Regolamento sulla partecipazione
del Consiglio Comunale ai procedimenti di finanza di progetto.
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 13.02.2006)
Art. 1
Al programma triennale dei lavori pubblici, predisposto ed approvato dall’amministrazione comunale ai sensi degli articoli 14 e 37-bis della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 "Legge quadro in materia di lavori pubblici" e successive modifiche e integrazioni, è allegata la documentazione concernente gli studi di fattibilità relativi alle opere da realizzare tramite la finanza di progetto.
Art. 2
Entro i termini di cui all’articolo 37 ter della L. 109/94, e comunque prima della dichiarazione di pubblico interesse di cui allo stesso articolo, la Giunta trasmette ai Capigruppo consiliari i criteri con i quali intende procedere alla valutazione comparativa delle proposte dei promotori. La Giunta effettua successivamente idonea comunicazione al Consiglio comunale in merito alle proposte pervenute.
Art. 3
Immediatamente dopo l’approvazione del relativo atto e comunque prima dell’indizione della gara, la Giunta informa il Consiglio in merito alla proposta dichiarata di pubblico interesse, illustrandone le motivazioni.
Art. 4
Alla prima seduta del Consiglio successiva all’aggiudicazione, la Giunta comunica l’esito della gara, nonché il risultato finale della proceduta negoziata.
La Giunta fornisce inoltre informazioni in merito alla compagine sociale del concessionario, al progetto, nonché al piano economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione.
Art. 5
Durante il periodo di realizzazione del progetto, la Giunta comunica tempestivamente al Consiglio comunale ogni variazione intervenuta rispetto agli elementi di cui al precedente articolo ed alle caratteristiche dell’opera, con particolare riguardo alle modifiche che andrebbero ad incidere sul piano economico-finanziario e sull’alterazione dell’originario equilibrio asseverato.
Pagina a cura dell'Ufficio del Consiglio
Data di verifica/aggiornamento: 02-03-2006