DIREZIONE 20 – SVILUPPO ECONOMICO
SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA
UFFICIO LICENZE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE COMUNALI PER L’INSTALLAZIONE E L’ESERCIZIO DI SINGOLE ATTRAZIONI DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE DI PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI DI SPETTACOLI CIRCENSI DEGLI SPETTACOLI ACROBATICI DI AUTO E MOTO E DEI BALLI A PALCHETTO
(Deliberazione del Consiglio comunale n. 1224/202 del 22.09.1998, modificata da Deliberazione del Consiglio Comunale n. 266 del 19.04.2000, modificata con Deliberazione del Consiglio Comunale n.89 del 21/12/2006))



SOMMARIO
 
  • Art. 1 : Oggetto del Regolamento
CAPO I
PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI – PARCHI DIVERTIMENTO NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE – ATTRAZIONI SINGOLE – PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI.
  • Art. 2 : Disposizioni Generali
  • Art. 3 : Destinazione aree
  • Art. 4 : Concessione aree
TITOLO I - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE –
  • Art. 5: Durata della concessione
  • Art. 6: Domanda di concessione
  • Art. 7: Ulteriore contenuto della domanda
  • Art. 8: Attribuzione dei punteggi agli abituali frequentatori
  • Art: 9: Sostituzioni
  • Art. 10: Cessioni
  • Art. 12: Istruttoria e esito delle domande
  • Art. 13: Rinunce e subentri
TITOLO II - PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE CON ORGANIZ-ZATORE -
  • Art. 14: Definizioni
  • Art. 15: Presentazione della domanda
  • Art. 16: Ulteriore contenuto della domanda
  • Art. 17: Norma di rinvio
  • Art. 18: Concessione del suolo
TITOLO III - GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI -
  • Art. 18 bis: individuazione aree per singole attrazioni per bambini
  • Art. 18 ter: modalità di assegnazione delle postazioni per singole attrazioni per bambini
  • Art. 18 quater: modalità di presentazione della domanda, formazione della graduatoria e comunicazione agli operatori per singole attrazioni per bambini
  • Art. 19: Presentazione delle domande per piccoli complessi di attrazione e attrazioni singole non per bambini
  • Art. 20: Durata della concessione per piccoli complessi di attrazione e attrazioni singole non per bambini
  • Art. 21: Assegnazione delle postazioni per piccoli complessi di attrazione e attrazioni singole non per bambini
  • Art. 22: Istruttoria delle domande – rinunce – subentri per piccoli complessi di attrazione e attrazioni singole non per bambini
  • Art. 23: Obblighi relativi all’espletamento dell’attività di Parchi Divertimento – attrazioni singole – piccoli complessi di attrazioni
  • Art. 24: Sanzioni
  • Art. 25: Obblighi relativi all’espletamento dell’attività di attrazioni singole
  • Art. 26: Sanzioni
  • Art. 27: Sospensione e revoca della concessione e pubblico interesse
 
CAPO II
CIRCHI EQUESTRI
  • Art. 28: Disposizioni generali
  • Art. 29: Concessione aree
  • Art. 30: Domanda di concessione
  • Art. 31: Ulteriore contenuto della domanda
  • Art. 32: Requisiti della concessione
  • Art. 33: Istruttoria e esito delle domande
  • Art. 34: Attribuzione dei punteggi ai richiedenti
  • Art. 35:Adempimenti del richiedente
  • Art. 36: Obblighi relativi all’espletamento dell’attività
  • Art. 37: Sanzioni
  • Art. 38: Sospensione e revoca della concessione
 
CAPO III
TEATRI VIAGGIANTI – ESIBIZIONE DI AUTO E MOTO ACROBATICHE – BALLI A PALCHETTO
  • Art. 39: Disposizioni generali
  • Art. 40: Concessioni aree
  • Art. 41: Presentazione delle domande
  • Art. 42: Ulteriore contenuto della domanda 
  • Art. 43: Durata della concessione
  • Art. 44: Assegnazione della postazione
  • Art. 45: Istruttoria delle domande – rinunce – subentri
  • Art. 46: Obblighi relativi all’espletamento dell’attività
  • Art. 47: Sanzioni
  • Art. 48: Sospensione e revoca della concessione
  • Art. 49: Norme di salvaguardia
  • Art. 50: Abrogazione di norme precedenti
  • Art. 51: Norma finale
  • Art. 52: Entrata in vigore

 
 

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Ai sensi della L. 18/3/68 n. 337, sono considerati "spettacoli viaggianti" le attività spettacolari, i trattenimenti, e le attrazioni allestiti a mezzo di attrezzature mobili, all'aperto, al chiuso, ovvero i parchi permanenti, anche se in maniera stabile.
Il presente regolamento disciplina le concessioni di aree comunali per l'installazione e l'esercizio di singole attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei parchi divertimento non permanenti, dei piccoli complessi di attrazioni, di spettacoli circensi, dei teatri viaggianti, degli spettacoli acrobatici di auto e moto e dei balli a palchetto, in applicazione della legge 337 del 18/3/68.
Sono considerate attività di spettacolo viaggiante quelle comprese nell'Elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della stessa Legge.
 


CAPO I
PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI
- PARCHI DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE - ATTRAZIONI SINGOLE - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI
 

ART. 2
DISPOSIZIONI GENERALI

Per parco divertimenti si intende un complesso di attrezzature le cui classificazioni sono previste dalle norme statuali.
Per le attrezzature con denominazioni Ministeriali generiche (rotonda tiri vari e rotonda pesche) sarà tenuto conto del gioco installato nella attrazione, della sua tipologia e delle sue caratteristiche.
Per piccoli complessi di attrazioni si intende un insieme di strutture mobili il cui numero non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.
 


ART. 3
DESTINAZIONE AREE

Le aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, saranno individuate dalla Amministrazione Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n.337/68, con apposito elenco da aggiornarsi almeno una volta l'anno.
 
 

ART. 4
CONCESSIONE AREE

La concessione delle aree per le attività di cui al precedente art. 2 rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale oppure all'organizzatore dell'intero Parco divertimenti, ai sensi dell'art. 9 Legge n. 337/68 e subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.
La concessione di suolo pubblico per l'attività di un Parco Divertimenti esclude la contemporanea concessione per attività di altro Parco divertimenti sul territorio cittadino.
Potranno essere autorizzate in concomitanza con il suddetto Parco, solo singole attrazioni, o piccoli complessi di attrazioni, purché il numero delle medesime non costituisca un Parco divertimenti ai sensi della vigente normativa.
 




 

TITOLO I
PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTE
 

ART. 5
DURATA DELLA CONCESSIONE

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per le attività del Parco divertimenti saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.
Le concessioni sono rilasciate in base a turni di rotazione che sono in numero di 5 nel corso dell'anno, a partire da Ottobre fino a Giugno.
Le date di apertura e chiusura di ciascun turno saranno fissate dalla Amministrazione Comunale entro il 1° GIUGNO di ogni anno, sentite le OO.SS. di categoria dello spettacolo viaggiante maggiormente rappresentative a livello nazionale.
 
 

ART. 6
DOMANDA DI CONCESSIONE

La domanda di concessione di suolo pubblico per la attività del Parco Divertimenti dovrà essere redatta in bollo ed inviata a mezzo plico postale con avviso di ricevimento all'Archivio Generale del Comune di Firenze - Palazzo Vecchio - entro e non oltre il 31 marzo precedente l'inizio delle attività del parco divertimenti PENA L'ESCLUSIONE.
Per le domande farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata.
Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

ART. 7
ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

  1. dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso del Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l'anno in corso (se dovuto), oppure in allegato copia autenticata del Nulla Osta stesso;
  2. dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso della licenza annuale debitamente rinnovata alla data del 31 Marzo, oppure, in allegato, copia autenticata della licenza stessa;
  3. nel caso di prima domanda o di sostituzione dell'attrazione, connesse a precedenti istanze, foto della medesima;
  4. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.
Se non prodotta in sede di domanda, la copia autenticata di cui ai nn. 1) e 2) dovrà essere comunque presentata, pena l’esclusione, in caso di esito favorevole dell’istanza.
 
 
ART. 8
ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGI AGLI ABITUALI CONCESSIONARI

E' da considerarsi abituale concessionario l'operatore che abbia ottenuto concessione di suolo pubblico per almeno i 3 anni consecutivi immediatamente precedenti a quello cui ci si  riferisce, con la stessa attrazione e per lo stesso turno.
I punteggi attribuibili agli abituali concessionari ai fini della predisposizione di apposite graduatorie di cui al successivo art. 12 saranno determinati in:

Dalla somma del punteggio così ottenuto verranno sottratti: Non si darà luogo a riduzioni di punteggio nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado. Ai nuovi richiedenti, di cui al successivo art. 11, verranno attribuiti i punteggi come indicati nello stesso articolo.
I punteggi attribuiti agli abituali concessionari e ai nuovi richiedenti non sono tra loro cumulabili.
 
 

ART. 9
SOSTITUZIONI

Per sostituzione di un'attrazione si intende:

  1. la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche uguali o molto simili.
  2. la sostituzione di una attrazione con altra o altre del tipo e caratteristiche completamente diverse.
Agli effetti della attribuzione del punteggio agli abituali concessionari è consentita da parte dello stesso titolare la sostituzione di una attrazione come al punto a) del precedente comma. E' inoltre consentita la sostituzione come al punto b) del precedente comma con altra soltanto se essa presenta caratteristiche completamente diverse da quelle di altri titolari abituali concessionari dello stesso turno.
Condizione inderogabile per entrambi i casi è che la superficie occupata rimanga inalterata o minore, oppure sia maggiore del 30% - 20% - 10% (in mq.) rispettivamente per le piccole - medie e grandi attrazioni, a meno che lo spazio non lo consenta. La classificazione delle attrazioni in piccole, medie e grandi, è quella prevista all'elenco delle attrazioni di cui all'art. 4 della L. 337 del 1968.


ART. 10
CESSIONI

Oggetto di cessione può essere o il solo impianto dell'attrazione o l'azienda;

ART. 11
NUOVI RICHIEDENTI

Gli operatori che non sono abituali concessionari ai sensi del precedente art. 8 sono considerati NUOVI RICHIEDENTI.
Ai nuovi richiedenti saranno assegnati, ai fini della graduatoria di cui al successivo art. 12 i seguenti punteggi:

  1. punti 1

  2. per ogni anno di domanda di partecipazione con esito negativo al turno interessato a partire dal 1986, a prescindere dal tipo di attrazione per cui fu inoltrata l'istanza.
     
  3. punti 10

  4. se la domanda si riferisce ad "un'attrazione di novità". Per "attrazione di novità" si intende un'attrazione avente caratteristiche e tipologie decisamente diverse dalle altre presenti nei Parchi divertimenti abitualmente in Firenze, a prescindere dal turno.
     
  5. punti 2

  6. se la domanda si riferisce ad un'attrazione che, pur non definibile come "attrazione novità", possegga caratteristiche e tipologie diverse dalle altre presenti nel medesimo turno.
     
  7. punti 2

  8. per ogni anno di concessione ottenuto nel turno interessato a partire dal 1986.
I punteggi di cui sopra possono essere trasmessi solo nei casi di successione per morte del titolare o di passaggio di proprietà tra parenti fino al 2° grado, e non potranno essere mantenuti in caso di mancata presentazione di domanda, con qualunque attrazione, per un periodo superiore a 10 anni.
Tutti i punteggi sopra detti saranno verificati d'ufficio.
I punteggi di cui ai punti b)-c)-d) non sono tra loro cumulabili.
I punteggi di cui ai punti b) e c) verranno attribuiti, a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento, soltanto per il 1° anno di presentazione e potranno essere mantenuti negli anni successivi solo se collegati con la stessa attrazione per cui sono stati attribuiti.
 
 

ART. 12
ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

Entro il 30 Maggio di ogni anno, l'Amministrazione Comunale, esaminate le domande presentate, predisporrà per ciascun turno apposite graduatorie degli abituali concessionari, una per le grandi, una per le medie e una per le piccole attrazioni, definite ai sensi dell'art. 4 della L. 337/68 nonché apposita graduatoria per i nuovi richiedenti.
Le graduatorie saranno rese pubbliche tramite affissione all'albo pretorio comunale. Qualora si renda necessario l'inserimento di ulteriori attrazioni rispetto a quelle degli abituali concessionari, saranno accolte le istanze dei nuovi richiedenti in base alla graduatoria di cui sopra, a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle  dell'area a disposizione.
Entro il 30 Luglio l'Amministrazione comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale conterrà, in caso di esito favorevole, oltre alle date dei turni concessi, anche lo schema della collocazione di ogni attrazione nell'area per ogni turno. Tale schema sarà dato concordemente dalle OO.SS. maggiormente rappresentative a livello nazionale, tenendo conto delle graduatorie di cui sopra entro il 30 giugno, pena il non svolgimento del parco.

A parità di punteggio in graduatoria, verrà data precedenza al titolare dell'attrazione che abbia caratteristiche e tipologia diverse da quelle di altre presenti nel turno interessato. Nel caso di ulteriore parità sarà dato precedenza ai titolari che non abbiano concessioni di suolo pubblico per altre attrazioni nel turno interessato, o ne abbiano il minor numero. Se la parità dovesse ulteriormente permanere, saranno privilegiati i titolari più anziani di età.
 
 

ART. 13
RINUNCE e SUBENTRI

L'esercente che intenda rinunciare al turno concesso è tenuto a comunicare al Sindaco la propria decisione almeno 30 gg. prima dell'inizio del turno stesso, fatti salvi i gravi ed imprevedibili casi di forza maggiore debitamente documentati.
La rinuncia allo stesso turno per più di due anni consecutivi, comporta la perdita totale delle attribuzioni di punteggio di cui al precedente art. 8 qualunque sia il motivo della rinuncia stessa.

I gestori che non daranno comunicazione della rinuncia entro il termine suddetto, perderanno il 50% del punteggio spettante, e saranno esclusi dal successivo turno attribuito.

Nel caso di una o più rinunce, saranno accolte le istanze degli esclusi in base alla graduatoria di cui all'art. 12 a condizione che il loro impianto sia di caratteristiche diverse da altri presenti nel turno e che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area a disposizione.
Ad essi verrà data comunicazione a mezzo telegramma e con lo stesso mezzo il titolare dovrà comunicare l'accettazione entro 7 gg. dal ricevimento. La mancata comunicazione entro i termini dovuti provocherà quanto previsto dai commi precedenti.



 


TITOLO II
PARCO DIVERTIMENTI NON PERMANENTI CON ORGANIZZATORE


ART. 14
DEFINIZIONE

Sono definiti Parchi divertimento con organizzatore quelli previsti dalla L. 337 del 18/3/68 art. 7, nonché dalla circolare del Ministero del Turismo e Spettacolo n. 4803/TB30 del 27/9/89.
L'organizzatore di Parchi divertimenti è tenuto al rispetto delle norme contenute nella Legge e nella circolare sopracitate.


ART. 15
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'organizzatore del Parco divertimenti, al fine di ottenere la concessione di suolo pubblico per l'attività del Parco, dovrà presentare domanda redatta in bollo inviata a mezzo posta all'Archivio Generale del Comune di Firenze, Palazzo Vecchio, entro e non oltre il 31 aprile di ogni anno PENA IL NON ACCOGLIMENTO DELL'ISTANZA.

Per l'accettazione delle domande farà fede la data del timbro apposto dall'ufficio postale sulla raccomandata.
Nella domanda il richiedente dovrà indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

ART. 16
ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dell’organizzatore dovrà inoltre contenere a pena di non accoglimento dell’istanza:

  1. dichiarazione di ogni partecipante temporaneamente sostitutiva del possesso del Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l'anno in corso (se dovuto), oppure in allegato copia autenticata del Nulla Osta stesso;
  2. dichiarazione di ogni partecipante temporaneamente sostitutiva del possesso della licenza annuale debitamente rinnovata alla data del 31 Marzo, oppure, in allegato, copia autenticata della licenza stessa;
  3. dichiarazione temporaneamente sostitutiva dell’autorizzazione all’esercizio di parchi di divertimento rilasciata secondo le vigenti disposizioni oppure copia autenticata dell’autorizzazione stessa;
  4. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.
Se non prodotta in sede di domanda, la copia autenticata di cui ai nn. 1), 2) e 3) dovrà essere comunque presentata, pena l’esclusione, in caso di esito favorevole dell’istanza.
 
 

ART. 17
NORMA DI RINVIO

Per quanto attiene all'organizzatore di Parco divertimenti, si applicano, in quanto applicabili, le norme di cui agli articoli precedenti relative al Parco Divertimenti.
 
 

ART. 18
CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO

L'amministrazione riserva un periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre al rilascio di concessioni di suolo pubblico per l'installazione di Parco divertimenti con organizzatore, in un turno unico. Qualora venissero presentate più domande per tali parchi, sarà data precedenza al richiedente in possesso di autorizzazione all'esercizio di parchi divertimento da un maggior numero di anni.
 
 


TITOLO III
GIOSTRE SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI
 
 

ART. 18 bis
INDIVIDUAZIONE AREE PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI

Sul territorio del Comune di Firenze il suolo pubblico, per esercitare l’attività di spettacolo viaggiante con singole attrazioni destinate ad una utenza di bambini, come individuate nell’elenco delle attività spettacolari e trattenimenti di cui all’art. 4 della legge 337/68 approvato con Decreto InterMinisteriale 23/4/69 e successive modifiche ed integrazioni, è concesso nelle aree individuate dalla Giunta con scadenza biennale, tenuto conto delle caratteristiche dei luoghi, delle condizioni ambientali, nonché dei pareri e proposte espressi dalle competenti Direzioni comunali e dai Consigli di Quartiere.

ART. 18 TER
MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE POSTAZIONI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI

Le località individuate dalla giunta sono assegnate ai singoli operatori dello spettacolo viaggiante a seguito di procedura ad evidenza pubblica attivate con apposito bando. Le graduatorie del bando hanno validità biennale e sono predisposte sulla base dei seguenti criteri di priorità: a) anzianità di attività nel Comune di Firenze b) anzianità di appartenenza alla categoria c) attività svolta nel Quartiere interessato a)aspetto qualitativo dell’attrazione e del servizio offerto. Il bando può prevedere per specifiche località quale requisito di partecipazione la disponibilità dell’operatore a svolgere operazioni di vigilanza, apertura/chiusura cancelli, pulizia, piccola manutenzione delle aree verdi e quant’altro sarà convenuto in specifiche convenzioni con l’Amministrazione Comunale. In tali fattispecie la concessione di suolo pubblico di cui all’art. 18 bis è condizionata alla preventiva sottoscrizione della stessa.

ART. 18 QUATER
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA E COMUNICAZIONE AGLI OPERATORI PER SINGOLE ATTRAZIONI PER BAMBINI

Le modalità di presentazione della domanda, i criteri per la formazione della graduatoria e le modalità di comunicazione agli operatori saranno definite in sede di approvazione di indizione del bando di cui al precedente articolo 18 ter.

  ART. 19
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI

Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di singole attrazioni non destinate a bambini o di piccoli complessi di attrazioni di cui all'art. 2 del presente Regolamento, dovranno essere presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione. Per i piccoli complessi, la domanda può essere presentata da un singolo richiedente, il quale, pur non essendo soggetto ad autorizzazione ministeriale come organizzatore, sarà tenuto al rispetto delle norme concernenti alla figura dell'organizzatore di Parco divertimenti, in quanto applicabili. La domanda dovrà recare le indicazioni e essere corredata dalla documentazione secondo quanto previsto dai precedenti artt. 6 e 7 se l'attrazione è singola, dai precedenti artt. 15 e 16 se si tratta di piccolo complesso di attrazioni, nonché, in ambedue i casi, dalla planimetria in scala della zona richiesta con l'indicazione esatta dell'occupazione pena il non accoglimento dell'istanza.

  ART. 20
DURATA DELLA CONCESSIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di singole attrazioni non destinate a bambini e piccoli complessi di  attrazioni saranno determinate dall'Amministrazione Comunale.

  ART. 21
ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE PER PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONE E ATTRAZIONI SINGOLE NON PER BAMBINI

Dopo i termini di presentazione dell’istanza di cui all’art. 19 qualora fossero state presentate più domande per la stessa località, o nel raggio di 2 chilometri da altre attrazioni singole non per bambini e/o piccoli complessi di attrazioni, e per lo stesso periodo, sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto per lo stesso luogo e nei 5 anni precedenti, maggior numero di concessioni al fine dello svolgimento dell’attività con piccoli complessi di attrazione e/o attrazioni singole non per bambini 

 

ART. 22
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE – SUBENTRI

30 giorni prima dell'inizio della occupazione richiesta, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza a mezzo A.R.. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento, l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle attività di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni.

Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione e che l'impianto abbia caratteristiche e tipologia simili a quelle del rinunciatario.



ART. 23
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA' DI PARCHI
DIVERTIMENTO - PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

  1. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione entro 7 giorni dall'inizio del parco previa produzione del versamento C.O.S.A.P. previsto dal Regolamento del Canone Occupazione Spazi e Aree Pubbliche.
  2. l’area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
  3. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
  4. fatto obbligo a ciascun concessionario di esporre su ogni attrazione apposito cartello, rilasciato dalla Amministrazione Comunale, contenente:
    • il numero attribuito dall'amministrazione alla attrazione
    • il nominativo del titolare della attrazione
    • la categoria della attrazione in base alla denominazione ministeriale
    • i numeri identificativi del nulla-osta ministeriale e del Tf. del titolare
    • la denominazione del mestiere
    • il numero di contrassegno dell'attrazione
    • i mq. occupati
    • il periodo di concessione del suolo pubblico
  5. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
  6. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato
  7. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione
  8. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona
  9. ciascun gestore partecipante il Parco divertimenti dovrà obbligatoriamente mantenere installata la propria attrazione per l'intero periodo di concessione di suolo pubblico, rispettando le date di inizio e termine della concessione.

ART. 24
SANZIONI

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 23 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 23 sub a):

in caso di omissione o ritardato versamento del C.O.S.A.P., oppure di mancata riconsegna del bollettino del canone in caso di rateizzazione alla Direzione Entrate, il contravventore decadrà dalla concessione con conseguente ordinanza di cessazione dell'attività e esclusione dalla graduatoria per tre anni per il turno interessato. Non sarà comunque ammesso negli altri turni se non previa regolarizzazione dei pagamenti dovuti.
 
ART. 23 sub c)
sanzione pecuniaria L. 100.000

ART. 23 sub d):

sanzione pecuniaria L. 100.000

ART. 23 sub e):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato.
sanzione pecuniaria 
L. 300.000

ART. 23 sub f):

sanzione accessoria  sospensione della concessione per l'intero turno.
sanzione pecuniaria 
L. 300.000

ART. 23 sub. g):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato
sanzione pecuniaria
L. 300.000

ART. 23 sub h):

sanzione accessoria  esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per tutti i turni
sanzione pecuniaria 
L. 1.000.000

ART. 23 sub i):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni per il turno interessato
sanzione pecuniaria
L. 500.000

 
 
 

ART. 25
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'
DI ATTRAZIONI SINGOLE

  1. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio della occupazione.
  2. l'area oggetto della concessione potrà essere impegnata per le operazioni di montaggio e smontaggio delle attrazioni, rispettivamente 3 giorni prima e tre giorni dopo il periodo suddetto, pena il pagamento per una intera settimana degli oneri dovuti.
  3. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità
  4. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione
  5. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località ubicazione e spazio assegnato
  6. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con l'attrazione indicata nell'atto di concessione
  7. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona
  8. l’operatore deve rispettare la convenzione sottoscritta con l’Amministrazione Comunale

ART. 26
SANZIONI

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 25 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 25 sub a)

sanzione pecuniaria L. 100.000

ART. 25 sub c)

sanzione pecuniaria L. 100.000

 

ART. 25 sub d):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale
sanzione pecuniaria
L. 300.000

ART. 25 sub e):

sanzione accessoria sospensione della concessione per l'intero periodo richiesto.
sanzione pecuniaria
L. 300.000

ART. 25 sub. f):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per un anno su tutto il territorio comunale.
sanzione pecuniaria
L. 300.000

ART. 25 sub g):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per due anni su tutto il territorio comunale
sanzione pecuniaria
L. 1.000.000

ART. 25 sub h) :

sanzione revoca della concessione di suolo pubblico ed esclusione dalla graduatoria per il biennio successivo

 

ART. 27
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE PER PUBBLICO INTERESSE

Il Comune potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso, e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.



 
 

CAPO I I
CIRCHI EQUESTRI


ART. 28
DISPOSIZIONI GENERALI

Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L.18/3/68 n. 337, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/tb30 e successive modifiche e integrazioni.
 
 

ART. 29
CONCESSIONE AREE

La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dalla Amministrazione Comunale soltanto nei periodi di Natale e Pasqua di ogni anno. La concessione dell'area nei periodi sopraddetti potrà avere la durata di gg. 20, salvo ulteriore proroga fino ad un periodo massimo di gg. 15 da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale.
 
 

ART. 30
DOMANDA DI CONCESSIONE

Le domande di concessione di suolo pubblico da parte dei circhi dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale, pena l'esclusione, dal 1° gennaio al 30 giugno di ogni anno per quanto riguarda le richieste per il successivo periodo Natalizio, e dal 1° Luglio al 30 Novembre di ogni anno per il successivo periodo pasquale.

Per la data dell'istanza farà fede la data del timbro postale o dell'ufficio comunale competente. Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena l'esclusione:

  • generalità e domicilio del richiedente, con indicazione precisa del recapito postale ed eventuale numero telefonico;
  • codice fiscale;
  • periodo di tempo per cui è richiesta la concessione,  compreso il tempo necessario per il montaggio e lo smontaggio delle strutture;
  • l'area richiesta misurata in mq., comprensiva del tendone, dello zoo, delle attrezzature di supporto e dei relativi servizi.

ART. 31
ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà inoltre contenere pena l'esclusione:

  1. per i circhi italiani:
    • dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso del Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l’anno in corso (se dovuto), oppure, in allegato, copia autenticata del Nulla Osta stesso.
    • Dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso della licenza annuale debitamente rinnovata , oppure, in allegato, copia autenticata della licenza stessa.

  2. per i circhi stranieri:
    • dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso del certificato equipollente del Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l’anno in corso (se dovuto), oppure, in allegato, copia autenticata del Nulla Osta stesso.

  3. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.

Se non prodotta in sede di domanda, la copia autenticata di cui alle lett. A) e B) dovrà essere comunque presentata pena l’esclusione in caso di esito favorevole dell’istanza.
 
 

ART. 32
REQUISITI PER LA CONCESSIONE

La concessione di suolo pubblico verrà rilasciata soltanto ai circhi rientranti nel gruppo per il quale sono richiesti i requisiti maggiori ai sensi della vigente normativa ministeriale.
L'Amministrazione Comunale potrà adottare eventuali deroghe in assenza di richieste da parte di circhi con i requisiti maggiori privilegiando i circhi di più alta qualificazione, limitatamente a circhi rientranti nel gruppo immediatamente inferiore a quello sopracitato.
Per i circhi italiani tale requisito dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico.
Il requisito suddetto, per i circhi italiani dovrà risultare dal Nulla Osta Ministeriale, mentre per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.
 
 

ART. 33
ISTRUTTORIA E ESITO DELLE DOMANDE

Entro 60 gg. dal termine di presentazione della domanda, l'Amministrazione Comunale predisporrà apposita graduatoria, con gli elenchi dei richiedenti, con il punteggio a ciascuno attribuito. Entro tale data l'Amministrazione comunicherà ai richiedenti l'esito dell'istanza a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno, la quale conterrà l'ubicazione dell'area concessa.
 
 

ART. 34
ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI RICHIEDENTI

I punteggi attribuibili ai richiedenti saranno determinati in:

  • PUNTI 2 E FINO A UN MASSIMO DI PUNTI 20:

  • per ogni anno di assenza dalla piazza di Firenze, a partire dall'ultima concessione ottenuta, e ciò a partire dal 1985. Qualora un circo non abbia mai usufruito di concessione di suolo pubblico in Firenze, a questo sarà attribuito il punteggio massimo (punti 20).
     
  • PUNTI 1:

  • per ogni 500 posti in più rispetto al minimo consentito dal gruppo di appartenenza ai sensi della vigente normativa. L'arrotondamento verrà effettuato a seconda che il numero sia superiore o inferiore ai 250 posti. La consistenza del numero dei posti dovrà permanere all'atto del rilascio della concessione di suolo pubblico.

    Nel caso in cui all'atto della concessione, la consistenza dei posti risulti inferiore a quella certificata pur mantenendo inalterata la classificazione del circo, e che l'attribuzione del punteggio relativa a tale consistenza risulti determinante nella formazione della graduatoria, al richiedente dovranno essere applicate le sanzioni di cui al successivo art. 37.

Qualora dal calcolo del punteggio, dei circhi risultino ottenere uguale posto in graduatoria, saranno esclusi quelli che avranno ottenuto la più recente concessione.
 
 

ART. 35
ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

  1. Entro 15 gg. dalla data di ricevimento dell'esito dell'istanza il richiedente dovrà comunicare l'accettazione o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. La mancata risposta entro tale termine sarà considerata rinuncia, e produrrà la perdita totale del punteggio di cui all'art. 34.
  2. Entro 20 gg. dalla accettazione, il richiedente dovrà versare la cauzione fissata dalla Amministrazione, che non dovrà comunque essere inferiore a L. 5.000.000, da rivalutarsi sulla base delle tariffe di suolo pubblico e di altri criteri che l'Amministrazione stabilirà di volta in volta. Non ottemperando al versamento della cauzione richiesta, il titolare concessionario sarà ritenuto rinunciatario a tutti gli effetti, con la perdita totale del punteggio di cui all'art. 34, e l'assegnazione avverrà nei confronti del secondo in graduatoria, con le medesime modalità.
  3. Il concessionario dell'area che non usufruisca in tutto o in parte del periodo assegnato perderà la cauzione di cui al punto B) del presente articolo, nonché l'intero punteggio di cui all'art. 34 e sarà assoggettato alle sanzioni di cui al successivo art. 37.
Qualora invece tale mancanza non sia imputabile al concessionario, ma derivi da gravi e imprevedibili cause di forza maggiore, documentabili, la cauzione potrà essere restituita e il circo non sarà escluso in futuro dalla graduatoria.
 
 

ART. 36
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

  1. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
  2. l'atto di concessione e la licenza di esercizio, dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità.
  3. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
  4. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di installare in spazio privato.
  5. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nel Nulla Osta Ministeriale allegato alla istanza di concessione.
  6. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

ART. 37
SANZIONI

Ai trasgressori degli obblighi di cui al precedente art. 36 saranno comminate le seguenti sanzioni:

ART. 34

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 5 anni.
sanzione pecuniaria
L. 5.000.000

ART. 35

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 2 anni.
sanzione pecuniaria
L. 5.000.000

ART. 36 sub a)

sanzione pecuniaria L. 100.000

ART. 36 sub b)

sanzione pecuniaria L. 100.000

ART. 36 sub c)

sanzione accessoria Esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.
sanzione pecuniaria
L. 2.000.000

ART. 36 sub d)

sanzione accessoria sospensione della concessione
sanzione pecuniaria
L. 2.000.000

ART. 36 sub e)

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.
sanzione pecuniaria
L. 5.000.000

ART. 36 sub f)

sanzione accessoria esclusione dalla concessione e dalla graduatoria per 3 anni.
sanzione pecuniaria
L. 5.000.000

 

ART. 38
SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.
L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.



 


CAPO III
TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE -
BALLI A PALCHETTO


ART. 39
DISPOSIZIONI GENERALI

Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337.
 
 

ART. 40
CONCESSIONI AREE

La concessione delle aree per l’attività di cui al precedente articolo è rilasciata dalla Amministrazione Comunale ai richiedenti titolari di autorizzazione ministeriale ai sensi dell'art. 9 della Legge 337/68, ed è subordinata al pagamento dei tributi previsti da Leggi e/o Regolamenti vigenti e degli eventuali oneri relativi.
 
 

ART. 41
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande per la concessione di suolo pubblico per l'installazione di teatri viaggianti, esibizione di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, dovranno essere redatte in bollo e indirizzate all'Amministrazione Comunale, e presentate entro e non oltre 60 gg. prima dell'inizio della richiesta occupazione.
Nella domanda i richiedenti dovranno indicare, pena il non accoglimento dell'istanza:

  • complete generalità
  • residenza
  • codice fiscale
  • periodo per il quale viene richiesta la concessione compreso il periodo di montaggio e smontaggio delle strutture
  • l'area richiesta in metri quadri.

ART. 42
ULTERIORE CONTENUTO DELLA DOMANDA

La domanda dovrà inoltre contenere a pena di esclusione:

  1. dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso del Nulla Osta di Agibilità Ministeriale valido per l’anno in corso (se dovuto), oppure in allegato, copia autenticata del Nulla Osta stessa;
  2. dichiarazione temporaneamente sostitutiva del possesso della licenza annuale debitamente rinnovata
  3. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria.
Se non prodotta in sede di domanda, la copia autenticata di cui ai nn. 1) e 2) dovrà essere comunque presentata pena l’esclusione, in caso di esito favorevole dell’istanza.



ART. 43
DURATA DELLA CONCESSIONE

L'inizio e la durata delle concessioni di suolo pubblico per l'esercizio di teatri viaggianti, esibizioni di moto e auto acrobatiche e di balli a palchetto saranno determinati dall'Amministrazione Comunale.
Qualora la richiesta di concessione sia uguale o inferiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata in qualunque periodo dell'anno purché non in concomitanza con quella del Circo equestre. Quando la richiesta di concessione sia per una durata superiore ai 10 gg. potrà essere rilasciata a condizione che fra il termine finale della concessione e l'installazione del circo equestre intercorra un arco di tempo non inferiore ai due mesi.
 
 

ART. 44
ASSEGNAZIONE DELLA POSTAZIONE

Qualora venissero presentate più domande per la stessa località e per lo stesso periodo, sarà tenuto conto della data di presentazione della domanda e a parità sarà data precedenza al richiedente che abbia ottenuto sul territorio comunale nei 5 anni precedenti, minor numero di concessioni per lo stesso tipo di attrazione.
 
 

ART. 45
ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE - RINUNCE - SUBENTRI

Entro 40 giorni dal ricevimento della domanda, l'Amministrazione Comunale comunicherà all'interessato l'esito dell'istanza a mezzo raccomandata A.R.. In caso di esito positivo, l'interessato dovrà comunicare entro e non oltre 7 gg. dal ricevimento l'eventuale rinuncia. La mancata comunicazione comporterà per il titolare la sospensione per 2 anni da concessioni di suolo pubblico per l'esercizio delle sue attività .
Al rinunciatario potrà subentrare altro richiedente a condizione che le dimensioni dell'impianto siano compatibili con quelle dell'area messa a disposizione.
 
 

ART. 46
OBBLIGHI RELATIVI ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITA'

  1. il concessionario dovrà provvedere al ritiro della concessione prima dell'inizio dell'occupazione.
  2. l'atto di concessione e la licenza di esercizio dovranno essere sempre ostensibili agli agenti di Polizia Giudiziaria e a chi altri spetti, che ne facciano richiesta, unitamente ad un documento di identità
  3. non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
  4. il titolare dovrà esercitare esclusivamente nella località e spazio assegnato, con il divieto di esercitare in spazio privato.
  5. il concessionario dovrà esercitare esclusivamente con la struttura indicata nel Nulla Osta Ministeriale allegato all'istanza di concessione.
  6. lo spazio assegnato non potrà essere subconcesso ad altra persona.

ART. 47
SANZIONI

ART. 46 sub a)

sanzione pecuniaria
L. 100.000

ART. 46 sub b)

sanzione pecuniaria
L. 100.000

ART. 46 sub c):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per 3 anni.
sanzione pecuniaria
L. 500.000

ART. 46 sub d):

sanzione accessoria sospensione della concessione
sanzione pecuniaria
L. 500.000

ART. 46 sub. e):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per 3 anni.
Sanzione pecuniaria
L. 500.000

ART. 46 sub f):

sanzione accessoria esclusione dalla concessione per 3 anni.
Sanzione pecuniaria
L. 1.000.000

 
 
 

ART. 48
0SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.
 
 

ART. 49
0NORME DI SALVAGUARDIA

Gli operatori dello spettacolo viaggiante che alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento sono stati autorizzati a effettuare sostituzioni con attrazioni di metraggio superiore a quello per cui avevano maturato anzianità, e quindi inseriti nel parco divertimenti con la condizione "parziale diritto di anzianità e spazio permettendo", con il presente regolamento acquistano totale e regolare diritto di anzianità per l'intero metraggio, DECURTANDO TUTTAVIA PUNTI 6 dal punteggio loro attribuito nella graduatoria di cui al precedente art. 12.
In deroga a quanto previsto dall'art. 21 del presente Regolamento, relativamente alla distanza di km. 2 per l'installazione di giostre singole similari nello stesso periodo, si fanno salve le situazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
 
 

ART. 50
ABROGAZIONE DI NORME PRECEDENTI

A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogate tutte le precedenti norme regolamentari in materia.
 
 

ART. 51
NORMA FINALE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle norme di carattere generale ed al Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione dei relativi tributi previsti da Leggi, Regolamenti e/o deliberazioni vigenti e degli eventuali oneri relativi.
 
 

ART. 52
ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio dell'anno successivo alla sua dichiarata esecutività.



A cura dell'Ufficio del Consiglio
23-05-2000