
ove ammessi, valendo comunque il divieto di cui all’art. 22 , comma 7.
Capo II - Individuazione
dei mercati, raggruppamenti e turni
Articolo 25 - Mercati,
Raggruppamenti e Turni: denominazione, localizzazione, caratteristiche,
orari e prescrizioni
Per ogni mercato,
raggruppamento e turno istituiti nel territorio comunale, e compresi nel
Piano per il commercio su aree pubbliche, di cui il presente regolamento
è parte integrante e sostanziale, sono redatte apposite schede.
Nelle stesse sono riportate la denominazione, l’ubicazione, la periodicità
di svolgimento, l’organico, le caratteristiche dimensionali e tipologiche
dei posteggi suddivisi per categorie di operatori con la loro destinazione
ed eventuale specializzazione merceologica nonché le limitazioni,
i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare nell’esercizio
dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
Sono altresì riportati
gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di
loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco.
Sono infine indicati gli
interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque
ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento
e del relativo Piano.
Articolo 26 - Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
-
L’area di svolgimento del mercato,
raggruppamento o turno, individuata ai sensi del presente regolamento,
viene interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo
7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla
circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare,
in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari
prestabiliti dal precedente articolo 25.
-
Di conseguenza l’area, oltre
ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno
degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
Capo I - Norme generali
Articolo 27 - Norme in
materia di funzionamento delle fiere
-
Per fiera si intende la manifestazione
caratterizzata dall’afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche
o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori
autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione
di particolari ricorrenze, eventi o festività.
-
La fiera è gestita dal
Comune che, nelle forme prescelte, assicura l’espletamento delle attività
di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi relativi al suo funzionamento.
E’ ammesso, per questi ultimi, l’affidamento a soggetto esterno in conformità
a quanto stabilito dall’art. 12, comma 3 della L. R. 9/1999.
-
L’incaricato del Comune per
il servizio alla Fiera provvede ad annotare e registrare le presenze che
l’operatore matura nella fiera.
-
L’operatore concessionario che
nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente sul posteggio entro
l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente
e si procede, proseguendo nella graduatoria, all’assegnazione del posteggio
ad altro operatore, a partire dal primo di quelli in precedenza esclusi
(cosiddetti "riservisti"), sempreché presente ed altrimenti anch’egli
considerato assente.
-
E' obbligatoria la permanenza
degli operatori per tutta la durata della fiera In caso contrario l'operatore,
salvo casi di forza maggiore (peggioramento della situazioni atmosferiche,
grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a
tutti gli effetti.
-
In caso di fiere concomitanti,
per oscillazione della ricorrenza, all’operatore è consentito presentarsi
con l’atto di concessione e con copia dell’autorizzazione, previa apposita
comunicazione al Comune e dovendo comunque esercitare l’attività
il titolare o suo delegato secondo quanto indicato all’art. 9.
Articolo 28 - Criteri
e modalità per l'assegnazione dei posteggi
-
Ai sensi della normativa regionale,
il Comune rilascia la concessione decennale del posteggio della Fiera sulla
base di una graduatoria, distinta per categorie di operatori e destinazione
dei posteggi formulata a seguito di bando Comunale da pubblicarsi sul BURT,
tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
-
Miglioria (eventuale) a favore
degli operatori già titolari di concessione decennale (in caso di
precedente concorso già espletato con successiva vacanza dei posteggi
prima assegnati oppure di istituzione di ulteriori posteggi)
-
Maggiore numero di presenze
effettive sulla Fiera
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
-
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese.
-
I bandi di cui al comma 1 devono
pervenire alla Giunta Regionale entro il 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio
e 31 ottobre di ogni anno.
I bandi debbono essere formulati
sulla base di quanto prescritto dalla normativa regionale seguendo lo schema
costituente l’allegato "B" al presente regolamento che peraltro rappresenta
semplice esemplificazione, da osservare per quanto riguarda gli elementi
essenziali e sostanziali, (criteri di priorità e modalità
di presentazione delle domande) ma suscettibile di variazioni, precisazioni
o condizioni ove se ne riscontri la necessità (come nel caso di
specializzazioni merceologiche o casistiche particolari). La data d’inizio
per la presentazione delle domande non dovrà essere inferiore ai
20 giorni dalla pubblicazione sul BURT del bando comunale.
-
Nel caso di fiera articolata
su più giorni, lo svolgimento di attività in uno di questi,
vale come presenza effettiva. Per ogni edizione della Fiera non può
riconoscersi più di una presenza effettiva.
-
Oltre a quanto previsto dal
comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali
osservazioni da parte degli operatori interessati.
-
La presenza effettiva in una
fiera potrà essere computata solo a condizione che l’operatore abbia
effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta
la durata della fiera o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola.
-
I posteggi che, esaurita la
graduatoria degli concessionari, risultano vacanti sono assegnati per chiamata
ai riservisti secondo quanto previsto al c. 4 dell’art. 27. Esaurita la
graduatoria dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi,
questi sono assegnati agli operatori presenti secondo quanto disposto al
comma 2 dell’art. 30. Qualora la Fiera si articoli su più giorni
e prima dell’ultimo sia stata esaurita la graduatoria dei riservisti, per
l’assegnazione dei posteggi vacanti potrà di nuovo essere utilizzata
la graduatoria dei concessionari, per chiamata, a partire dal primo classificato.
-
Ove sia esercitata la miglioria
da parte degli operatori già concessionari, l’assegnazione decennale
nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria
approvata, riguarderà i posteggi risultanti vacanti a seguito della
suddetta operazione.
Articolo 29 - Posteggi
riservati ai produttori agricoli
Gli assegnatari
di tali posteggi debbono comprovare il mantenimento della qualità
di produttore agricolo, a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello
cui si riferisce il rilascio della concessione decennale (e, solo per loro,
relativa autorizzazione ai sensi della legge 59/63).
Articolo 30 - Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
-
L’operatore concessionario che
nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente nel posteggio entro
l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato assente
e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore, secondo
quanto disposto ai precedenti artt. 27, comma 4 e 28 comma 6.
-
In relazione alle disposizioni
di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, in assenza di riservisti
inseriti in graduatoria, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per
quella sola giornata di svolgimento della fiera, adottando come criterio
di priorità il più alto numero di presenze effettive. A parità
di presenze nella fiera, il Comune tiene conto dell’anzianità complessiva
maturata dall’operatore , anche in modo discontinuo, rispetto alla data
di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al Registro
delle Imprese del deceduto
-
L’assegnazione dei posteggi
riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente
liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge
R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le
modalità di cui al comma 2.
I suddetti posteggi non
possono essere assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per
cui sono stati istituiti e riservati.
Articolo 31 - Revoca della
concessione decennale di posteggio
-
Ai sensi dell’art. 9, comma
4, lett. b), del D. Lgs. 114/98 e dall’art. 7 della L. R. 9/1999, la concessione
del posteggio decade nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio
per un numero di edizioni superiori ad un terzo di quelle previste in un
triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare.
Capo II - Individuazione
delle Fiere
Articolo 32 - Fiere: Denominazione,
localizzazione, data e giorni di svolgimento, caratteristiche, specializzazioni
merceologiche, orari e prescrizioni
Per ogni Fiera istituita
nel territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio su aree pubbliche,
di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale,
è redatta apposita scheda in cui sono riportate la denominazione,
l’ubicazione, la data e giorni di svolgimento, l’organico, le caratteristiche
dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per categorie di operatori
con la loro destinazione ed eventuale specializzazione merceologica nonché
le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e le modalità da osservare
nell’esercizio dell’attività, pena l’adozione delle sanzioni previste.
Sono altresì riportati
gli orari di vendita in vigore, ferma restando la possibilità di
loro revisione e modifica con provvedimento del Sindaco.
Sono infine indicati gli
interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni e comunque
ammissibili durante la validità e la gestione del presente regolamento
e del relativo Piano.
Articolo 33 - Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
-
L’area di svolgimento della
fiera, individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta
con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente
C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione
veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in
concomitanza con il giorno o i giorni di svolgimento della fiera e per
gli orari prestabiliti dal precedente articolo 32.
-
Di conseguenza l’area, oltre
ai mezzi degli operatori, sarà accessibile ai soli pedoni che usufruiranno
degli spazi lasciati liberi per frequentare la fiera o per i loro spostamenti.
|
Titolo
4 - Fiere Promozionali
|
Capo I - Norme generali
Articolo 34 - Fiere promozionali
-
Per Fiera promozionale si intende
la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private
di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere
e valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali,
nonché attività culturali, economiche e sociali o particolari
tipologie merceologiche o produttive.
-
A tali manifestazioni partecipano
gli operatori autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche
e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese,
purché non superino la misura massima del 50 per cento dei posteggi
da assegnare.
-
Per esigenze eccezionali il
Comune ha la facoltà, ai sensi della L. Regionale 9/1999, di indire
Fiere promozionali, anche indipendentemente dall’aggiornamento del Piano,
previo confronto con le associazioni dei consumatori e le associazioni
di categoria maggiormente rappresentative. Sarà comunque obbligatorio,
in tal caso, provvedere all’aggiornamento del Piano entro la prima scadenza
utile del 31 gennaio successivo.
-
La fiera promozionale è
gestita dal Comune che, nelle forme prescelte, assicura l’espletamento
delle attività di carattere istituzionale e l’erogazione dei servizi
relativi al suo funzionamento. E’ ammesso l’affidamento della gestione
dell’intera manifestazione a consorzi, cooperative di operatori o associazioni
di categoria, in conformità all'articolo 12, comma 4, della L. Regionale
9/1999.
Articolo 35 - Criteri
e modalità per l'assegnazione dei posteggi
-
Ai sensi della normativa regionale,
il Comune rilascia la concessione giornaliera o plurigiornaliera del posteggio
della Fiera Promozionale sulla base di una graduatoria, distinta per categorie
di operatori e destinazione dei posteggi, formulata a seguito di pubblicazione
del bando Comunale, tenendo conto dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
-
Maggiore numero di presenze
effettive sulla Fiera promozionale;
-
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle Imprese;
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
-
I bandi di cui al comma 1 devono
esser pubblicati all’Albo Pretorio ed esposti presso la sede del Servizio
Attività Commerciali nonché comunicati alle Associazioni
di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per
l’inizio della presentazione delle domande e 60 giorni prima dello svolgimento
della Fiera Promozionale.
Nel primo anno di validità
del presente regolamento, i suddetti termini possono essere ridotti, così
come nel caso di esigenze improvvise ed eccezionali riconosciute e motivate
dagli organi dell’Amministrazione.
I bandi devono esser formulati
secondo quanto prescritto dall’art. 5 – c. 4 – della legge Regionale 9/99
e, qualora l’intera gestione della Fiera promozionale - compreso ricevimento
e selezione delle domande - sia stata affidata dal Comune ai sensi dell’art.
12 - c. 4 – della L. R. 9/99, devono contenere l’esatta indicazione del/i
soggetto/i affidatario/i cui gli operatori interessati debbono riferirsi.
Tale/i soggetto/i, che assume/ono
la figura di incaricato/i di pubblico servizio, deve/ono presentare al
Comune, entro il termine perentorio di almeno 10 giorni prima dello svolgimento
della Fiera promozionale, la graduatoria formulata in ordine di classifica
degli operatori con le loro complete generalità, qualifica e codice
fiscale per permettere i debiti accertamenti ed il rilascio delle concessioni.
-
Oltre a quanto previsto dal
comma 2, dovranno essere indicati i criteri per la presentazione di eventuali
osservazioni da parte degli operatori interessati.
-
L’operatore assegnatario che
nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente nel
posteggio 30 minuti prima dell’orario prefissato per l’inizio delle vendite,
è considerato assente e si procede, proseguendo nella graduatoria,
all’assegnazione del posteggio ad altro operatore a partire dal primo di
quelli in precedenza esclusi (cosiddetti "riservisti") semprechè
presente ed altrimenti anch’egli considerato assente. Esaurita la graduatoria
dei riservisti, in caso di persistente vacanza di posteggi, questi sono
assegnati agli operatori presenti secondo quanto disposto al c. 2 dell’art.
37.
-
Nel caso di Fiera Promozionale
articolata su più giorni, lo svolgimento di attività in uso
di questi varrà come presenza effettiva alla manifestazione. Per
ogni edizione della Fiera Promozionale non può riconoscersi più
di una presenza effettiva
-
La presenza effettiva in una
fiera promozionale potrà essere computata solo a condizione che
l’operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa per tutta
la sua durata o per un giorno intero di quelli in cui essa si articola.
-
Nel caso di fiera promozionale
"tematica", cioè limitata a determinate tipologie e specializzazioni
merceologiche e/o produttive, non sarà riconosciuta presenza ove
l’operatore non le abbia rispettate commercializzando generi non ammessi
oppure sia stata rilevata l’inidoneità, per qualità e validità,
degli articoli esposti ai fini del successo ed attrattività della
manifestazione. Tali rilievi debbono essere contestati in forma scritta,
o dagli organi di vigilanza o dai gestori, all’operatore interessato che,
in caso di recidiva, sarà escluso dalle eventuali successive edizioni
o da analoghe Fiere promozionali.
-
Nel caso di Fiere promozionali
che hanno già avuto luogo, seppure in forma sperimentale e saltuaria,
si terrà conto delle presenze effettive maturate dagli operatori,
purché registrate dal Comune o dai suoi incaricati.
Articolo 36 - Criteri
di assegnazione dei posteggi riservati ad altri soggetti
-
Per l’assegnazione dei posteggi
a soggetti non autorizzati all’esercizio del commercio su aree pubbliche,
il Comune, ai sensi della L. Regionale 9/1999, formula apposita graduatoria
sulla base dell’anzianità maturata dal soggetto richiedente nel
Registro delle Imprese. A parità di anzianità si terrà
conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda.
-
Anche per tali soggetti valgono
le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dell’art. 35.
Articolo 37 - Modalità
di assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati
-
L’operatore concessionario che
nel giorno di svolgimento della Fiera Promozionale non sia presente nel
posteggio 30 minuti prima dell’orario prefissato per l’inizio delle vendite,
è considerato assente e si procede all’assegnazione del posteggio
ad altro operatore.
-
In relazione alle disposizioni
di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, in assenza di riservisti
inseriti in graduatoria, l’assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi
o comunque in attesa di assegnazione è effettuata dal Comune per
quella sola giornata di svolgimento della Fiera Promozionale, adottando
come criterio di priorità il più alto numero di presenze
effettive. A parità di presenze nella fiera il Comune, in conformità
alla L. R. 9/1999, comma 5, tiene conto dell’anzianità complessiva
maturata dall’operatore, anche in modo discontinuo, rispetto alla data
di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al Registro
delle Imprese del deceduto
-
L’assegnazione dei posteggi
riservati ai portatori di handicap e ai produttori agricoli occasionalmente
liberi o non assegnati è effettuata dal Comune, ai sensi della Legge
R.9/1999, ai soggetti aventi gli stessi requisiti e comunque secondo le
modalità di cui al comma 2. I suddetti posteggi non possono essere
assegnati a soggetti non appartenenti alle categorie per cui sono stati
istituiti e riservati.
Capo II - Individuazione
delle Fiere promozionali
Articolo 38 - Fiere Promozionali:
denominazione, localizzazione, periodi o giorni di svolgimento, caratteristiche,
specializzazioni merceologiche, orari o prescrizioni
Per ogni Fiera Promozionale
istituita nel territorio comunale e compresa nel Piano per il commercio
su aree pubbliche, di cui il presente regolamento è parte integrante
e sostanziale, è redatta apposita scheda in cui sono riportate la
denominazione, l’ubicazione, periodo, data e giorni di svolgimento, l’organico,
le caratteristiche dimensionali e tipologiche dei posteggi suddivisi per
categorie di operatori con la loro destinazione ed eventuale specializzazione
merceologica nonché le limitazioni, i divieti, le prescrizioni e
le modalità da osservare nell’esercizio dell’attività, pena
l’adozione delle sanzioni previste.
Sono altresì riportati
gli orari di vendita, ferma restando la possibilità di loro revisione
e modifica con provvedimento del Sindaco.
Sono infine indicati gli
interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque
ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento
e del relativo Piano.
Articolo 39 - Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
-
L’area di svolgimento della
fiera promozionale, individuata ai sensi del presente regolamento, viene
interdetta con apposita ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo
7 del vigente C. d. S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla
circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare,
in concomitanza con il giorno di svolgimento della fiera e per gli orari
prestabiliti dal precedente articolo 38.
-
Di conseguenza l’area sarà
accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno
degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.
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Titolo
5 - Posteggi fuori mercato
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Capo I - Norme generali
Articolo 40 - Posteggi
fuori mercato
-
I posteggi fuori mercato sono
individuati, ai sensi della L. Regionale 9/1999, art.9, comma 1 e 2, in
concomitanza con l’approvazione dei Piani Comunali per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche, fatte salve le generali esigenze di traffico,
viabilità, urbanistica.
-
Non sono compresi nel Piano
né, conseguentemente, nell’elenco di cui all’art. 44, i chioschi
(o altri simili manufatti) per la vendita di giornali e riviste né
quelli di servizio a pompe per la distribuzione di carburanti in quanto
tali attività - per cui è stata rilasciata la concessione
di suolo pubblico e quindi "principali" - sono autorizzate in base a normative
speciali e soggette a programmazione e pianificazione diversa da quella
generale del Commercio su aree pubbliche.
Ai titolari delle suddette
attività (od ai loro legittimi gestori) può comunque essere
rilasciata, ai sensi dell’art. 28 - c. 1 lett. a) - del D. Lgs. 114/98,
autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di generi complementari
o abbinati che – proprio per evidenziare tale intrinseca connessione –
assume la forma e la sostanza di provvedimento ad integrazione di quello
che consente l’esercizio dell’attività "principale" da cui è
inscindibile, senza poter in alcun modo rappresentare fondamento o titolo
per la costituzione di un’azienda a sé stante.
La suddetta autorizzazione
può pertanto essere annotata sullo stesso titolo che consente l’esercizio
dell’attività principale (salvo il caso di diversità fra
soggetto intestatario ed effettivo gestore, comune per gli impianti di
distribuzione carburanti) e non abilita al commercio su aree pubbliche
in forma itinerante o alla partecipazione a mercati o fiere.
Di regola il contenuto merceologico
delle suddette autorizzazioni sarà il seguente:
- PER LE RIVENDITE
DI GIORNALI E RIVISTE
Diapositive – cartoline
illustrate – carte geografiche – guide turistiche e piante della città
– cartolibreria – videocassette – articoli abbinati a giornali e riviste
in confezione presigillata dall’editore.
- PER GLI IMPIANTI DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI
Ricambi e accessori per
i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le
pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve,
corde elastiche per fissaggio bagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo
per auto.
Carte geografiche e stradali,
mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici
per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.
-
La concessione decennale dei
posteggi fuori mercato ed il rilascio della relativa autorizzazione avviene
tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
-
Maggiore anzianità di
frequenza del posteggio;
-
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande.
-
Qualora si tratti di posteggi
di nuova istituzione il Comune rilascia la concessione decennale e la relativa
autorizzazione tramite bando comunale, sulla base dei seguenti criteri
in ordine di priorità:
-
Miglioria (eventuale) a favore
degli operatori già concessionari di posteggio fisso (fuori mercato
o titolari di autorizzazione tip. "A" di cui alla previgente legge 112/91)
per tutti i giorni feriali della settimana dello stesso settore merceologico,
con ulteriore preferenza per chi, assegnatario di altri posteggi nel Comune
di Firenze, si dichiara disposto a rinunciare irrevocabilmente a tutti
gli stessi, liberando così occasioni di lavoro.
-
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande.
-
A parità di ordine cronologico
di presentazione della domanda, al fine di dare nuove opportunità
di lavoro e di innovare il comparto, si attribuirà priorità
agli operatori di età inferiore ai 30 anni (fra questi si procederà
al sorteggio).
-
Ove sia esercitata la miglioria
da parte degli operatori già concessionari di posteggio fisso, l’assegnazione
decennale nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la
graduatoria approvata, riguarderà i posteggi resisi liberi a seguito
della suddetta operazione.
-
Nel caso di posteggi fuori mercato
per il commercio di generi alimentari all’interno di spazi (giardini, aree
attrezzate e simili) recintati o ben delimitati nei quali, per espressa
dichiarazione degli organi dell’Amministrazione e dei Consigli di Quartiere
in particolare, si manifesti l’esigenza di concedere l’area per il servizio
di ristoro congiuntamente e subordinatamente all’espletamento di altri
servizi collaterali (quali, ad es. apertura e chiusura degli accessi, custodia,
sorveglianza, pulizia, cura, …. etc …), la concessione decennale e la relativa
autorizzazione può essere sostituita da una convenzione, stipulata
con l’operatore ai sensi dell’art. 11 della legge 241/90, nella quale sono
dettagliatamente definiti i rapporti reciproci (dimensioni e caratteristiche
della struttura, attività, orari, servizi aggiuntivi richiesti e
loro modalità di espletamento, durata, penalità, cause di
rescissione, formalità da rispettare per un eventuale subingresso
di altro soggetto, ….etc….). Qualora i suddetti spazi siano gestiti dal
Consiglio di Quartiere, il suo Dirigente, con la collaborazione del Servizio
Attività Commerciali, curerà tutte le operazioni fino alla
stipula della convenzione, potendosi, nel caso di urgente necessità
o di situazioni e rapporti già avviati od in atto, prescindere dalle
procedure indicate ai commi 2 e 3 del presente articolo.
Articolo 41 - Criteri
di assegnazione pluriennale dei posteggi fuori mercato
-
Per effetto di quanto dispone
l'art. 5 della L.R. 9/1999, il Comune in cui ha sede il posteggio rilascia
la concessione decennale del posteggio stesso e la relativa autorizzazione
tramite bando comunale.
-
I bandi di cui al comma 1 devono
esser pubblicati all’Albo Pretorio ed esposti presso la sede del Servizio
Attività Commerciali nonché comunicati alle Associazioni
di Categoria interessate almeno 30 giorni prima della data stabilita per
l’inizio della presentazione delle domande. I bandi devono esser formulati
secondo quanto prescritto dall’art. 5 – c. 4 – della legge Regionale 9/99
e negli stessi debbono essere indicati anche i criteri per la presentazione
di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
-
Le norme di cui al presente
articolo si estendono anche all’assegnazione in concessione dei posteggi
ai portatori di handicap.
Articolo 42 - Criteri
di assegnazione giornaliera dei posteggi fuori mercato
-
L’operatore assegnatario che
nel giorno di svolgimento dell’attività non sia presente nel posteggio
entro l’orario prefissato per l’inizio delle vendite, è considerato
assente e si procede all’assegnazione del posteggio ad altro operatore.
Restano fermi i divieti di assegnazione e occupazione temporanea od occasionale
disposti dai commi 6 e 7 dell’art. 22.
-
In relazione alle disposizioni
di cui all'art. 12, comma 1, della Legge R.9/1999, l’assegnazione dei posteggi
occasionalmente liberi o comunque in attesa di assegnazione è effettuata
dal Comune per la sola giornata di svolgimento dell’attività, adottando
come criterio di priorità il più alto numero di presenze.
A parità di anzianità di presenze, il Comune, in conformità
alla L.R.9/1999, comma 5, tiene conto dell’anzianità complessiva
maturata dall’operatore , anche in modo discontinuo, rispetto alla data
di iscrizione nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre
1993 n.580 " Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura" per l’attività di commercio al dettaglio su aree
pubbliche. In caso di successione, si considera l’Iscrizione al Registro
delle Imprese del deceduto
Articolo 43 - Revoca della
concessione decennale del posteggio
-
La concessione di posteggio
decade e la relativa autorizzazione è revocata nel caso in cui l’operatore
non utilizzi il posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente
a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del
periodo di operatività del posteggio ove questo sia inferiore all’anno
solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio
militare.
-
Le procedure per la dichiarazione
di decadenza della concessione di posteggio e per la revoca della relativa
autorizzazione sono definite dalla normativa regionale.
Capo II - Individuazione
dei posteggi fuori mercato
Articolo 44 - Posteggi
Fuori Mercato: Localizzazione, caratteristiche, orari, specializzazioni
merceologiche, casistiche particolari e prescrizioni
-
Dei posteggi fuori mercato istituiti
nel territorio comunale e compresi nel Piano per il commercio su aree pubbliche,
di cui il presente regolamento è parte integrante e sostanziale,
è redatto apposito elenco, distinto per localizzazione del posteggio
stesso con a fianco di ciascuno indicati periodo di operatività,
dimensioni, caratteristiche, modalità di svolgimento dell’attività,
destinazione e eventuale specializzazione merceologica.
Sono altresì riportati
particolari orari di vendita assentiti ed osservati, ferma restando la
possibilità di loro revisione o modifica in base a nuovo provvedimento
del Sindaco.
Sono infine indicati gli
interventi, azioni o variazioni, ritenuti necessari od opportuni o comunque
ammissibili durante la validità della gestione del presente regolamento
e del relativo Piano.
-
Posteggi "stagionali" fuori
mercato per generi alimentari, con o senza specializzazione merceologica.
E’ ammessa la loro trasformazione,
su apposita richiesta, in "permanenti" con rilascio di autorizzazione su
posteggio per l’intera annualità per il commercio su aree pubbliche
di generi alimentari nel ricorrere delle seguenti condizioni:
-
ubicazione a distanza non inferiore
a mt. 150 da quelli "permanenti" dello stesso settore già in attività
(si prescinde dalla distanza se i posteggi sono divisi da fiumi e corsi
d’acqua in genere; se situati sul lato opposto di viali di scorrimento
la distanza è calcolata considerando il primo passaggio pedonale);
-
parere favorevole delle Direzioni
Mobilità e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione suolo
pubblico se ivi rappresentate);
-
rinuncia espressa a tutti gli
altri posteggi, ovunque ubicati, nel territorio fiorentino di cui siano
eventualmente assegnatari per liberare così posti di lavoro.
Non è ammessa trasformazione
per i posteggi stagionali ubicati nelle zone comprese entro i seguenti
perimetri territoriali:
-
– Fiume Arno (all’altezza del
Ponte della Vittoria) – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, Viale
F. Strozzi – Viale S. Lavagnini – P.za della Libertà – Viale G.
Matteotti – P.zale Donatello – Viale A. Gramsci – P.za della Beccaria –
Viale G. Amendola – Fiume Arno (all’altezzza del Ponte S. Niccolò)
-
– Parco delle Cascine (per intero
e cioè dal fiume Arno all’altezza del Ponte alla Vittoria, P.za
V. Veneto, V.le F.lli Rosselli, canale Macinante, torrente Mugnone fino
allo sfocio nell’Arno)
-
– fiume Arno (all’altezza del
Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa –
P.za Verzaia - V.le Ariosto – P.za Tasso – V.le F. Petrarca – P.zale di
Porta Romana – Viale del Poggio Imperiale – V.le N. Macchiavelli – P.zale
Galileo – Viale Galilei – P.zale Michelangelo – V.le Michelangelo – P.za
F. Ferrucci - Fiume Arno (all’altezza del Ponte San Niccolò)
specificando che sono ovviamente
compresi tutti i ponti e che le vie e piazze e piazze di delimitazione
si intendono incluse per intero, cioè per ogni loro lato.
Nella zona delimitata dal
V.le P. Paoli e dal V.le M. Fanti in cui è gia previsto uno specifico
servizio di ristoro alimentare tramite raggruppamenti di posteggi che si
attivano solo in occasioni di manifestazioni o gare allo Stadio o al Palasport,
sarà comunque vietato esercitare attività nelle giornate
in cui si tengono tali manifestazioni o gare a decorrere dalla terza ora
antecedente il loro programmato inizio.
Nel caso di domande concorrenti
(intendendosi qui per tali – non essendovi bando di concorso – quelle presentate
entro cinque giorni l’una dall’altra) sarà data, nell’ordine, priorità:
-
alla maggiore "stagionalità",
intesa come già concesso maggiore periodo di operatività
del posteggio;
-
a parità di condizioni,
alla maggiore anzianità di concessione di posteggio da parte dell’operatore
richiedente;
-
in caso di persistente parità
di condizioni, all’ordine cronologico di presentazione della domanda.
Non può esser concessa
trasformazione di posteggio da "stagionale" a permanente e la relativa
autorizzazione sarà quindi negata nel caso in cui l’operatore interessato
ceda, venda o trasferisca a decorrere dalla presentazione pubblica della
presente proposta con la formale consultazione delle Associazioni di categoria
e dei consumatori, le altre aziende con posteggio di cui a tale data è
assegnatario sul territorio fiorentino.
-
Posteggi fuori mercato già
utilizzati mediante strutture fissate permanentemente al suolo ("chioschi").
In tali strutture, purché
già regolarmente concessionate come "chioschi", è di regola
(eccetto cioè specifiche limitazioni o prescrizioni) consentito
estendere la vendita a tutti i generi del settore merceologico corrispondente
a quelli autorizzati, subordinatamente alla sola modifica (= estensione)
della concessione da parte del Servizio Polizia Amministrativa. E’ altresì
ammissibile, su apposita richiesta, variare settore merceologico. Nel caso
di richiesta di variazione della concessione e dell’autorizzazione da non
alimentare ad alimentare, l’accoglimento della domanda ed il rilascio della
relativa autorizzazione è subordinato al rispetto delle seguenti
condizioni:
-
ubicazione del chiosco all’interno
di un giardino oppure entro 100 mt. da un giardino, da una scuola o da
altro luogo o struttura adibita ad attività sportiva, ricreativa,
aggregativa e produttiva.
-
distanza non inferiore a 150
mt. da altri posteggi fuori mercato già autorizzati permanentemente
o stagionalmente, per il commercio di generi alimentari.
-
parere favorevole delle Direzioni
Mobilità e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione di suolo
pubblico se ivi rappresentate) con rilascio della concessione da parte
della Direzione Sviluppo Economico – Servizio Polizia Amministrativa.
Non è ammessa variazione
del settore merceologico nelle zone comprese entro i perimetri territoriali
di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma 2, né per i chioschi
ubicati entro un raggio di mt. 150 dall’ingresso dei cimiteri, per il rispetto
ed il decoro dovuto a tali luoghi: Valgono altresì le limitazioni
stabilite nel precedente comma 2 per la zona delimitata dal V.le P. Paoli
e dal V.le M. Fanti, in caso di richiesta di variazione di concessione
ed autorizzazione da non alimentare ad alimentare.
-
Posteggi fuori mercato: modalità’
di esercizio dell’attività.
Salvo espressa autorizzazione,
entro un’ora dal termine dell’orario di vendita, il posteggio deve esser
lasciato libero e sgombro da mezzi e nettezza.
Per i posteggi per il commercio
di generi alimentari può esser concessa, su richiesta, l’autorizzazione
a non rimuovere la struttura di vendita, che, pur non essendo "chiosco",
ha necessità, per motivi igienico-sanitari, di esser dotata di attacchi
per energia elettrica ed acqua potabile, nel ricorrere delle seguenti condizioni:
-
parere favorevole delle Direzioni
Mobilità e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione di suolo
pubblico se ivi rappresentate);
-
conseguimento delle autorizzazioni
o altri atti d’assenso necessari per la realizzazione dei collegamenti
ed attacchi elettrici ed idrici e produzione di certificato di regolare
esecuzione e conformità alle normative vigenti delle opere realizzate.
Resta inteso che fino al
rilascio della formale autorizzazione, l’inosservanza dell’obbligo di rimozione
della struttura di vendita costituisce violazione di limitazione prescritta
dal presente regolamento e dal Piano, soggetta alle sanzioni previste.
-
Posteggi fuori mercato "permanenti"
(cioè per l’intera annualità): loro trasformazione in chioschi.
Escluso tassativamente le
zone comprese entro i perimetri territoriali di cui ai punti a), b) e c)
del precedente comma 2, è ammissibile la realizzazione di "chioschi"
sui posteggi "permanenti" fuori mercato (con possibilità anche del
loro contemporaneo trasferimento nel raggio di 100 mt. purché la
nuova ubicazione risulti più idonea ed appropriata e sia a distanza
non inferiore a mt. 150 da altro posteggio fuori mercato dello stesso settore
merceologico), subordinatamente al parere favorevole delle Direzioni Mobilità
e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione di suolo pubblico se
ivi rappresentate) ed al rilascio della concessione da parte della Direzione
Sviluppo Economico – Servizio Polizia Amministrativa -.
Articolo 45 - Regolazione
della circolazione pedonale e veicolare
-
L’area di svolgimento dell’attività,
individuata ai sensi del presente regolamento, viene interdetta con apposita
ordinanza sindacale emanata ai sensi dell’articolo 7 del vigente C. d.
S. approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, alla circolazione veicolare
con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza
con i giorni di operatività dei posteggi fuori mercato e per gli
orari prestabiliti.
-
Di conseguenza l’area sarà
accessibile, oltre ai mezzi dell’operatore, ai soli pedoni che usufruiranno
degli spazi lasciati liberi per frequentare il posteggio o per i loro spostamenti.
|
Titolo
6 - Commercio itinerante
|
Articolo 46 - Modalità
di svolgimento del commercio in forma itinerante
-
L’esercizio del commercio in
forma itinerante può essere svolto con l’esposizione della merce
esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
-
L’esercizio del commercio itinerante
è consentito a condizioni che la sosta dei veicoli sia compatibile
con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale. Il periodo
massimo consentito per sostare nella stessa area è stabilito in
un ora; decorso tale periodo l’operatore itinerante deve allontanarsi di
almeno 300 metri prima di poter di nuovo fermarsi in altra area pubblica.
-
E’ consentito all’operatore
itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull’area pubblica
il tempo necessario per servirlo. E’ comunque vietata la vendita con l’uso
di bancarelle e l’esposizione della merce esternamente al mezzo, integrando
tale ipotesi quella del commercio su posteggio senza la prescritta autorizzazione
e quindi totalmente abusivo.
-
E’ fatto divieto di esercitare
il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati
e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o
la fiera, intendendosi per aree adiacenti quelle poste ad una distanza
inferiore a mt. 500.
Articolo 47 - Zone
vietate
-
L'esercizio del commercio ambulante
in forma itinerante è vietato:
- nel territorio compreso
entro i viali di circonvallazione di qua e di là d’Arno (centro
storico per eccellenza e porzione del parco storico delle colline) e, più
esattamente, entro i seguenti perimetri:
-
– Fiume Arno (all’altezza del
Ponte della Vittoria) – P.zza Vittorio Veneto – Viale F.lli Rosselli, -
P.le di Porta a Prato - V.le F.lli Rosselli – V.le Caduti dei Lager – P.le
Montelungo - Viale F. Strozzi – Viale S. Lavagnini – P.za della Libertà
– Viale G. Matteotti – P.le Donatello – Viale A. Gramsci – P.za Beccaria
– Viale Giovine Italia – P.za Piave – direttrice della pescaia di S. Niccolò
- Fiume Arno (a tale altezza);
-
– fiume Arno (all’altezza del
Ponte A. Vespucci) – Lungarno Soderini – Via Lungo le Mura di S. Rosa –
P.za Verzaia - V.le Ariosto – P.za Tasso – V.le F. Petrarca – P.zale di
Porta Romana – Viale del Poggio Imperiale – P.le del Poggio Imperiale –
Via di S. Leonardo - Viale Galilei – P.le Michelangelo – V.le Michelangelo
– P.za F. Ferrucci - Fiume Arno (all’altezza del Ponte San Niccolò);
specificando che sono ovviamente
compresi tutti i ponti e che le vie e piazze di delimitazione si intendono
incluse per intero, cioè per ogni loro lato.
-
nel Parco delle Cascine (per
intero e cioè dal fiume Arno all’altezza del Ponte alla Vittoria,
P.za V. Veneto, V.le F.lli Rosselli, canale Macinante, torrente Mugnone
fino allo sfocio nell’Arno);
-
nelle seguenti vie, piazze o
viali:
V.le Milton (tutto) – V.le
Don Minzoni (tutto) – V.le dei Mille (tutto) – V.le Paoli (tutto) – V.le
Malta (tutto) – V.le Fanti (tutto) – V.le Maratona (tutto) – V.le Segni
(tutto) – V.le Mazzini (tutto) – V.le Amendola (tutto) – Via Piagentina
(tutta) – Via Campofiore (tutta) – L.no del Tempio (tutto) – L.no C. Colombo
(solo una parte) – Via Lungo L’Africo (fino a Via Cialdini) – Via di Paola
(tutta) – P.za S.F. di Paola – Via di Bellosguardo (da P.za S.F. di Paola
a Villa dello Strozzino) – Via di S. Carlo (da Villa dello Strozzino a
Villa la Limonaia) – Via Piana (tutta) – Via S. M. a Marignolle (da Via
Piana a Villa la Colombaia) – Via delle Campora (da Villa La Colombaia
a Via S. Ilario a Colombaia) – Via S. Ilario a Colombaia (tutta) – Via
Senese (da Via S. Ilario a Via Dante) – Via Dante (tutta) – V.le A. Aleardi
(tutto) – V.le R. Sanzio (tutto) – L.no S. Rosa (tutto) – Via della Fonderia
(tutta) – P.za Pier Vettori – Via del Ponte Sospeso (tutta) – P.zza T.
Gaddi – V.le F.lli Rosselli (tutto) – P.le di Porta a Prato – V.le Belfiore
(tutto) – Via XX settembre (tutta) – Via Cosseria (tutta) – P.za Baldinucci
– V.le Michelangelo (da Via Marsuppini a P.za Ferrucci) – L.no B. Cellini
(da P.za Ferrucci a P.za Poggi).
-
qualora l’Amministrazione comunale,
ai sensi della L.Regionale 9/1999, ravvisi incompatibilità tra l’esercizio
del commercio in forma itinerante e l’erogazione di servizi di interesse
pubblico.
Articolo 48 - Rappresentazione
cartografica
-
Presso la Direzione Sviluppo
Economico - Servizio Attività Commerciali - è tenuta a disposizione
degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate
le zone vietate al commercio itinerante.
Articolo 49 - Determinazione
degli orari
-
Ai sensi delle norme vigenti
l'orario di vendita per l'esercizio del commercio in forma itinerante,
è stabilito dalle ore 8,00 alle ore 19,30 (20,00 nel periodo in
cui vige l’ora legale) dei giorni feriali, ferma restando la possibilità
di sua revisione o modifica con provvedimento del Sindaco.
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Titolo
7 - Commercio su Aree Pubbliche a seguito dello spettacolo viaggiante (parco
divertimenti, comunemente definito Luna Park)
|
Articolo 50 - Organico,
criteri di concessione pluriennale dei posteggi e modalità di esercizio
dell’attività
-
L’organico del commercio su
aree pubbliche a seguito dello spettacolo viaggiante (Luna Park) è
confermato in 5 posteggi, tutti a destinazione merceologica alimentare,
con le seguenti dimensioni:
-
mq. 27 + 4 di tenda
-
mq. 20
-
mq. 31 + 23,5 di tenda
-
mq. 30 + 6 di tenda
-
mq. 42 + 17 di tenda
Eventuali ampliamenti di
superficie possono essere concessi solo a condizione che siano compatibili
con le esigenze complessive del Luna Park e delle attività commerciali,
senza creare loro pregiudizio o impedimento.
-
La fattispecie, del tutto particolare,
è assimilata - pur con disposizioni singolari che tengono conto
anche del regolamento per lo spettacolo viaggiante approvato con Del. C.C.
22/9/1998 n° 1224 – alla Fiera. Ogni turno del Luna Park – cinque in
un anno – costituisce una Fiera per gli operatori su aree pubbliche a suo
seguito
-
Il Comune rilascia la concessione
decennale del posteggio per ognuna delle cinque Fiere sulla base di una
graduatoria formulata a seguito di pubblicazione del bando comunale, tenendo
conto dei seguenti criteri in ordine di priorità:
-
maggior numero di presenze effettive
a seguito del Luna Park
-
ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
-
anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso
I bandi sono pubblicati
all’Albo Pretorio ed esposti presso la sede del Servizio Attività
Commerciali nonché comunicati alle associazioni di categoria interessate
almeno 30 giorni prima della data stabilita per l’inizio della presentazione
delle domande. Nel bando sono indicati anche i criteri per la presentazione
di eventuali osservazioni da parte degli operatori interessati.
Delle concessioni rilasciate
e delle postazioni scelte è data notizia alle organizzazioni di
categoria dello spettacolo viaggiante affinché ne tengano conto
e le inseriscano, rispettandone il posizionamento, nella planimetria generale
che dovrà poi essere approvata dall’Amministrazione.
E’ ribadito l’obbligo
di seguire il criterio di collocare i posteggi, pur se sparsi, il più
possibile distanti da altri commercianti su area pubblica di generi alimentari
già autorizzati ad operare nelle vicinanze dell’area destinata ad
ospitare il Luna Park, pena la non approvazione della planimetria generale
dell’intero complesso.
-
Le strutture di vendita dovranno
essere "compattate" in un unico spazio ed installate, con il fronte di
vendita rivolto verso l’interno del parco divertimenti, prima della verifica
dell’apposita Commissione di Vigilanza per il Pubblico Spettacolo, effettuata
la quale sarà vietato ogni insediamento.
-
La concessione di posteggio
decade nel caso in cui l’operatore non utilizzi il posteggio medesimo per
un numero di Fiere superiore ad un terzo dei corrispondenti turni del Luna
Park previsti in un triennio, fatti salvi i casi di assenza per malattia,
gravidanza o servizio militare.
In caso di concomitanza
di turni, per oscillazione di ricorrenza, l’operatore dovrà optare
per uno di questi. In tale ipotesi la partecipazione sarà computata
quale presenza effettiva per ambedue i turni, mentre l’assenza sarà
valutata per l’edizione corrispondente al turno più prolungato del
Luna Park.
-
L’operatore concessionario ha
l’obbligo di comunicare al Comune, almeno 30 giorni prima del programmato
inizio del turno del Luna Park, la propria volontà di parteciparvi,
pena l’esclusione. In caso di successiva impossibilità ad operare,
deve darne immediata notizia al Comune, specificando i sopravvenuti motivi
d’impedimento.
-
Qualora per qualsiasi ragione,
non si tenga il turno del Luna Park, anche l’operatore concessionario a
suo seguito non potrà svolgere attività (tale ipotesi non
sarà ovviamente considerata assenza).
-
Per quanto non espressamente
previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni dettate al Titolo
3 - Fiere - del regolamento.
|
Titolo
8 - Norme transitorie e finali
|
Articolo 51 - Variazione
dimensionamento e localizzazione posteggi
-
Le variazioni temporanee del
dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione,
sempreché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata
necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche
del presente regolamento e si attuano con Determinazione dirigenziale.
-
Eccetto che per i posteggi ubicati
nei perimetri territoriali di cui ai punti a), b) e c) del comma 2 dell’art.
44, è ammessa, subordinatamente al parere favorevole delle Direzioni
Mobilità e Ufficio P.U.T. (o Commissione per l’occupazione di suolo
pubblico se ivi rappresentate) la concessione di ampliamento dei posteggi
fino ad una dimensione massima di mq. 30.
Nei mercati e nelle fiere
l’ampliamento deve tendenzialmente riguardare tutti gli operatori e comunque
essere riconosciuto funzionale all’interesse dell’intero complesso di posteggi,
senza pregiudizio di alcuni di essi.
E’ vietato, nei mercati
e nelle fiere, aumentare il numero dei posteggi a scapito delle loro attuali
dimensioni
Articolo 52 - Autorizzazioni
Temporanee su Posteggio
-
Autorizzazioni temporanee con
concessione di posteggio per l’esercizio per il commercio su aree pubbliche
possono esser rilasciate a soggetti in possesso dei requisiti di cui all’art.
5 del D. Lgs 114/98 esclusivamente nei seguenti casi:
-
in coincidenza e nell'ambito
di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività
produttive e commerciali nei loro complesso, oppure, di iniziative commerciali
di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito
di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali
da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
-
quale momento e strumento di
promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
-
in relazione a determinate specializzazioni
merceologiche, affinché l'esercizio delle attività possa
risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa
nella quale si colloca.
-
Il numero dei posteggi
e più in generale degli spazi da destinarsi all’esercizio delle
attività, così come le dimensioni e le merceologie ammesse,
sono stabiliti dagli organi dell’Amministrazione interessati e coinvolti
nelle iniziative, compatibilmente con le esigenze di viabilità,
traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della redazione
di appositi progetti o dell’approvazione di quelli presentati da soggetti
terzi o della stipula di convenzioni.
Le domande, corredate dal
consenso degli organizzatori o dei gestori delle iniziative, devono di
regola esser presentate almeno 15 giorni prima del loro programmato inizio.
Articolo 53 - Validità
delle presenze
-
Sono confermate le graduatorie
esistenti alla data di entrata in vigore della L. R. n. 9/1999 tenuto conto
dei successivi aggiornamenti.
Laddove non esiste servizio
di rilevazione e registrazione delle presenze, le graduatorie sono formulate
sulla base delle presenze effettive, comprovate da pagamento del corrispettivo
dovuto per l’occupazione di posteggio (tassa, canone o tariffa che sia).
Nella causale del bollettino
di versamento, sia nella parte destinata al Comune, sia nella ricevuta
o attestazione che rimane all’operatore, devono essere indicati chiaramente
il giorno, il mercato o la fiera ed il posteggio con relativo numero identificativo
in cui è stata svolta l’attività. L’inosservanza di ciò,
così come il pagamento effettuato in misura inferiore al corrispettivo
dovuto laddove fissato in maniera precisa ed inequivoca, comporterà
il non riconoscimento della presenza.
-
Ai fini della validità
della partecipazione alla spunta per l'assegnazione giornaliera dei posteggi
vacanti, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale
e se trattasi di società del suo legale rappresentante o dei singoli
soci. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori
familiari o di dipendenti che risultino delegati da apposita annotazione
sull’autorizzazione, o per i quali sia stata presentata domanda di annotazione,
secondo quanto disposto all’art. 9 del presente regolamento.
Articolo 54 - Produttori
agricoli
-
Ai produttori agricoli, singoli
o associati, per il commercio dei propri prodotti su un posteggio è
rilasciata autorizzazione con concessione ai sensi della legge 59/63.
L’esercizio del commercio
in forma itinerante nel territorio comunale è soggetto a regolare
denuncia di inizio attività ai sensi dell’art. 19 della legge 241/90.
L’autorizzazione (eccetto il giorno o i giorni per cui è valida
la concessione) e la denuncia d’inizio di attività abilitano anche
a presentarsi sui mercati o nelle fiere cittadine per l’assegnazione giornaliera
dei posteggi permanentemente od occasionalmente vacanti riservati ai produttori
agricoli, rispettandone la destinazione merceologica.
-
Nel caso in cui l'esercizio
dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma
1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data
di rilascio dell'autorizzazione, semprechè trattasi di denuncia
regolare, legittimata dal Comune competente.
-
Nell’esercizio dell’attività
di vendita, anche i produttori agricoli son tenuti ad osservare le limitazioni
ed i divieti stabiliti dal presente regolamento per ciò che concerne
i posteggi (e la loro destinazione ed utilizzo), gli atti autorizzatori
(titolarità, possesso ed ostensibità dell’originale) e gli
orari nonché le norme poste in via generale dalla disciplina del
commercio a tutela del consumatore quali quelle in materia di pubblicità
dei prezzi dei prodotti esposti.
Articolo 55 - Attività
e posteggi stagionali
-
Si considerano attività
stagionali quelle che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato,
non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare
e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali
o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali.
I posteggi stagionali istituiti sono compresi nell’elenco dei posteggi
fuori mercato, con specificato a fianco di ciascuno periodi di operatività
e eventuale specializzazione merceologica.
-
Il Comune rilascia la concessione
decennale del posteggio stagionale e la relativa autorizzazione, con precisa
limitazione temporale, tramite bando comunale sulla base dei seguenti criteri,
in ordine di priorità:
-
maggiore anzianità di
frequenza del posteggio
-
anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese
-
ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
-
Qualora si tratti di posteggi
di nuova istituzione, il Comune rilascia la concessione decennale e la
relativa autorizzazione, con precisa limitazione temporale, tramite bando
comunale sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
-
miglioria (eventuale) a favore
di operatori già titolari di autorizzazioni stagionali su posteggio
per il commercio degli stessi generi o della stessa specializzazione merceologica
-
anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
-
ordine cronologico di presentazione
delle domande.
-
Valgono, anche per i posteggi
stagionali, le disposizioni di cui agli artt. 40 – commi 4, 5 e 6 – 41
e 42 del presente regolamento.
Articolo 56 - Bandi
Comunali
-
Il Bando Comunale per tutti
i posteggi messi a concorso è formulato e pubblicizzato sulla base
di quanto prescritto dalla normativa regionale e dal presente regolamento,
in allegato al quale sono riportati gli schemi di bando per i Mercati e
le Fiere, da osservare per quanto riguarda gli elementi essenziali e sostanziali
(criteri di priorità e modalità di presentazione delle domande)
ma suscettibili di variazioni, precisazioni o condizioni ove se ne riscontri
la necessità (come nel caso di specializzazioni merceologiche o
casistiche particolari).
Articolo 57
Tariffe per la concessione
di suolo pubblico e modalità di occupazione dei posteggi nell’esercizio
dell’attività
Il corrispettivo – tassa,
canone o tariffa che sia – per la concessione del suolo è determinato
sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Qualora
il corrispettivo per l’occupazione di un posteggio sia fissato in maniera
certa ed inequivoca, il pagamento in misura inferiore a quella dovuta non
varrà per l’attribuzione della presenza, salva ogni azione di recupero
di ordine tributario.
I concessionari non possono
esercitare il commercio su aree pubbliche su una superficie maggiore o
diversa da quella costituente il posteggio assegnato, secondo quanto disposto
dal comma 2 dell’art. 11.
Comunque, anche tenuto conto
delle precarie condizioni e del logorio cui è sottoposta la segnaletica
orizzontale, l’esercizio dell’attività su di una superficie maggiore
di quella concessa che però, per dimensione, non ecceda il 10% di
quella del posteggio o non costituisca di per sé violazione di elementari
e precise disposizioni del presente regolamento finalizzate al regolare
e sicuro funzionamento dell’intero complesso commerciale (come, ad esempio,
nel caso di occlusione o impedimento dei previsti necessari spazi fra posteggio
e posteggio o di quelli riservati al transito ed alla circolazione pedonale
e veicolare), sarà considerato abuso di occupazione di suolo pubblico
e come tale sanzionabile ai sensi della normativa in materia vigente (C.d.S.,
T.O.S.A.P. o C.O.S.A.P.). Tale eccedenza non dovrà, in ogni caso,
essere realizzata tramite strutture o attrezzature di difficile removibilità
e dovrà immediatamente – cioè nella stessa fase della contestazione
- essere eliminata.
Non ricorrendo le condizioni
di cui al comma precedente l’esercizio dell’attività con occupazione
di una superficie maggiore o diversa rispetto a quella concessa, costituisce
violazione di divieto stabilito dal presente regolamento e dal Piano, soggetta
alla sanzione di cui all’art. 29 – c. 2 del D Lgs. 114/98 nonché,
in caso di particolare gravità o recidiva, alla sanzione accessoria
di cui all’art. 29 – c. 3 – del D. Lgs. 114/98.
Art. 58 - Sanzioni
-
In merito al sistema sanzionatorio
inerente l’attività di commercio su aree pubbliche si fa espresso
riferimento all’art. 29 del D. Lgs. 114/98. In particolare si ritiene puntualizzare
le seguenti casistiche:
| Art.
29 comma 1
"senza l’autorizzazione
o il permesso
di cui all’art. 28,
commi 9 e 10" |
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche negli spazi degli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade
senza il permesso del soggetto proprietario o gestore
|
Sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
£ 5.000.000 a
£ 30.000 000 (misura
ridotta
£. 10.000.000)
con confisca delle attrezzature e della merce
|
| Art.
29 comma 1
"senza la prescritta
autorizzazione" |
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche senza essere titolare di alcuna delle autorizzazioni prescritte
dall’art. 28 c. 1 lett. a) o b) del D. Lgs. 114/98
(abusivo totale)
-
Commercio su aree pubbliche
esercitato, in assenza del titolare dell’autorizzazione o di socio se intestataria
ne è una società, da persona che non risulti a ciò
formalmente delegata mediante annotazione sull’autorizzazione stessa o
apposita preventiva domanda integrativa (nel caso di autorizzazioni rilasciate
dai Comuni della Toscana o di altre Regioni che, nella loro normativa,
hanno previsto l’istituto della delega)
-
Commercio su aree pubbliche
esercitato, in assenza del titolare dell’autorizzazione, da persona diversa
senza titolo a sostituirlo e cioè che non ne sia socio, associato
in partecipazione, dipendente, collaboratore familiare o collaboratore
coordinato e continuativo (nel caso di autorizzazioni rilasciate da Comuni
appartenenti a Regioni la cui normativa non prevede l’istituto della delega)
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche mediante illecita ed abusiva occupazione di un posteggio
regolarmente istituito - assegnato ad altri o vacante che sia - prima dell’orario
di inizio delle vendite e dell’effettuazione delle operazioni di spunta
("senza la prescritta autorizzazione su posteggio", in quanto non concesso
o occasionalmente assegnato)
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche, autorizzato in forma itinerante, mediante illecita ed abusiva
occupazione, con strutture, attrezzature e merci collocate fuori dal furgone,
di aree pubbliche non destinate dal Piano a "posteggio" oppure previste
e istituite come "posteggio" solo in giorni o periodi diversi. ("senza
la prescritta autorizzazione su posteggio", in quanto non istituito e quindi
non concedibile né utilizzabile)
|
Sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
£ 5.000.000 a
£ 30.000 000 (misura
ridotta
£. 10.000.000)
con confisca delle attrezzature e della merce
|
| Art.
29 comma 1
"fuori dal territorio
previsto dall’autorizzazione stessa"
|
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28
c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 fuori dall’ambito del territorio regionale
cui appartiene il Comune che l’ha rilasciata, salva l’ipotesi di partecipazione
alle fiere.
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche da parte di titolare di autorizzazione di cui all’art. 28
c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98, nel giorno o nei giorni di validità,
in località o mercati diversi da quelli in cui è ubicato
il posteggio dato in concessione decennale.
|
Sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
£ 5.000.000 a
£ 30.000 000 (misura
ridotta
£. 10.000.000)
e con la confisca delle attrezzature e della merce
|
| Art.
29 comma 2
"violando le limitazioni
e i divieti stabiliti dalla Deliberazione Comunale di cui all’art. 28 (approvazione
del Piano e del presente regolamento)"
|
A
mero titolo esemplificativo e, non esaustivo:
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche da parte del titolare di autorizzazione di cui all’art.
28 c. 1 lett. a) del D. Lgs. 114/98 su di un posteggio diverso da quello
concesso ma nell’ambito dello stesso mercato.
-
Occupazione di suolo od aree
pubbliche in eccedenza rispetto alla superficie concessa (vedasi comunque
art. 57 del presente regolamento).
-
Esposizione di merce utilizzando
le tende parasole od altro al di fuori del posteggio e della superficie
concessa (vedasi comunque art. 57 del presente regolamento).
-
Esercizio del commercio in
forma itinerante nelle aree a ciò vietate
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche non rispettando le disposizioni in materia di orari stabilite
dal Sindaco
-
Non rimozione di mezzi, strutture
e attrezzature dal posteggio entro i termini stabiliti dalla fine dell’orario
di vendita
-
Esercizio del commercio su
un posteggio riservato a particolari categorie di operatori da parte di
chi non vi appartiene
-
Esercizio dell’attività
non rispettando la destinazione (settore o specializzazione) merceologica
del posteggio, commercializzandovi generi diversi da quelli consentiti
-
Esercizio dell’attività
senza avere ostensibile l’originale dell’autorizzazione (o titolo equipollente)
non adempiendo alla richiesta degli organi di vigilanza di esibirla (*****)
|
Sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
£ 1.000.000 a
£ 6.000 000 (misura
ridotta £. 2.000.000)
(*****) previa dichiarazione
di responsabilità di esserne titolare e con obbligo di produrla
entro 48 ore; altrimenti la fattispecie integra quella dell’ art. 29 c.
1 "senza la prescritta autorizzazione" |
| Art.
29 comma 3
|
In
caso di particolare gravità o di recidiva nelle violazioni di cui
ai commi 1 e 2 (La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la
stessa violazione per due volte in una anno, anche se si è proceduto
al pagamento in misura ridotta della sanzione) |
Il Sindaco
può disporre la sospensione dell’attività per un periodo
non superiore a venti giorni
|
2. Si sottolinea
infine che, ai sensi dell’art. 30 c. 1 del D. Lgs. 114/98, gli operatori
su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano
gli altri commercianti al dettaglio purché non contrastanti con
quelle specifiche contenute nel Titolo X dello stesso D. Lgs. 114/98. In
particolare vale puntualizzare:
| Art.
30 comma 1 in relazione all’ art. 26 comma 5 ed all’art. 22 comma 3 |
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche da parte di soggetto che, subentrato in proprietà
o in gestione nell’attività, non abbia presentato domanda di reintestazione
dell’autorizzazione
|
Sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
£ 1.000.000 a
£ 6.000 000 (misura
ridotta £. 2.000.000 |
| Art.
30 comma 1 in relazione all’ art. 14 comma 1 ed all’art. 22 comma 3 |
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche senza indicare il prezzo di vendita al pubblico sui prodotti
esposti per la vendita
-
Esercizio del commercio su
aree pubbliche senza indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo
di vendita al pubblico sui prodotti esposti per la vendita
|
Sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da
£ 1.000.000 a
£ 6.000 000 (misura
ridotta £. 2.000.000 |
Art.
30 comma 1 in relazione agli art. 19, 20 e 22
comma 1 |
-
Esercizio, da parte di operatore
titolare di autorizzazione di cui all’art. 1 lett. b) del D. Lgs. 114/98,
di attività di vendita o di propaganda a fini commerciale presso
il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trova,
per motivi di lavoro, studio, cura o svago senza rispettare le disposizioni
e le prescrizioni stabilite dall’art. 19
|
Sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da
£ 5.000.000 a
£ 30.000 000 (misura
ridotta
£. 10.000.000)
|
ART. 59 - Revoca o dichiarazione
di decadenza dell’autorizzazione e/o della concessione di posteggio: effetti
L’adozione del provvedimento
di revoca (escluso quella per pubblico interesse) o la dichiarazione di
decadenza dell’autorizzazione e/o della concessione di posteggio travolge
tutta la pregressa attività collegata al titolo revocato o decaduto,
nel senso che le presenze precedentemente maturate dall’operatore sono
azzerate e non possono assolutamente essere vantate e valutate né
per la spunta, né per i concorsi.
ART. 60 - Norme transitorie
e finali
-
Con l’entrata in vigore del
presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali
in materia ad eccezione della regolamentazione degli orari di vendita e
del "Regolamento per l’esercizio dei mercati coperti al dettaglio" approvato
con Del. C.C. nn. 1261 del 22.11.1985, 644 del 23.6.1987 e 125 del 4/7/1994
che conserva efficacia fino a sua espressa modifica e sostituzione.
-
Per quanto non espressamente
previsto nel presente regolamento, deve farsi riferimento alla legislazione
statale e regionale in materia.
-
Tutte le domande e/o comunicazioni
previste dal presente regolamento devono essere presentate o inviate esclusivamente
alla Direzione Sviluppo Economico – Comune di Firenze – P.zza Artom,
18 – Firenze, e devono essere compilate sui moduli predisposti e diffusi.
-
Tutti termini per la conclusione
dei singoli procedimenti, o parti di essi, indicati nel presente Regolamento,
ed in particolare quelli previsti all’art. 7 (commi 3, 4 e 5) decorrono
dalla data di arrivo della domanda e/o della comunicazione alla Direzione
Sviluppo Economico.
ALLEGATO
"A"
COMUNE DI _____________________
(Provincia di _____________________
)
BANDO COMUNALE
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE
NEI MERCATI
(Legge Regionale 3 marzo
1999, n. 9 – articolo 5)
IL DIRIGENTE
-
Vista la Legge Regionale 3 marzo
1999, n. 9;
-
Visto il Piano Comunale per
l’esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data
______ con Deliberazione n. _____;
-
Visto l’articolo ____ del Regolamento
Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
-
Vista la comunicazione dell’Ufficio
_______________ con la quale sono individuati i posteggi liberi all’interno
delle aree mercatali del Comune;
RENDE NOTO
1- Gli interessati all’assegnazione
in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda
al Comune secondo lo schema riportato in calce. Con la stessa domanda dovrà
essere richiesto il rilascio contestuale della autorizzazione di cui all’articolo
28, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 114/1998.
2- I termini utili
per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____________________
compreso, al giorno ___________________ compreso.
Si fa presente, comunque,
che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria
nel rispetto dei seguenti criteri:
Miglioria (eventuale) a favore
degli operatori già ivi concessionari
Maggiore numero di presenze
maturate dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato;
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese.
3- Le domande dovranno essere
in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R.
. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione
sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la
quale vengono inviate le domande.
4- L’assegnazione dei posteggi
riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
-
miglioria (eventuale) a favore
dei produttori agricoli già ivi concessionari
-
mancanza di altra concessione
di posteggio (o sua espressa irrevocabile rinuncia) nel giorno della settimana
per il quale il posteggio è messo a concorso
-
maggiore anzianità di
presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato (in
tal caso è indispensabile il previo possesso di autorizzazione rilasciata
ai sensi della legge 59/63 per il Commercio dei propri prodotti in forma
itinerante o denuncia di inizio di attività se ammessa dal Comune
competente)
-
ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda
-
anzianità di esercizio
dell’attività di produttore agricolo, riferita all’iscrizione del
soggetto richiedente in tale qualità nel Registro delle Imprese;
5- L’assegnazione dei posteggi
riservati (o per i quali è prevista specifica priorità) ai
portatori di handicap (dovrà essere dimostrato il possesso dei requisiti
di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992) sarà effettuata
sulla base dei seguenti criteri:
-
Miglioria (eventuale) solo a
favore di operatori portatori di handicap già ivi concessionari;
-
Mancanza di altra concessione
di posteggio (o sua espressa irrevocabile rinuncia) da parte del soggetto
richiedente portatore di handicap nel giorno della settimana per il quale
il posteggio è messo a concorso;
-
Maggiore anzianità di
presenza maturata dal soggetto richiedente nell’ambito del mercato;
-
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda;
-
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel Registro delle Imprese.
6- Ove sia esercitata la miglioria
da parte degli operatori già concessionari, l’assegnazione decennale
nei confronti degli altri partecipanti al concorso, secondo la graduatoria
approvata, riguarderà i posteggi risultanti vacanti a seguito della
suddetta operazione.
7- Il Comune provvederà
a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento,
entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle
domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata
la relativa graduatoria rispetto alla quale potranno essere avanzate osservazioni
o opposizioni, da parte degli operatori interessati, entro i successivi
15 giorni dalla pubblicazione.
A - ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI
ALL’INTERNO DEI MERCATI
| Mercato |
Giorno |
Numero
identificativo del posteggio |
Settore
merceologico |
Superficie
mq. |
Riservato
produttori agricoli |
Riservato
portatori handicap |
Specifica
priorità per i portatori di handicap |
Note |
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B - SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE
POSTEGGIO E DI RELATIVA AUTORIZZAZIONE.
Domanda da inviare in competente
bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune
AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di
________________________
OGGETTO: BANDO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE AREE MERCATALI:
Domanda di concessione e relativo rilascio di autorizzazione di cui all’articolo
28, comma 1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998.-
Il sottoscritto ___________________________________,
nato a ________________________, il ___________,
residente in Via _______________________________,
n. ______ a _____________________________ (____),
codice fiscale n° ____________________________
(oppure: legale rappresentante della società ____________,
con sede a ______________________________,
Via _____________________________, n. ____, C. F./ P. IVA n° ________________________________
CHIEDE
- che gli venga assegnato
in concessione decennale il posteggio / i posteggi n° ____ o, in
alternativa, un posteggio qualsiasi libero nello steso mercato per il giorno
___________________, della superficie di mq. ______
per lo svolgimento dell’attività
di cui al settore merceologico ALIMENTARE / NON ALIMENTARE, nel mercato
del Vostro Comune posto in ______________________________________________________________________:
A TAL FINE DICHIARA
-
che le presenze maturate dal
sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nel mercato sono ________;
-
che l’anzianità dell’attività,
rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese,
decorre dal _____/____/____ (se maturata in modo discontinuo è complessivamente
di giorni __________).
-
di essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 – comma 2 del D. Lgs. 114/98
-
di essere in possesso dei requisiti
di cui all’art. 5 – comma 5 – del D. Lgs. 114/98 (solo per il settore alimentare)
CHIEDE INOLTRE
2)- che gli venga
rilasciata, contestualmente, l’autorizzazione di cui all’articolo 28, comma
1, lettera a), del d. lgs. n. 114/1998;
A TAL FINE DICHIARA
a- di essere in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;
b- di essere in possesso
dei requisiti di cui all’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 114/1998 (solo
per il settore alimentare);
Inoltre, si impegna a produrre
la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
Data, ___________________
________________________________
firma
ALLEGATO
"B"
COMUNE DI _____________________
(Provincia di _____________________
)
BANDO COMUNALE
ASSEGNAZIONE AREE IN CONCESSIONE
NELLE FIERE
(Legge Regionale 3
marzo 1999, n. 9 – articolo 5)
IL DIRIGENTE
-
Vista la Legge Regionale 3 marzo
1999, n. 9;
-
Visto il Piano Comunale per
l’esercizio del commercio su aree approvato dal Consiglio Comunale in data
______ con Deliberazione n. _____;
-
Visto l’articolo ____ del Regolamento
Comunale per la disciplina dello svolgimento dell’attività commerciale
sulle aree pubbliche, approvato contestualmente al Piano Comunale;
-
Vista la comunicazione dell’Ufficio
_______________ con la quale sono individuati i posteggi liberi all’interno
della/e Fiere istituite nel Comune;
RENDE NOTO
1- Gli interessati all’assegnazione
in concessione dei posteggi di seguito indicati, potranno avanzare domanda
al Comune secondo lo schema riportato in calce.
2- I termini utili
per la presentazione delle rispettive domande vanno dal giorno _____________________
compreso, al giorno ___________________ compreso.
Si fa presente, comunque,
che dette domande saranno esaminate per la formulazione della graduatoria
nel rispetto dei seguenti criteri:
Miglioria (eventuale) a favore
degli operatori già ivi titolari di concessione decennale (in caso
di precedente assegnazione con successiva vacanza dei posteggi oppure di
loro nuova ulteriore istituzione);
Maggiore numero di presenze
effettive maturate dal soggetto richiedente nell’ambito della Fiera;
Ordine cronologico di presentazione
delle domande, riferito alla data di spedizione della domanda.
Anzianità complessiva
maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente rispetto
alla data di iscrizione dello stesso nel registro delle imprese;
3- Le domande dovranno essere
in competente bollo e spedite esclusivamente a mezzo Raccomandata A. R.
. Non è consentita la presentazione a mano. La data di presentazione
sarà considerata quella di spedizione della raccomandata con la
quale vengono inviate le domande.
4- L’assegnazione dei posteggi
riservati ai produttori agricoli sarà effettuata sulla base dei
seguenti criteri:
- maggiore anzianità
di presenze maturate nella Fiera;
- maggiore anzianità
di esercizio dell’attività di produttore agricolo, riferita all’iscrizione
del soggetto richiedente in tale qualità nel registro delle imprese;
5- Per l’assegnazione dei
posteggi riservati ai portatori di handicap dovrà essere dimostrato
il posesso dei requisiti di cui agli articoli 3 e 4 della legge 104/1992.
6- Il Comune provvederà
a redigere la graduatoria, secondo i criteri stabiliti dal regolamento,
entro il termine di 45 giorni dalla scadenza della presentazione delle
domanda fissata dal bando. Nei successivi 7 giorni verrà pubblicata
la relativa graduatoria alla quale potrà essere fatta opposizione,
da parte degli operatori interssati, entro i succesivi 15 giorni dalla
pubblicazione. In fase di prima assegnazione in concesione, a seguito della
L. R. 3 marzo 1999, n. 9, il Comune provvede ad invitare gli operatori
per la scelta dei posteggi nel rispetto dell’ordine della graduatoria.
A)- ELENCO DEI POSTEGGI LIBERI
ALL’INTERNO DELLE FIERE
| Mercato |
Giorno |
Numero
identificativo del posteggio |
Settore
merceologico |
Superficie
mq. |
Riservato
produttori agricoli |
Riservato
portatori handicap |
Note |
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SCHEMA DI DOMANDA DI CONCESSIONE
POSTEGGIO.
Domanda da inviare in competente
bollo e solo a mezzo di Raccomandata A. R. al Comune
AL SINDACO
(Ufficio Commercio)
del Comune di
________________________
OGGETTO: BANDO COMUNALE
PER L’ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI LIBERI NELLE FIERE: Domanda
di concessione decennale.
Il sottoscritto ___________________________________,
nato a ________________________, il ___________,
residente in Via _______________________________,
n. ______ a _____________________________ (____),
codice fiscale n° ____________________________
(oppure: legale rappresentante della società ____________,
con sede a ______________________________,
Via _____________________________, n. ____, C. F./ P. IVA n° ________________________________
CHIEDE
- che gli venga assegnato
in concessione decennale il posteggio libero nella fiera denominata
____________________________________ che si svolge il giorno ___________________,
per lo svolgimento dell’attività di cui al settore merceologico
ALIMENTARE / NON ALIMENTARE:
A TAL FINE DICHIARA
-
che le presenze maturate dal
sottoscritto, comprese quelle del dante causa, nella fiera sono ________;
-
che l’anzianità dell’attività,
rispetto alla data di iscrizione al registro ditte, ora registro imprese,
decorre dal _____/____/____ (se maturata in modo discontinuo è complessivamente
di giorni __________).
Inoltre, si impegna a produrre
la necessaria documentazione eventualmente richiesta dal Comune.
Data, ___________________
firma
________________________________
A cura dell'Ufficio del Consiglio
08-06-2000