Regolamento per le adunanze del Consiglio Circoscrizionale,
Commissioni di lavoro, assemblee di Quartiere

Approvato con provvedimento n. 10046/17 del 8.10.1995 e sue successive modificazioni approvate con provvedimenti: 10059/17 del 1991, n. 10032/28 del 1992, nn. 10149/125 e 10162/126 del 1993, nn. 10109/100 e 10134/125 del 1995, n. 10046/33 del 1996, n. 10128/112 del 1997 e n. 04/10025 del 2004, n. 05/10038 del 2005.
 

PREMESSA E DICHIARAZIONI PRELIMINARI

ART. 1 - PREMESSA
Le riunioni e le funzioni del Consiglio di Quartiere sono disciplinate dallo Statuto del Comune di Firenze dal Nuovo Regolamento dei Consigli di Quartiere, dal Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.366/46 del 10/06/2002 e n. 63 del 26.04.2004 e dal presente Regolamento.
Il Consiglio di Quartiere gestisce i "servizi di base" (art. 43 dello Statuto), opera nell'ambito delle materie delegate (art. 44 dello Statuto) e promuove la partecipazione dei cittadini alle attività dei pubblici poteri.

ORGANI CONSILIARI E LORO FUNZIONAMENTO

ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO
I lavori del Consiglio si articolano nell'esame e nel dibatto dei seguenti elementi:

ART. 3 - FATTO PERSONALE
Un Consigliere, sentendosi attribuire fatti od opinioni reputa non rispondenti al vero oppure ritenendosi intaccato nella propria condotta, può chiedere la parola per fatto personale indicando il caso concreto a cui si riferisce.
Il Presidente ha facoltà di aprire la discussione, oppure di rimandarla al termine della seduta.
Nel caso in cui il Presidente neghi la parola, il Consigliere può chiedere che venga votata la messa in discussione.

ART. 4 - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
L'iscrizione di delibere, mozioni ed interrogazioni all'ordine del giorno devono avvenire prima che sia convocata la seduta del Consiglio di Quartiere.

ART. 5 - ISCRIZIONI D'URGENZA ALL'ORDINE DEL GIORNO
Nel caso in cui si verifichino casi straordinari, oppure si venga a dover trattare un argomento urgente non conosciuto al momento della stesura dell'ordine del giorno, può essere in esso inserito qualora ci sia l'accordo unanime dei capi gruppo o il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti alla seduta.
La richiesta di inserimento e dunque di discussione deve essere fatta da uno o più consiglieri all'inizio della seduta, sempreché l'urgenza non insorga durante la seduta stessa.
Gli argomenti inseriti d'urgenza, ammessi alla discussione, devono in generale essere iscritti nell'O.d.G. immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente e l'eventuale approvazione dei verbali delle sedute precedenti.

ART. 6 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
Ogni Consigliere all'inizio della seduta ha facoltà di chiedere la parola per comunicazioni di grave importanza ed urgenza su argomenti non iscritti all'ordine del giorno e per celebrazioni, previa valutazione del Presidente.

ART. 7 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO

  1. Tempi per lo svolgimento dei vari interventi

  • mancanza numero legale
  • un'ora dopo la convocazione;
  • comunicazioni del Presidente
  • in apertura dei lavori;
  • comunicazioni dei Consiglieri
  • in apertura dei lavori, dopo le comunicazioni del Presidente;
  • interrogazioni e mozioni
  • in apertura dei lavori, dopo tutte le comunicazioni; 
  • interventi sullo svolgimento dell'ordine del giorno
  • 5 minuti
  • deposito proposte di deliberazione
  • 24 ore prima della seduta
  • presentazione di proposta di deliberazione
  • 20 minuti
  • interventi
  • 10 minuti
  • fatto personale
  • 10 minuti per l'interessato
  • 5 minuti per il responsabile
  • illustrazione mozioni ed interrogazione
  • 5 minuti
  • risposta ad interrogazioni
  • 10 minuti
  • interventi, proposte di emendamenti e repliche su interrogazioni e mozioni
  • 5 minuti
  • dichiarazioni di voto
  • 5 minuti
  • convocazione Commissioni
  • 48 ore prima della seduta
    1. Altri elementi
      Il Presidente, dietro richiesta di un Consigliere e sentito il Consiglio, ha facoltà di sospendere i lavori per una breve pausa di durata non superiore a 30 minuti.
    2. Presenza di tecnici dell'Amministrazione Comunale o altri enti pubblici
      Il Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, può proporre su specifici argomenti di ascoltare durante i lavori del Consiglio l'opinione tecnica di funzionari dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici, nello spirito previsto dall'art.12 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.366/46 del 10/06/2002 e n. 63 del 26.04.2004
    3. Interrogazioni rivolte all'Amministrazione Comunale
      Le interrogazioni rivolte all'A.C. seguono gli stessi tempi concessi alle interrogazioni nel Consiglio, e questo delibera se provvedere alla loro trasmissione all'A.C.

    ART. 7 bis - MOZIONE D'ORDINE
    E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo alla legge e al regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il quale è stata posta la questione in discussione o s'intende procedere alla votazione.

    ART. 7 ter - MOZIONI
    La mozione è intesa a promuovere su un certo argomento, da parte del consiglio di quartiere, una pronuncia o una decisione, ovvero un voto diretto a sollecitare od impegnare l'attività del consiglio o dell'amministrazione comunale secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più consiglieri.
    Altre mozioni sullo stesso oggetto all'ordine del giorno possono essere presentate anche nel corso della seduta e discusse e votate contestualmente a quelle già iscritte all'ordine del giorno.

    ART. 8 - CONSIGLI "APERTI" O IN "ALTRA SEDE"

    1. Intervento di organizzazioni di cittadini
      Per argomenti rilevanti e specifici, l'attività del Consiglio potrà essere organizzata in modo da prevedere l'intervento di organizzazioni dei cittadini, mediante sospensioni dei lavori
    2. Riunioni in altra sede
      Analogamente a quanto previsto nel comma precedente, si potrà stabilire di riunire il Consiglio in altro luogo rispetto alla sede naturale, su ordini del giorno che contengano unicamente la trattazione degli argomenti specifici e rilevanti che hanno reso necessaria la convocazione.
    3. Pubblicizzazione dei Consigli
      I Consigli convocati ai sensi dei comma precedenti avranno la massima pubblicizzazione presso gli organi di informazione cittadini e presso le sedi dei circoli ricreativi, culturali e sociali, nonché presso le sedi di attività decentrata del Consiglio; data la specificità del caso, si potrà richiedere la presenza dei componenti della Giunta Comunale e della stampa cittadina.

    ART. 9 - LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO

    1. Convocazione e compiti
      La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente con il compito di esaminare l'organizzazione dei lavori del Consiglio, e per l'eventuale tenuta di assemblee pubbliche a proposito di problemi di particolare rilevanza.
      La Conferenza dei Capi Gruppo si riunisce brevemente prima della riunione del Consiglio per concordare la sequenza di discussione dell'ordine del giorno.
      Nel caso di variazioni rispetto allo stampato comunicato ai Consiglieri, la Presidenza le annuncia e ne motiva la decisione in apertura dei lavori.
      La conferenza dei Capi Gruppo dovrà valutare l'opportunità di riunire i Consigli nelle forme previste nell'art. 8.

    ART. 10 - RAPPORTI FRA CONSIGLIO ED UFFICI

    1. Accesso
      I Consiglieri hanno accesso alla documentazione del Consiglio e possono ottenere copia di ogni e qualsiasi atto presentato in Consiglio.
      Gli uffici dovranno esaudire le richieste dei Consiglieri nel più breve tempo consentito dallo svolgimento dei loro normali compiti.

    ART. 11 – COLLEGIO DI PRESIDENZA

    a) Composizione
    Il Collegio di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Quartiere che lo convoca e lo presiede, dal Vice-Presidente del Consiglio di Quartiere e dai Presidenti delle Commissioni Permanenti che facciano parte della Maggioranza Consiliare.

    b) Partecipazioni esterne
    Alle riunioni del Collegio di Presidenza possono partecipare, se richiesti, i Presidenti delle Commissioni Speciali, o altri Consiglieri che abbiano avuto particolari incarichi da parte della Presidenza.

    c) Relazione annuale del Collegio di Presidenza
    Il Collegio di Presidenza elabora annualmente una relazione sull'andamento del Consiglio, che viene presentata al Consiglio stesso dal Presidente in carica.

    ART. 12 - ATTRIBUZIONI ALLE COMMISSIONI PERMANENTI

    attribuzione delle commissioni permanenti
    In applicazione di quanto disposto dallo Statuto del Comune di Firenze le commissioni permanenti vengono definite in numero di sette e, comunque, non potranno essere più di otto ai sensi dell’art. n.47 dello Statuto Comunale. Una commissione dovrà avere funzioni di controllo e garanzia e sarà presieduta da un rappresentante delle minoranze consiliari.

    a) Le commissioni consiliari permanenti hanno le seguenti competenze:

    Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.

    ART. 13 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

    1. Composizione delle commissioni
      Ciascuna commissione permanente è composta da non meno di quattro consiglieri fino ad un massimo di 8 compreso il Presidente. Ogni consigliere può partecipare fino ad un massimo di 3 commissioni,
    2. Nomina del Presidente
      Il Presidente è eletto dal Consiglio di Quartiere e fa parte del Collegio di Presidenza, organo esecutivo del Consiglio. Il Presidente della Commissione consiliare permanente Garanzia e Regolamento è eletto dai consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, il Vice-Presidente dai consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
    3. Nomina dei Consiglieri
      I consiglieri membri della Commissione sono eletti dal Consiglio di Quartiere con apposita delibera in modo da garantire per ciascuna commissione una composizione tendenziale che rispetti la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.
    4. Nomina dei "non consiglieri"
      In base all’art.12.8 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.04.2004 ogni gruppo consiliare può nominare propri uditori per partecipare alle sedute delle Commissioni delle quali non sono rasspresentati, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio e al Presidente delle Commissione
    5. Altre presenze ai lavori delle commissioni
      Ai lavori delle commissioni possono partecipare i Consiglieri ed i rappresentanti di forze sociali e culturali o esperti presenti sul territorio del Quartiere 1, che qualora ne facciano richiesta verranno informati delle riunioni di commissione tramite avviso scritto da parte degli uffici del consiglio senza avere possibilità di voto.

    ART. 14 - LAVORI DELLE COMMISSIONI

    1. Convocazioni e o.d.g.
      Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Presidente della Commissione o dal Presidente del Consiglio di Quartiere di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei componenti la commissione o di un quinto dei consiglieri di quartiere entro sette giorni dalla data della richiesta
      L'o.d.g. viene formulato dal Presidente. Se non viene esaurito in una sola seduta la commissione si aggiorna in una data stabilita durante la seduta stessa. Possono essere proposti argomenti da includere nell'o.d.g. su richiesta di un terzo dei membri della commissione o di una quinto dei consiglieri del quartiere. Tali punti devono essere inseriti nell'o.d.g. della prima seduta utile.
      I membri delle commissioni dovranno essere avvisati con congruo anticipo, salvo altra decisione adottata della commissione stessa e casi di particolare urgenza.
    2. Validità delle sedute
      La riunione della commissioni permanente è valida con la presenza della metà dei consiglieri membri della commissione.
    3. Assistenza alle riunioni
      Ciascuna riunione dovrà essere assistita da un funzionario del Quartiere, che avrà anche il compito di redigere un sommario processo verbale della discussione e delle decisioni approvate. Tale verbale sarà a disposizioni dei membri della commissione e dei consiglieri di Quartiere
    4. Modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni
      Le commissioni, come da regolamento e da Statuto, svolgono un ruolo istruttorio degli atti che dovranno essere esaminati e discussi dal Consiglio di quartiere, siano atti deliberativi che programmi di attività. A tale scopo la commissione deve formulare il proprio parere, anche con l'espressione formale di voto. Qualora durante il suo dibattito si palesassero opinioni diverse si procederà al voto anche su risoluzioni contrapposte, di cui sarà data comunicazione al Consiglio di quartiere, nel momento in cui il Consiglio esaminerà l'atto discusso dalla Commissione.
      Per le modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni (tempi e metodi) ci si orienta sulle modalità già fissate per le suddette del Consiglio di quartiere (art. 7 del presente regolamento).
      Qualora le votazioni avvengano con la parità fra voti a favore e voti contrari si considera approvata la proposta votata dal Presidente.
    5. Assenze dei consiglieri o del Presidente della commissione
      I consiglieri membri delle commissioni possono farsi sostituire da un altro consigliere fornendo delega scritta o avvertendo telefonicamente il Presidente della commissione.
      Il Presidente della commissione può indicare un membro consigliere che lo sostituisca in sua assenza.

    ART. 15 - COMMISSIONI SPECIALI

    1. Costituzione
      Rilevata una situazione particolare, oppure un elemento di grande interesse nell'ambito del Quartiere, il Consiglio delibera la costituzione di una Commissione Speciale specificandone le competenze e gli ambiti di attività, nonché le eventuali interrelazioni con le altre Commissioni già esistenti.
    2. Limiti di tempo
      Nel caso di una Commissione Speciale, la delibera dovrà anche riportare il periodo di tempo concesso per lo svolgimento del lavoro. La durata della Commissione non può, in ogni caso, superare i 120 giorni, prorogabile con apposita delibera per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore. Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera istitutiva o di proroga, non può essere istituita un’altra Commissione Speciale.
    3. Proroga dei limiti assegnati
      Nel caso in cui una Commissione Speciale rilevi la necessità di andare oltre i limiti temporali assegnati, il suo Presidente dovrà proporre la richiesta in Consiglio, unitamente ad una relazione che esponga il lavoro fatto e giustifichi la richiesta, che potrà essere accolta oppure respinta dal Consiglio.

    ART. 16 - PRESIDENTE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE

    1. Nomina
      Il Presidente di una Commissione Speciale viene nominato a maggiorana dei votanti (come indicato nell'art. 13, comma 1 del N.R.C.Q.).
    2. Partecipazione all'ufficio di Presidenza
      Il Presidente di una Commissione Speciale può partecipare all'attività dell'Ufficio di Presidenza, se da questo invitato.

    ART. 17 - COMPONENTI DI UNA COMMISSIONE SPECIALE

    1. Nomina
      La Commissione Speciale si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri compreso il Presidente.

    ART. 18 - LAVORI DI UNA COMMISSIONE SPECIALE

    1. Riunioni
      Con periodicità stabilita dal Consiglio di Presidenza (sentito il Presidente della Commissione speciale si presentano in Consiglio i risultati del lavoro della Commissione stessa, su cui il Consiglio potrà aprire dibattito.

    ART. 19 - SCIOGLIMENTO DI UNA COMMISSIONE SPECIALE

    Scioglimento di una Commissione Speciale
    Rilevata la decadenza della ragione che ha portato alla costituzione di una Commissione Speciale (di cui all'art. 15), il Consiglio ne delibera lo scioglimento.

    IMPIANTI E CENTRI AFFIDATI AL QUARTIERE

    ART. 20 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

    1. Regolamento Per ogni Centro affidato al Quartiere il Consiglio provvede ad elaborare ed approvare un regolamento (che può essere oggetto del lavoro di una Commissione Temporanea sui regolamenti).

    ART. 21 - COMITATI DI GESTIONE

    1. Nomina
      Il Consiglio dl Quartiere nomina i Comitati di Gestione nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti Comunali.

    RAPPORTI CON LA CITTADINANZA

    ART. 22 - ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI

    1. Disponibilità
      Gli uffici del Quartiere sono a disposizione del pubblico per gli elementi di cui agli articoli 30 e 31 del N.R.C.Q.

    ART. 23 - REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE PUBBLICHE

    1. Dichiaratoria
      La partecipazione dei cittadini è garantita dagli articoli contenuti nel titolo II del N.R.C.Q.
      Il Quartiere attua, negli articoli che seguono nell'ambito di questo titolo, quanto disposto dal citato titolo del N.R.C.Q.
    2. Accesso alle strutture
      L'accesso alle strutture affidate al Quartiere per lo svolgimento di assemblee o riunioni varie deve essere richiesto per scritto al Presidente del Consiglio di Quartiere che ne concede o meno l'utilizzo.
      L'elenco degli impegni delle varie strutture sarà sempre disponibile presso gli uffici della Segreteria del Quartiere.
    3. Utilizzo per più giorni di strutture
      L'uso di una sala per più giorni successivi ricade nell'ambito delle attività, e per questo la concessione dovrà essere vagliata dalla Competente Commissione, ed approvata dall'Ufficio di Presidente.

    ART. 24 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI "SPORTELLI INFORMATIVI"

    1. Costituzione
      In esecuzione dell'articolo 32, comma 1 del N.R.C.Q., il Consiglio costituisce gli "sportelli informativi", a disposizione di tutti i cittadini, dandone adeguata pubblicità.
    2. Funzionamento
      Gli sportelli informativi servono non solo per l'erogazione di informazioni a riguardo dell'attività dell'Amministrazione Comunale e del Quartiere, ma anche per raccogliere conoscenze presso tutti i cittadini (art. 32, comma 2 N.R.C.Q.).
    3. Localizzazione
      Gli sportelli informativi possono essere costituiti presso ciascuna unità territoriale decentrata del quartiere e perciò, oltre alla sede di piazza Santa Croce, anche presso il Centro Giovani, i Centri Anziani, le biblioteche di quartiere (o punti di lettura).
    4. Attrezzature e personale
      Per attuare quanto disposto dai comma precedenti, si dovrà disporre il lavoro del personale e l'utilizzo delle tecnologie informatiche disponibili o proporre, eventualmente, l'ampliamento degli stessi.

    ART. 25 - CONSULTE TEMATICHE

    1. Dichiarazione
      Le consulte (vedi art. 99 dello Statuto) costituiscono organismi di partecipazione ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato, categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio di quartiere nelle specifiche delibere istitutive; le consulte esercitano funzioni consultive e di proposta su specifici ambiti di attività del quartiere nei confronti del Consiglio e delle commissioni permanenti in particolare nella fase di predisposizione degli atti che attengono alle materie di competenze.
    2. Loro organizzazione
      Il Consiglio di quartiere nella delibera istitutiva specifica la composizione della Consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti ed i provvedimenti sui quali esprime pareri obbligatori.
    3. Presidente della Consulta
      Il Consiglio di quartiere elegge con voto segreto e con la maggioranza dei votanti un consigliere come Presidente di ciascuna Consulta al di fuori dei membri del Collegio di Presidenza.
    4. Rapporti fra Consiglio e Consulte
      I consiglieri possono partecipare ai lavori delle Consulte, astenendosi da votare in merito alle loro risoluzioni. I deliberati delle Consulte sono presentati dai loro Presidenti alla commissione permanente attinente ai temi trattati e/o al Presidente del Consiglio di quartiere, perché possano essere tradotti in atti del Consiglio, nel caso che ciò non avvenga deve essere formulata una motivata risposta a tali deliberati.
    5. Assistenza alle Consulte
      Ciascuna riunione dovrà essere assistita da un funzionario del Quartiere, che avrà il compito di redigere un sommario processo verbale della discussione e delle proposte avanzate. Tale verbale sarà a disposizione sia dei membri della Consulta stessa, sia dei Consiglieri del Quartiere. Tale funzionario assisterà anche il Presidente della Consulta nella convocazione della stessa e nella trasmissione dei deliberati alle commissioni e alla Presidenza del Quartiere.


    Pagina a cura di Sergio Donati
    Data di verifica/aggiornamento: 20-07-2005

     

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