REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’AUTORIZZAZIONE E L’ACCREDITAMENTO

DEI SERVIZI EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA

(Delibera C.C. n. 10 del 5.03.2007)

 

 

Norma generale

Il presente regolamento, in ottemperanza al Regolamento Regionale approvato con D.P.R.T. n. 47/2003, Titolo III, Capo II, definisce i requisiti necessari per l’autorizzazione al funzionamento e all’accreditamento dei seguenti servizi educativi per la prima infanzia privati: Nido d’infanzia, Centro Gioco Educativo, Centro dei Bambini e dei Genitori.

TITOLO I

AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Articolo 1

Requisiti per l’autorizzazione al funzionamento

I servizi educativi per la prima infanzia presenti nel Comune di Firenze, per ottenere il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento, devono:

- essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-strutturali, igienico-sanitari e di qualità previsti al Titolo III, Capo I del Regolamento Regionale approvato con D.P.R.T. n.47/2003 e successive modifiche ed integrazioni;

- applicare i contratti collettivi di lavoro vigenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative nel settore.

Articolo 2

Presentazione della domanda

La domanda per il rilascio dell’autorizzazione al funzionamento deve essere presentata al Servizio Asili Nido e Servizi Complementari del Comune di Firenze da parte del Rappresentante Legale dell’istituzione, ove previsto, o in mancanza, della persona che nella richiesta dichiari formalmente di assumere ogni responsabilità derivante dalla istituzione e dalla gestione del servizio, con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e approvate con idonei atti, allegando la documentazione richiesta.

Articolo 3

Documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione

L’Amministrazione Comunale stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione che dovrà comunque contenere:

Per i Centri Gioco Educativi e Asili Nido con preparazione esterna dei pasti

  1. La relazione concernente la descrizione della struttura, delle attrezzature, dei servizi, della ricettività e dell’età dei bambini ammessi.
  2. La certificazione di agibilità con la destinazione d’uso per l’attività da autorizzare.
  3. La documentazione relativa allo smaltimento fognario nonché la planimetria dei locali con indicazione degli arredi.
  4. Le caratteristiche del locale adibito al porzionamento dei pasti.
  5. Le tabelle dietetiche, il menù e certificazione di osservanza della normativa ex D.lgs. 155/97 da parte della ditta fornitrice i pasti.
  6. Il progetto organizzativo/gestionale nel quale dovranno essere indicati:

Dovranno essere inoltre dichiarati il possesso dei titoli di studio degli educatori e la presenza di un referente che esplichi funzioni di coordinamento interno e collegamento con i Servizi comunali. I nominativi degli educatori e quello del referente dovranno essere indicati al momento dell’attivazione del servizio.

  1. Il progetto educativo, elaborato in conformità con le Linee Guida dei servizi alla prima infanzia del Comune di Firenze, nel quale dovranno essere indicati:

Per gli Asili Nido con preparazione dei pasti all’interno della struttura

Oltre la documentazione prevista per i Centri Gioco ed Asili Nido con preparazione esterna dei pasti ai punti 1,2,3,6,7, la domanda dovrà contenere:

- copia della D.I.A./notifica presentata al competente ufficio ai sensi del Regolamento C.E. 852/2004 e del Regolamento Comunale di Igiene degli alimenti e bevande.

Articolo 4

Termini previsti per l’istruttoria

L’autorizzazione è disposta con apposito atto del Dirigente del Servizio Asili Nido e Servizi Complementari.

L’istruttoria è a cura del Servizio Asili Nido e Servizi Complementari che procede all’acquisizione dei pareri necessari al rilascio dell’autorizzazione.

Il procedimento finalizzato al rilascio dell’autorizzazione medesima si perfeziona entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di documentazione da parte degli Uffici tenuti al rilascio dei pareri i termini del procedimento si intendono interrotti.

Articolo 5

Periodo di validità, rinnovo, decadenza

L’autorizzazione ha durata triennale ed è sottoposta a decadenza:

  1. qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento del rilascio;
  2. nel caso in cui il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati richiesti da trasmettere al Sistema Informativo Regionale ai sensi dell’art. 29 del Regolamento;
  3. nel caso in cui il soggetto gestore non consenta all’Amministrazione Comunale l’effettuazione delle ispezioni o il monitoraggio così come previsti dall’art. 6 del presente regolamento.

Nel periodo di validità dell’autorizzazione devono essere comunicate al Servizio Asili Nido e Servizi Complementari tutte le variazioni che intervengano rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di autorizzazione.

La domanda per il rinnovo triennale dell’autorizzazione viene presentata, almeno tre mesi prima della data della scadenza, dal Rappresentante Legale con le stesse modalità previste per il rilascio e deve contenere la dichiarazione attestante che permangono i requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già ratificate dall’Amministrazione.

 

Articolo 6

Disposizioni transitorie

I Servizi educativi per la prima infanzia privati in possesso, al momento dell’entrata in vigore del presente regolamento, di autorizzazione al funzionamento ottengono il rinnovo automatico triennale dell’autorizzazione medesima dietro presentazione di apposita dichiarazione del legale rappresentante della struttura che dichiara, sotto la propria responsabilità che permangono tutte le condizioni ed requisiti necessari per il rilascio dell’autorizzazione medesima. Nel caso in cui detta dichiarazione non pervenga ai competenti uffici del Servizio Asili Nido e Servizi Complementari entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento è facoltà dell’Amministrazione concedere ulteriori 30 giorni decorsi i quali si procederà alla revoca dell’autorizzazione.

I servizi educativi privati autorizzati, che accertino la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti previsti per la concessione dell’autorizzazione, come disciplinato dalla normativa regionale sopra citata, devono darne immediata comunicazione, e comunque entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore del presente atto, ai competenti uffici del Servizio Asili Nido e Servizi Complementari. In tal caso possono essere provvisoriamente autorizzati al funzionamento previa definizione con gli uffici di cui sopra degli adempimenti necessari per l’adeguamento.

L’adeguamento, di cui al comma precedente, deve essere realizzato nei tempi concordati pena la decadenza dell’autorizzazione.

Alle istanze di autorizzazione presentate prima dell’entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le modalità procedurali vigenti al momento del loro deposito.

Articolo 7

Vigilanza

Il Comune di Firenze – Servizio Asili Nido e Servizi Complementari - vigila sul funzionamento delle strutture autorizzate, mediante periodiche ispezioni delle stesse e rilevazioni dei requisiti di qualità attraverso strumenti idonei. A tal fine il personale addetto, opportunamente identificabile, ha libero accesso presso le strutture. Analoghi controlli possono essere effettuati dalla Azienda Sanitaria.

Qualora venga rilevata l’assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio dell’autorizzazione, si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione, assegnando un termine perentorio e motivato entro cui provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si procede alla revoca dell’autorizzazione.

Nel caso in cui si rilevi l’esistenza ed il funzionamento di servizi educativi alla prima infanzia privi di autorizzazione è cura dell’Amministrazione procedere alla chiusura dei medesimi fino a quando non verrà rilasciata la relativa autorizzazione.

Articolo 8

Attività integrative svolte presso i servizi educativi autorizzati

I servizi educativi in possesso dell’autorizzazione al funzionamento possono svolgere attività integrative senza necessità di ulteriore autorizzazione, a condizione che le attività stesse siano indicate nel progetto organizzativo-gestionale di cui al precedente articolo 3 punto 6.

 

 

TITOLO II

ACCREDITAMENTO

Articolo 9

Requisiti per l’accreditamento

 

Possono essere accreditati i servizi per l’infanzia localizzati nel territorio del Comune di Firenze che siano in possesso dell’autorizzazione al funzionamento rilasciata dall’Amministrazione Comunale ed assicurino il rispetto degli ulteriori requisiti previsti dall’art. 30 del Regolamento Regionale approvato con D.P.R.T. n. 47/2003.

Articolo 10

Presentazione della domanda

 

La domanda per l’accreditamento deve essere presentata dal Rappresentate Legale dei Servizi educativi privati ed indirizzata al Dirigente del Servizio Asili Nido e Servizi Complementari del Comune di Firenze. Il legale rappresentante può chiedere di essere accreditato, corredando la propria domanda con dichiarazioni e/o autocertificazioni ai sensi dell’art. 46 del DPR. 445/2000.

I soggetti interessati possono presentare contestualmente la richiesta di autorizzazione ed accreditamento allegando la documentazione prevista dal presente Regolamento Titoli I e II.

Articolo 11

Documentazione da allegare alla domanda di accreditamento

 

L’Amministrazione Comunale, con proprio atto, stabilisce la documentazione da allegare alla domanda di accreditamento che dovrà contenere:

  1. iscrizione dell’impresa titolare del Servizio privato nel registro delle imprese della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, di data non anteriore a sei mesi, dalla quale risulti che l’impresa stessa non si trova in stato di liquidazione o di fallimento o di concordato;
  2. situazione, di data non anteriore a sei mesi, di ogni Rappresentante Legale al Casellario Giudiziale Generale;
  3. costo mensile pro-capite (a bambino) del servizio educativo e la composizione in dettaglio dei costi annuali del servizio (costi di gestione della struttura, costi del personale, costi dei materiali/sussidi, costi amministrativi, eventuale utile d’impresa e quant’altro rilevabile);
  4. elenco nominativo del personale componente l’organico suddiviso per funzione ed i relativi curricula;
  5. i progetti organizzativo-gestionale ed educativo dei servizi per i quali viene richiesto l’accreditamento, oltre a quanto previsto dall’ articolo 3 commi 6 e 7 del presente regolamento, dovranno prevedere anche i seguenti ulteriori elementi:

- per il progetto organizzativo/gestionale

- per il progetto educativo

 

 

Articolo 12

Requisiti di qualità dei servizi educativi 0/3 anni accreditati

 

I requisiti di qualità individuati dall’Amministrazione Comunale ai fini dell’accreditamento sono i seguenti:

Personale

  1. La presenza di figure differenziate per funzione educativa e funzione ausiliaria secondo i parametri previsti dalle normative vigenti, tenuto conto della effettiva frequenza dei bambini/delle bambine;
  2. Il rispetto dei contratti di lavoro applicati a tutto il personale utilizzato per effettuare il servizio, della normativa vigente in materia lavoristica ed in particolare quella relativa alla sicurezza (ex D.lgs 626/04 e successive modifiche ed integrazioni);
  3. L’osservanza delle norme comportamentali in caso di sciopero a tutela dell’utenza ex legge 146/90 e 83/2000;
  4. La stabilità del personale educativo ed ausiliario per almeno tutto l’anno educativo (salvo casi di forza maggiore idoneamente documentati su richiesta del Comune) e sostituzione del personale assente al fine di garantire il regolare espletamento del servizio ed il rispetto dei parametri numerici adulti/bambini definiti dalla normativa vigente, tenuto conto dei bambini/delle bambine effettivamente presenti;
  5. La formazione permanente in servizio del personale;
  6. La destinazione di un monte ore annuo ( almeno di n. 60 ore annue per il personale educativo e n. 20 ore annue per il personale ausiliario) per attività quali la formazione, l’aggiornamento professionale, le riunioni organizzative, la programmazione e gli incontri con le famiglie.

La partecipazione delle famiglie

  1. Previsione di incontri periodici, programmati e concordati con i genitori per la presentazione del progetto educativo, della programmazione educativa e verifica e valutazione delle attività svolte ed in particolare: assemblee generali, colloqui individuali, incontri di piccolo gruppo, incontri a tema.

 

Articolo 13

Termini previsti per l’istruttoria

L’accreditamento è disposto con apposito atto del Dirigente del Servizio Asili Nido e Servizi Complementari, entro 90 giorni dalla ricezione della richiesta e comunque dal completamento della documentazione.

Il procedimento finalizzato al rilascio contestuale dell’autorizzazione al funzionamento e dell’accreditamento si perfeziona entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda; in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni di documentazione da parte degli Uffici tenuti al rilascio dei pareri i termini del procedimento si intendono interrotti.

L’accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a verifica annuale da parte dell’Amministrazione.

Articolo 14

Periodo di validità, rinnovo, decadenza

L’accreditamento ha durata triennale ed è sottoposto a decadenza:

  1. qualora vengano meno i requisiti dichiarati al momento dell’accreditamento;
  2. nel caso in cui il soggetto gestore non provveda a fornire annualmente i dati richiesti da trasmettere al Sistema Informativo Regionale ai sensi dell’art. 29 del Regolamento;
  3. nel caso in cui il soggetto gestore non consenta all’Amministrazione Comunale l’effettuazione delle ispezioni o del monitoraggio così come previsti dall’art. 15 del presente regolamento.

Nel periodo di validità dell’accreditamento devono essere comunicate al Servizio Asili Nido e Servizi Complementari tutte le variazioni che intervengano rispetto alla titolarità dell’attività, nonché quelle relative alla struttura ovvero tutte le modifiche che riguardano i requisiti dichiarati in sede di accreditamento.

La domanda per il rinnovo triennale dell’accreditamento viene presentata, almeno tre mesi prima della data della scadenza, dal Rappresentante Legale con le stesse modalità previste per il rilascio e deve contenere la dichiarazione attestante che permangono i requisiti posseduti al momento del rilascio comprese le eventuali variazioni intervenute e già ratificate dall’Amministrazione.

Articolo 15

Vigilanza

Il Comune di Firenze – Servizio Asili Nido e Servizi Complementari - vigila sul funzionamento delle strutture accreditate, mediante periodiche ispezioni delle stesse e rilevazioni dei requisiti di qualità attraverso strumenti idonei. A tal fine il personale addetto, opportunamente identificabile, ha libero accesso presso le strutture. Analoghi controlli possono essere effettuati dalla Azienda Sanitaria.

Qualora venga rilevata l’assenza anche di una delle condizioni che hanno dato luogo all’accreditamento, si procede alla richiesta di ripristino della corretta situazione, assegnando un termine perentorio e motivato entro cui provvedere. Decorso inutilmente il termine assegnato, si procede alla revoca dell’accreditamento.

Articolo 16

Attività integrative svolte presso i servizi educativi accreditati

I servizi educativi accreditati possono svolgere attività integrative senza necessità di ulteriore autorizzazione, a condizione che le attività stesse siano indicate nel progetto organizzativo-gestionale di cui ai precedenti articoli 3 punto 6 e 11 punto 5.

 

 

 

 

TITOLO III

 

RAPPORTI TRA COMUNE E SERVIZI ACCREDITATI

 

Articolo 17

Convenzioni

 

L’Amministrazione comunale stipula convenzioni con i servizi privati accreditati presenti sul proprio territorio, che ne faranno richiesta, tramite idonee e trasparenti procedure individuate con appositi atti, valutate le compatibilità di bilancio. I rapporti convenzionali riguardano:

1) la riserva di posti, parziale o totale, a favore del Comune a fronte del pagamento di un corrispettivo per ogni posto bambino riservato;

2) la riserva a favore del Comune di posti da assegnare agli utenti che usufruiranno dei Buoni Servizio erogati dall’Amministrazione Comunale.

 

Articolo 18

Convenzionamento per riserva posti

 

I soggetti gestori dei Servizi Educativi accreditati che intendono accedere al convenzionamento di cui al punto 1 del precedente articolo devono possedere i seguenti requisiti:

1) appartenenza all’area no profit;

2) esperienza almeno biennale nella conduzione di servizi educativi 0/3 anni;

3) radicamento nel territorio e presenza di ulteriori servizi socio educativi gestiti dai medesimi;

4) ubicazione del servizio di cui si chiede il convenzionamento in zone della città individuate come carenti di servizi similari, sulla base di dati statistici in possesso dell’Amministrazione e annualmente aggiornati e resi pubblici.

 

Articolo 19

Convenzionamento per riserva posti con Buoni Servizio

 

L’Amministrazione Comunale determina i criteri di priorità per l’individuazione dei soggetti privati accreditati con cui convenzionarsi per la riserva di posti da destinare agli utenti che usufruiranno di Buoni Servizio come previsto dal punto 2 dell’art. 17.

Tali criteri terranno prioritariamente conto dei seguenti elementi:

  1. appartenenza all’area no profit;
  2. tariffe applicate;
  3. radicamento nel territorio ed esperienza posseduta nel settore educativo 0/3 anni;
  4. ubicazione del servizio di cui si chiede il convenzionamento in zone della città individuate, sulla base di dati statistici in possesso dell’Amministrazione, come carenti di servizi similari.

L’Amministrazione Comunale determina annualmente il numero di utenti che potranno usufruire dei Buoni Servizio da utilizzare presso i servizi educativi accreditati convenzionati.

Articolo 20

Erogazione di Buoni Servizio

L’Amministrazione Comunale prevede, oltre che Buoni Servizio erogati per la frequenza nei servizi convenzionati accreditati, come dal precedente articolo, l’erogazione di Buoni Servizio per utenti iscritti nelle graduatorie dei servizi educativi 0/3 anni da utilizzare presso i servizi accreditati presenti nel territorio fiorentino.

Articolo 21

Disposizioni transitorie

Al fine di garantire la continuità educativa ai bambini frequentanti i servizi educativi privati autorizzati attualmente convenzionati con l’Amministrazione Comunale per la riserva di posti bambino si prevede una proroga annuale della convenzione in essere, laddove prevista nella convenzione medesima. In caso contrario si procederà alla stipula di una nuova convenzione con durata annuale.

Articolo 22

Norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.