COMMISSIONE MANDAMENTALE - Regolamentazione
delle spese di riparto.
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3819/450
del 5.10.1962)
IL CONSIGLIO
Vista la legge 7.10.1947 n.1058 che pone a carico dei Comuni le spese per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali come pure quelle per il funzionamento della Commissione, nonché delle eventuali sotto commissioni aventi normale sede nel capoluogo della circoscrizione del mandamento giudiziario da ripartire fra i Comuni medesimi in base alla rispettiva popolazione elettorale;
Vista la propria deliberazione 2358/2021 del 29.5.1962 con la quale si assegnava un impiegato alla Segreteria della Commissione con le funzioni di cui alla legge n.1058 sopracitata;
Visto il rapporto del Ragioniere capo inteso a coordinare la contabilizzazione delle spese suddette tendenti come tutte le altre ad un costante incremento ed estensione facilitandone il reperimento per determinare poi una più sollecita repartizione fra i Comuni interessati ed il loro relativo ricupero;
Tenuto presente il desiderio espresso dalla Commissione stessa di reperire un idoneo locale sia pure in affitto presso terzi onde raggiungere una completa indipendenza di orario e di lavoro per consentire ai propri membri di assolvere nel migliore dei modi e col minore disagio possibile i compiti preposti sempre più impegnativi;
Considerate le spese in via presuntiva che si possono elencare come segue:
DELIBERA
di regolamentare la gestione delle spese per la Commissione elettorale mandamentale e del loro relativo ricupero presso i comuni compresi nella stessa circoscrizione giudiziaria come segue:
I°) Le spese di cui all'elencazione disposta in narrativa saranno previste e liquidate dai seguenti uffici:
2°) semestralmente la predetta Segreteria, sulla scorta delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione stessa, sollecitando al riguardo gli uffici suelencati alla trasmissione delle note di spesa da ciascuno di essi liquidate, determinerà l’ammontare ed il relativo reparto fra i comuni della circoscrizione giudiziaria con le modalità fissate dalla legge 7.10.1947 n. 1058 citata in narrativa.
Le spese che verranno sostenute per la commissione in oggetto faranno carico al bilancio del corr. esercizio al tit.III cat.I art. 188 lett.i) spese anticipate per conto di terzi a vario titolo e per gli esercizi futuri ai corrispondenti articoli di bilancio.
Il recupero della spesa sarà assegnata parimente in entrata al bilancio del corr. esercizio al tit.III cat.I^ art. 58 lett. i) Rimborso di spese anticipate per conto di terzi a vario titolo, ed analogamente a quanto detto per l'uscita per gli esercizi futuri ai corrispondenti articoli di bilancio.
La spesa a carico del Comune di Firenze per il funzionamento della Commissione stessa è prevista nel bilancio del corr. esercizio al tit. I capo I cat.2 art. 27 lett. b Spese diverse per la revisione annuale delle liste elettorali.
Data di verifica/aggiornamento : maggio 1999