Regolamento della Biblioteca Comunale Centrale
RUOLO, COMPITI E FUNZIONI
Art. 1
Art. 2
L'obiettivo principale che in essa si persegue è quello di documentare nel modo più completo ed esaustivo possibile la storia culturale, politica ed amministrativa di Firenze e della Toscana, acquisendo il materiale relativo su qualunque supporto editoriale pubblicato.
A tale fine tutti gli uffici dell'Amministrazione comunale depositano presso la Biblioteca Comunale Centrale in 2 esemplari le pubblicazioni e gli studi che abbiano rilevanza documentaria, (opuscoli, inviti, programmi, manifesti), siano esse opere a stampa o in qualunque altra forma edite, costituendo di fatto il centro di documentazione editoriale dell'ente locale.
La Biblioteca Comunale Centrale,
inoltre, favorisce e valorizza le iniziative culturali rivolte alla conoscenza
della tradizione storica locale e promuove, nel rispetto delle reciproche
autonomie, la più ampia collaborazione con l'Università di
Firenze e le istituzioni culturali statali, regionali e locali.
Art. 3
GESTIONE
Art. 4
ORDINAMENTO INTERNO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE CENTRALE
Art. 5
Art. 6
Per quanto riguarda il materiale librario ogni opera deve recare il proprio numero d'ingresso; per le opere in più volumi un distinto numero d'ingresso sarà attribuito ad ogni volume; per i periodici e seriali in genere, il numero d'ingresso verrà assegnato al primo fascicolo di ogni annata.
E' fatto obbligo ad ogni dipendente di comunicare subito al Dirigente qualunque danno, sottrazione o dispersione di suppellettili o di materiale della Biblioteca di cui abbia notizia.
Lo smarrimento o la sottrazione
di opere dovranno essere annotate sul registro cronologico di entrata.
Art. 7
Inventario dei manoscritti.Gli inventari sono tenuti in volumi separati.
Inventario topografico generale del materiale monografico.
Inventario topografico generale del materiale emerografico.
Inventario topografico dei fondi speciali.
Art. 8
Catalogo generale alfabetico per autori e per titoli delle opere.I cataloghi potranno essere informatizzati attraverso programmi gestionali idonei.
Catalogo alfabetico per autori e per titoli dei manoscritti.
Catalogo per soggetto.
Catalogo sistematico per materie.
Catalogo generale alfabetico per i periodici.
Catalogo unificato del Sistema Bibliotecario Comunale.
Cataloghi specifici per i fondi e le sezioni speciali di interesse storico e documentario.
Art. 9
Art. 10
Gli acquisti sono effettuati secondo le procedure stabilite dalla Legge e dai Regolamenti, su proposta del Dirigente del Servizio, secondo i criteri stabiliti dal Comitato per la Pubblica Lettura di cui agli artt. 5 e 7 del regolamento del Sistema Bibliotecario Comunale.
Lutente può proporre lacquisizione di materiale documentario, riportandone gli estremi nellapposito registro disponibile in biblioteca.
Le donazioni di volumi singoli e di modesta entità sono accettate dal Dirigente del Servizio se rientrano nella politica di accrescimento delle raccolte proprie della biblioteca.
L'accettazione di doni e lasciti di cospicua entità e valore documentario deve essere effettuata con provvedimento deliberativo della Giunta Comunale e corredata delle autorizzazioni di legge.
Le opere pubblicate dall'Amministrazione
Comunale a qualsiasi titolo devono essere depositate in Biblioteca Comunale
Centrale ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento e non necessitano
di accettazione, così come le opere pubblicate da altri Enti Pubblici
e quelle oggetto di presentazioni o conferenze in Biblioteca.
Art. 11
Art. 12
Sono tuttavia ammesse operazioni di scarto del materiale di non rilevante valore storico-documentaristico, specie se deteriorato e non recuperabile. Lo scarto deve essere autorizzato da provvedimento deliberativo della Giunta Comunale.
Per quanto attiene esclusivamente la stampa quotidiana, ai sensi dell'art. 2 del presente Regolamento, devono essere considerate di rilevanza storico- documentaristica locale solo le testate che contengono pagine di cronaca cittadina che pertanto devono essere raccolte e conservate in Biblioteca.
Tutte le altre testate di stampa quotidiana saranno periodicamente scartate, mantenendo a disposizione del pubblico gli ultimi sei mesi di pubblicazione.
Qualora, per ragioni di spazio, si renda impossibile la conservazione degli originali cartacei delle testate di interesse locale di cui al precedente comma, queste ultime potranno essere sottoposte a scarto solo previa riproduzione integrale su microfilm o altri supporti e comunque assicurando la conservazione in originale delle ultime cinque annate.
E' in ogni caso esclusa da ogni tipo di scarto la raccolta integrale del quotidiano "La Nazione".
Le testate della stampa non quotidiana potranno essere scartate periodicamente salvo quelle ritenute di notevole interesse e rilevanza storico documentaria.
SERVIZI AL PUBBLICO
Art. 13
La Biblioteca Comunale Centrale può effettuare estensioni dell'orario di apertura in fasce serali e notturne anche avvalendosi della collaborazione di associazioni di volontariato culturale nonché di istituti di vigilanza per le operazioni di sorveglianza, apertura, chiusura e connesse visite di ispezione dei locali in funzione della tutela degli ambienti.
L'orario della Biblioteca è affisso in visione al pubblico.
Chiusure anticipate, chiusure
per attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, modifiche
all'orario, sospensioni del servizio per qualsiasi motivazione dovranno,
di norma, essere comunicate con avviso esposto al pubblico almeno 24 ore
prima.
Art. 14
Art. 15
Art. 16
A tutti gli utenti è rigorosamente vietato:
Art. 17
Art. 18
L'utente non può richiedere in lettura più di due opere per un massimo di quattro tomi per volta.
La consultazione dei quotidiani del giorno è limitata a trenta minuti ciascuno.
Per i libri rari e/o manoscritti, qualora sia disponibile la riproduzione fotografica o su altro supporto, sarà consultabile solo la riproduzione stessa. La consultazione in originale sarà consentita solo per documentati motivi di studio e sotto la diretta sorveglianza del personale di custodia.
Ogni lettore, prima di uscire dalla biblioteca, è obbligato alla restituzione delle opere ricevute in consegna.
La distribuzione del materiale avrà termine 30 minuti prima dell'orario di chiusura della Biblioteca.
La restituzione delle opere
deve essere registrata.
Art. 19
Art. 20
Sono esclusi dalla fotocopiatura i manoscritti, gli inediti, le opere antiche e comunque le opere con data di pubblicazione anteriore di ottanta anni, i volumi di grande formato, i giornali rilegati, le opere di pregio storico-artistico-documentario, i disegni, le incisioni, le stampe, le fotografie e quant'altro possa subirne danno. Di tutte le opere escluse dalla fotocopiatura, fatte salve le pubblicazioni inedite, è consentita la riproduzione parziale fotografica o con altro mezzo idoneo a carico del richiedente.
Le riproduzioni fotografiche
dei manoscritti e/o volumi di pregio sono effettuate in una sala non aperta
al pubblico con lassistenza di un dipendente della biblioteca
Art. 21
Art. 22
All'atto di accettazione della domanda viene rilasciata una tessera di iscrizione al prestito con numerazione progressiva.
Chi è iscritto al prestito della Biblioteca Comunale Centrale è tenuto a dare sollecita comunicazione delle eventuali variazioni di domicilio e di residenza.
Particolari deroghe al primo comma possono essere autorizzate dal responsabile di sala a coloro che per motivi di studio dimostrino la necessità di accedere al prestito pur non essendo nelle condizioni previste.
Sono escluse dal prestito le seguenti opere:
Le opere dei fondi speciali sono date in visione secondo la normativa che regolamenta il fondo.
E' facoltà del Dirigente del Servizio derogare, in casi eccezionali, alle indicazioni dei commi precedenti, con autorizzazione scritta.
La Biblioteca Comunale Centrale
garantisce la circolazione e il prestito dei documenti all'interno della
rete del sistema bibliotecario comunale e tra reti locali, ed effettua
servizio di prestito interbibliotecario nazionale e internazionale. I costi
per lerogazione di tali servizi possono essere a carico dellutente e
sono stabiliti con appositi provvedimenti.
Art. 23
Il prestito è limitato a quattro opere per non più di quattro volumi complessivi.
La durata del prestito è stabilita in 30 giorni. Eventuali proroghe su richiesta dell'utente saranno concesse purché l'opera non sia stata, nel frattempo, richiesta da altri studiosi.
Le opere ricevute in prestito non possono essere prestate ad altri.
Chi contravviene a tali norme
verrà escluso dal prestito a tempo indeterminato.
Art. 24
Il lettore che smarrisce o danneggia un'opera ricevuta in prestito è obbligato a provvedere, a proprie spese, alla sostituzione della medesima con altro esemplare della stessa edizione o con esemplare di edizione diversa purché della stessa completezza e di analoga veste tipografica, entro 15 giorni dalla contestazione.
Decorso inutilmente tale
termine si provvederà all'esclusione dell'utente dal servizio di
prestito e di consultazione a tempo indeterminato.
Art. 24 bis
MANIFESTAZIONI CULTURALI
Art. 25
Tali iniziative si svolgono in numero limitato e comunque tale da non intralciare il normale funzionamento della Biblioteca.
Di norma le manifestazioni organizzate da soggetti esterni all'Amministrazione Comunale sono sottoposte a concessione della sala con concorso di spese a carico del concessionario.
Il Sindaco può derogare
alle suddette condizioni per iniziative di speciale valore sociale o culturale,
con provvedimento motivato, ai sensi del comma p) dell'art. 31 dello Statuto.
Art. 26
Al fine di favorire un'equa distribuzione delle occasioni di utilizzo della struttura, ciascun ente, associazione o cittadino interessato non potrà presentare più di una richiesta nell'arco di ciascun mese né più di quattro richieste nell'arco di un anno.
Le domande dovranno pervenire con un preavviso di almeno 45 giorni da quello programmato per lo svolgimento dell'iniziativa.
Qualora la domanda di utilizzo della sala sia relativa alla presentazione di novità editoriali, è fatto obbligo al richiedente di allegare alla domanda una copia del volume che sarà presentato e che sarà depositato presso la Biblioteca Comunale Centrale qualunque sia lesito della richiesta.
E' fatto obbligo al Servizio Biblioteche e Archivio, rispondere entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, comunicando l'esito della richiesta. Nel caso di non disponibilità della sala per la data proposta dall'organizzatore della manifestazione, sarà cura del Servizio comunicare le date disponibili, secondo quanto disposto dal secondo comma del precedente articolo.
Nel caso di manifestazioni organizzate congiuntamente con il Comune di Firenze, la stampa e la diffusione degli inviti potrà risultare a carico dello stesso.
L'Amministrazione comunale
potrà avvalersi della collaborazione di associazioni di volontariato
culturale, che presentino adeguati requisiti di affidabilità, per
assicurare la sorveglianza e custodia durante le manifestazioni.
Art. 27
Art. 28
In particolare la vendita
dei libri presentati in Biblioteca è soggetta al rilascio di autorizzazione
temporanea da parte della competente Direzione Sviluppo Economico.
Art. 29
Ogni qualvolta si renda opportuno l'uso di arredi o impianti diversi da quelli di corredo, questo dovrà essere autorizzato dal Responsabile del Servizio Biblioteche e Archivio.
Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni causati a persone o cose che si dovessero verificare nel corso della manifestazione.
E' pertanto esclusa ogni
responsabilità civile e penale del Comune di Firenze.
Art. 30
Nel caso di manifestazioni serali dovrà essere prevista la presenza di una unità di personale di un istituto di vigilanza privato per le operazioni di apertura, chiusura e connesse visite di ispezione per tutelare la sicurezza degli ambienti, a carico del concessionario.
Farà carico al concessionario
anche la spesa per eventuale addobbo con piante e fiori che dovesse essere
eseguito dalla Direzione Ambiente, secondo le tariffe del relativo regolamento.
Art. 31
Art. 32
Comune di Firenze
Biblioteca Comunale Centrale
Richiesta della sala della Biblioteca Comunale Centrale per lo svolgimento di una manifestazione culturale
Il/la sottoscritt ..
nato a . il
residente in .. via ..
domiciliato/a in .via ..
tel. .................................................................. C.F. .................................................................
a nome di ..
chiede la disponibilità della Sala della Biblioteca Comunale Centrale per lo svolgimento della seguente iniziativa culturale:
................................................................................................................................................................
per il giorno .............................................
A tal fine dichiara:
di aver preso visione del Regolamento della Biblioteca, in particolare degli artt. 25 - 32 relativi alla concessione della sala per lo svolgimento di manifestazioni culturali e di accettarlo incondizionatamente;
di aver preso in particolare visione lart. 29 che esclude ogni responsabilità civile e penale dellAmministrazione Comunale e si assumersi in proprio ogni e qualsiasi responsabilità in merito allo svolgimento della manifestazione in caso di autorizzazione;
di essere a conoscenza che, per ragioni di sicurezza, la sala non può contenere più di 150 persone;
di essere consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità e di dichiarazioni mendaci, come previsto dallart. 26 della legge 4/1/68, n. 15 e successive modificazioni, e di essere consapevole che in caso di dichiarazioni non veritiere il sottoscritto decade dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della presente dichiarazione, come previsto dallart. 11, co. 3 del D.P.R. 20/10/98 n. 403;
di aver preso particolare visione degli artt. 25 e 32 che prevedono, in caso di autorizzazione alluso della sala, il versamento della tariffa per la concessione della sala;
di allegare n. 1 copia del
volume che sarà presentato.
Firenze, ...........................................
Firma
.......................................................
Si autorizza
A cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 01-03-2001