FORMAZIONE DELL'ALBO DEGLI SCRUTATORI E SEGRETARI DEI SEGGI ELETTORALI (L. n° 95/89) - MODALITA' OPERATIVE MEDIANTE SUPPORTO ELETTRONICO - INDIRIZZI DI MASSIMA.
(Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2869/1600 del 28.4.1989)
IL CONSIGLIO
Visto che, per l'art. 1 L 8/3/1989 n . 95, deve essere istituto l'albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore e di segretario di seggio elettorale entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, e cioè entro il 30 luglio 1989;
Visto che il predetto albo deve essere costituito da un numero di elettori non ultrasettantenni muniti del titolo di studio della scuola dell'obbligo, in misura quattro volte superiore al numero complessivo di scrutatori e di segretari da nominare a suo tempo ai sensi dell'art. 6 della legge stessa;
Preso atto che per l'art. 2 nei Comuni con più di 200 sezioni elettorali l'albo deve essere articolato in più settori comprendenti il raggruppamento delle sezioni territorialmente contigue, in modo da assicurare una omogenea ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore;
Rilevato che, per la formazione del predetto albo, la Commissione Elettorale Comunale deve procedere al sorteggio fra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune, fino alla concorrenza del numero previsto dal citato art. l;
Rilevato altresì che decorso il termine di 90 giorni assegnato a ciascuno degli elettori estratti per l'eventuale rinunzia, la Commissione stessa deve procedere ad un nuovo sorteggio per integrare l'albo, ai fini del raggiungimento dell'aliquota complessiva richiesta;
Rilevato che l'archivio sezionale elettorale del Comune di Firenze è gestito elettronicamente dal Centro Elaborazione Dati e che pertanto appare opportuna la determinazione di criteri operativi di massima in ordine all'espletamento del procedimento relativo all'albo degli scrutatori e segretari di seggio, in mancanza di precise indicazioni contenute nella legge;
Su proposta della Commissione Elettorale Comunale;
D E L I B E R A
1) l'albo degli scrutatori è suddiviso in n. 6 settori comprendenti
ciascuno rispettivamente i collegi provinciali contigui per il seguente
numero cosi appresso indicato:
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| 1) I - V - VI |
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| 2 )VII-VIII - X |
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| 3) II-XIII-IV |
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| 4) IX-XVI |
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| 5) XI-XII - XV |
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| 6) III-XIV |
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2) i criteri da seguire per il sorteggio casuale ad elaborazione elettronica sono i seguenti:
- sulla base del quoziente ottenuto tra il numero degli elettori per settore e il numero degli scrutatori occorrenti viene determinato il coefficiente di incremento da applicare ai numeri base estratti a sorte per ciascun settore fino a raggiungere il numero complessivo necessario;
- il secondo sorteggio sarà effettuato sulla base del settore aggiornato in seguito alle ultime revisioni e decurtato dagli elettori primi estratti;
3) di demandare alla Commissione Elettorale Comunale ogni ulteriore determinazione circa le modalità operative specifiche, fermo restando le procedure finora espletate per le prime scadenze di legge;
4) di dichiarare immediatamente esecutivo il presente provvedimento, trattandosi di atto interno correlato ad indilazionabili termini di legge.
Data di verifica/aggiornamento : maggio 1999