Regolamento
per le adunanze del Consiglio Circoscrizionale,
Commissioni di lavoro, assemblee di Quartiere
Approvato con provvedimento n. 10046/17 del 8.10.1995 e sue successive modificazioni
approvate con provvedimenti: 10059/17 del 1991, n. 10032/28 del 1992, nn. 10149/125
e 10162/126 del 1993, nn. 10109/100 e 10134/125 del 1995, n. 10046/33 del 1996,
n. 10128/112 del 1997 e n. 04/10025 del 2004, n. 05/10038 del 2005.
PREMESSA E DICHIARAZIONI PRELIMINARI
ART. 1 - PREMESSA
Le riunioni e le funzioni del Consiglio di Quartiere sono disciplinate dallo
Statuto del Comune di Firenze dal Nuovo Regolamento dei Consigli di Quartiere,
dal Regolamento del Consiglio Comunale approvato con Deliberazione del Consiglio
Comunale n.366/46 del 10/06/2002 e n. 63 del 26.04.2004 e dal presente
Regolamento.
Il Consiglio di Quartiere gestisce i "servizi di base" (art. 43 dello Statuto),
opera nell'ambito delle materie delegate (art. 44 dello Statuto) e promuove
la partecipazione dei cittadini alle attività dei pubblici poteri.
ORGANI CONSILIARI E LORO FUNZIONAMENTO
ART. 2 - ARTICOLAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO
I lavori del Consiglio si articolano nell'esame e nel dibatto dei seguenti elementi:
- Comunicazioni del Presidente
- Delibere, su proposta delle Commissioni, del Presidente,
di uno o più Consiglieri;
- Mozioni, su proposta di uno o più Consiglieri;
- Interrogazioni nel Consiglio rivolte da uno o
più Consiglieri al Presidente del Consiglio di Quartiere, oppure al
Presidente di una Commissione;
- Interrogazioni verso il Comune, proposte da uno
o più Consiglieri agli organi dell'Amministrazione Comunale.
ART. 3 - FATTO PERSONALE
Un Consigliere, sentendosi attribuire fatti od opinioni reputa non rispondenti
al vero oppure ritenendosi intaccato nella propria condotta, può chiedere
la parola per fatto personale indicando il caso concreto a cui si riferisce.
Il Presidente ha facoltà di aprire la discussione, oppure di rimandarla
al termine della seduta.
Nel caso in cui il Presidente neghi la parola, il Consigliere può chiedere
che venga votata la messa in discussione.
ART. 4 - ISCRIZIONI ALL'ORDINE DEL GIORNO
L'iscrizione di delibere, mozioni ed interrogazioni all'ordine del giorno
devono avvenire prima che sia convocata la seduta del Consiglio di Quartiere.
ART. 5 - ISCRIZIONI D'URGENZA ALL'ORDINE DEL GIORNO
Nel caso in cui si verifichino casi straordinari, oppure si venga a dover trattare
un argomento urgente non conosciuto al momento della stesura dell'ordine del
giorno, può essere in esso inserito qualora ci sia l'accordo unanime
dei capi gruppo o il consenso della maggioranza dei consiglieri presenti alla
seduta.
La richiesta di inserimento e dunque di discussione deve essere fatta da uno
o più consiglieri all'inizio della seduta, sempreché l'urgenza
non insorga durante la seduta stessa.
Gli argomenti inseriti d'urgenza, ammessi alla discussione, devono in generale
essere iscritti nell'O.d.G. immediatamente dopo le comunicazioni del Presidente
e l'eventuale approvazione dei verbali delle sedute precedenti.
ART. 6 - COMUNICAZIONI E DICHIARAZIONI SU ARGOMENTI
NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO
Ogni Consigliere all'inizio della seduta ha facoltà di chiedere la parola
per comunicazioni di grave importanza ed urgenza su argomenti non iscritti all'ordine
del giorno e per celebrazioni, previa valutazione del Presidente.
ART. 7 - TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL CONSIGLIO
- Tempi per lo svolgimento dei vari interventi
| |
un'ora dopo
la convocazione; |
| comunicazioni
del Presidente |
in apertura
dei lavori; |
| comunicazioni
dei Consiglieri |
in apertura
dei lavori, dopo le comunicazioni del Presidente; |
| interrogazioni
e mozioni |
in apertura
dei lavori, dopo tutte le comunicazioni; |
| interventi sullo
svolgimento dell'ordine del giorno |
5 minuti |
| deposito proposte
di deliberazione |
24 ore prima
della seduta |
| presentazione
di proposta di deliberazione |
20 minuti |
| interventi |
10 minuti |
| fatto personale
|
10 minuti per
l'interessato
5 minuti per il responsabile |
| illustrazione
mozioni ed interrogazione |
5 minuti |
| risposta ad
interrogazioni |
10 minuti |
| interventi,
proposte di emendamenti e repliche su interrogazioni e mozioni |
5 minuti |
| dichiarazioni
di voto |
5 minuti |
| convocazione
Commissioni |
48 ore prima
della seduta |
- Altri elementi
Il Presidente, dietro richiesta di un Consigliere e sentito il Consiglio,
ha facoltà di sospendere i lavori per una breve pausa di durata non
superiore a 30 minuti.
- Presenza di tecnici dell'Amministrazione Comunale
o altri enti pubblici
Il Presidente, sentita la conferenza dei Capi Gruppo, può proporre
su specifici argomenti di ascoltare durante i lavori del Consiglio l'opinione
tecnica di funzionari dell'Amministrazione Comunale o di altri Enti Pubblici,
nello spirito previsto dall'art.12 del Regolamento del Consiglio Comunale
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.366/46 del 10/06/2002
e n. 63 del 26.04.2004
- Interrogazioni rivolte all'Amministrazione
Comunale
Le interrogazioni rivolte all'A.C. seguono gli stessi tempi concessi alle
interrogazioni nel Consiglio, e questo delibera se provvedere alla loro trasmissione
all'A.C.
ART. 7 bis - MOZIONE D'ORDINE
E' mozione d'ordine, proponibile in qualsiasi momento della seduta, il richiamo
alla legge e al regolamento ovvero il rilievo circa il modo e l'ordine con il
quale è stata posta la questione in discussione o s'intende procedere
alla votazione.
ART. 7 ter - MOZIONI
La mozione è intesa a promuovere su un certo argomento, da parte del
consiglio di quartiere, una pronuncia o una decisione, ovvero un voto diretto
a sollecitare od impegnare l'attività del consiglio o dell'amministrazione
comunale secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato,
sottoscritto da uno o più consiglieri.
Altre mozioni sullo stesso oggetto all'ordine del giorno possono essere presentate
anche nel corso della seduta e discusse e votate contestualmente a quelle già
iscritte all'ordine del giorno.
ART. 8 - CONSIGLI "APERTI" O IN "ALTRA SEDE"
- Intervento di organizzazioni di cittadini
Per argomenti rilevanti e specifici, l'attività del Consiglio potrà
essere organizzata in modo da prevedere l'intervento di organizzazioni dei
cittadini, mediante sospensioni dei lavori
- Riunioni in altra sede
Analogamente a quanto previsto nel comma precedente, si potrà stabilire
di riunire il Consiglio in altro luogo rispetto alla sede naturale, su ordini
del giorno che contengano unicamente la trattazione degli argomenti specifici
e rilevanti che hanno reso necessaria la convocazione.
- Pubblicizzazione dei Consigli
I Consigli convocati ai sensi dei comma precedenti avranno la massima pubblicizzazione
presso gli organi di informazione cittadini e presso le sedi dei circoli ricreativi,
culturali e sociali, nonché presso le sedi di attività decentrata
del Consiglio; data la specificità del caso, si potrà richiedere
la presenza dei componenti della Giunta Comunale e della stampa cittadina.
ART. 9 - LA CONFERENZA DEI CAPI GRUPPO
- Convocazione e compiti
La Conferenza dei Capi Gruppo è convocata dal Presidente con il compito
di esaminare l'organizzazione dei lavori del Consiglio, e per l'eventuale
tenuta di assemblee pubbliche a proposito di problemi di particolare rilevanza.
La Conferenza dei Capi Gruppo si riunisce brevemente prima della riunione
del Consiglio per concordare la sequenza di discussione dell'ordine del giorno.
Nel caso di variazioni rispetto allo stampato comunicato ai Consiglieri, la
Presidenza le annuncia e ne motiva la decisione in apertura dei lavori.
La conferenza dei Capi Gruppo dovrà valutare l'opportunità di
riunire i Consigli nelle forme previste nell'art. 8.
ART. 10 - RAPPORTI FRA CONSIGLIO ED UFFICI
- Accesso
I Consiglieri hanno accesso alla documentazione del Consiglio e possono ottenere
copia di ogni e qualsiasi atto presentato in Consiglio.
Gli uffici dovranno esaudire le richieste dei Consiglieri nel più breve
tempo consentito dallo svolgimento dei loro normali compiti.
ART. 11 – COLLEGIO DI PRESIDENZA
a) Composizione
Il Collegio di Presidenza è composto
dal Presidente del Consiglio di Quartiere che lo convoca e lo presiede, dal
Vice-Presidente del Consiglio di Quartiere e dai Presidenti delle Commissioni
Permanenti che facciano parte della Maggioranza Consiliare.
b) Partecipazioni esterne
Alle riunioni del Collegio di Presidenza possono partecipare, se richiesti,
i Presidenti delle Commissioni Speciali, o altri Consiglieri che abbiano avuto
particolari incarichi da parte della Presidenza.
c) Relazione annuale del Collegio di Presidenza
Il Collegio di Presidenza elabora annualmente una relazione sull'andamento del
Consiglio, che viene presentata al Consiglio stesso dal Presidente in carica.
ART. 12 - ATTRIBUZIONI ALLE COMMISSIONI PERMANENTI
attribuzione delle commissioni permanenti
In applicazione di quanto disposto dallo Statuto del Comune di Firenze le
commissioni permanenti vengono definite in numero di sette e, comunque, non
potranno essere più di otto ai sensi dell’art. n.47 dello Statuto Comunale.
Una commissione dovrà avere funzioni di controllo e garanzia e sarà
presieduta da un rappresentante delle minoranze consiliari.
a) Le commissioni consiliari permanenti hanno
le seguenti competenze:
- servizi al territorio: assetto del territorio
manutenzione edilizia, manutenzione verde, viabilità, attività
produttive (deleghe di manutenzione edilizia e servizio di base verde pubblico)
- servizi educativi: rapporti con le scuole
diritto allo studio occasioni didattiche, centri estivi, accordo di programma
relativo agli alunni in situazioni di handicap (delega ai servizi educativi
e servizio di base ludoteca)
- servizi culturali: decentramento culturale
e biblioteche (servizi di base. decentramento culturale e biblioteche)
- servizi sociali: servizi sociali, centri
anziani, vacanze anziani, esenzione ticket, soggetti in particolari difficoltà
sociali ed economiche (servizio di base attività per anziani)
- servizi ai giovani e sportivi: attività
culturali e sociali rivolte ai giovani, centro giovani, disagio giovanile
e tossicodipendenze, attività di promozione sportiva (servizi di
base: progetto giovani e attività sportive)
- servizi alla partecipazione e al decentramento:
con le seguenti attribuzioni: Decentramento e promozione di forme di consultazione,
informazione e partecipazione dei cittadini al governo della territorio
- garanzia e regolamento : con le seguenti
attribuzioni: vigilanza sull’applicazione delle norme attualmente in vigore
sulla trasparenza amministrativa, applicazione dei regolamenti in relazione
all’attività del Quartiere 1.
Le commissioni possono avvalersi di soggetti esterni
con particolari competenze ed esperienze nelle materie attribuite.
ART. 13 - NOMINA DEI COMPONENTI DELLE COMMISSIONI
PERMANENTI
- Composizione delle commissioni
Ciascuna commissione permanente è composta da non meno di quattro consiglieri
fino ad un massimo di 8 compreso il Presidente. Ogni consigliere può
partecipare fino ad un massimo di 3 commissioni,
- Nomina del Presidente
Il Presidente è eletto dal Consiglio di Quartiere e fa parte del
Collegio di Presidenza, organo esecutivo del Consiglio. Il Presidente della
Commissione consiliare permanente Garanzia e Regolamento è eletto dai
consiglieri che facciano parte delle minoranze consiliari, il Vice-Presidente
dai consiglieri che facciano parte della maggioranza consiliare.
- Nomina dei Consiglieri
I consiglieri membri della Commissione sono eletti dal Consiglio di Quartiere
con apposita delibera in modo da garantire per ciascuna commissione una composizione
tendenziale che rispetti la rappresentanza di ciascun gruppo consiliare.
- Nomina dei "non consiglieri"
In base all’art.12.8 del Regolamento del Consiglio Comunale approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 26.04.2004 ogni gruppo
consiliare può nominare propri uditori per partecipare alle sedute
delle Commissioni delle quali non sono rasspresentati, dandone comunicazione
al Presidente del Consiglio e al Presidente delle Commissione
- Altre presenze ai lavori delle commissioni
Ai lavori delle commissioni possono partecipare i Consiglieri ed i rappresentanti
di forze sociali e culturali o esperti presenti sul territorio del Quartiere
1, che qualora ne facciano richiesta verranno informati delle riunioni di
commissione tramite avviso scritto da parte degli uffici del consiglio senza
avere possibilità di voto.
ART. 14 - LAVORI DELLE COMMISSIONI
- Convocazioni e o.d.g.
Le riunioni delle Commissioni sono convocate dal Presidente della Commissione
o dal Presidente del Consiglio di Quartiere di propria iniziativa o su richiesta
di un terzo dei componenti la commissione o di un quinto dei consiglieri di
quartiere entro sette giorni dalla data della richiesta
L'o.d.g. viene formulato dal Presidente. Se non viene esaurito in una sola
seduta la commissione si aggiorna in una data stabilita durante la seduta
stessa. Possono essere proposti argomenti da includere nell'o.d.g. su richiesta
di un terzo dei membri della commissione o di una quinto dei consiglieri del
quartiere. Tali punti devono essere inseriti nell'o.d.g. della prima seduta
utile.
I membri delle commissioni dovranno essere avvisati con congruo anticipo,
salvo altra decisione adottata della commissione stessa e casi di particolare
urgenza.
- Validità delle sedute
La riunione della commissioni permanente è valida con la presenza della
metà dei consiglieri membri della commissione.
- Assistenza alle riunioni
Ciascuna riunione dovrà essere assistita da un funzionario del Quartiere,
che avrà anche il compito di redigere un sommario processo verbale
della discussione e delle decisioni approvate. Tale verbale sarà a
disposizioni dei membri della commissione e dei consiglieri di Quartiere
- Modalità di svolgimento dei lavori delle
commissioni
Le commissioni, come da regolamento e da Statuto, svolgono un ruolo istruttorio
degli atti che dovranno essere esaminati e discussi dal Consiglio di quartiere,
siano atti deliberativi che programmi di attività. A tale scopo la
commissione deve formulare il proprio parere, anche con l'espressione formale
di voto. Qualora durante il suo dibattito si palesassero opinioni diverse
si procederà al voto anche su risoluzioni contrapposte, di cui sarà
data comunicazione al Consiglio di quartiere, nel momento in cui il Consiglio
esaminerà l'atto discusso dalla Commissione.
Per le modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni (tempi
e metodi) ci si orienta sulle modalità già fissate per le suddette
del Consiglio di quartiere (art. 7 del presente regolamento).
Qualora le votazioni avvengano con la parità fra voti a favore e voti
contrari si considera approvata la proposta votata dal Presidente.
- Assenze dei consiglieri o del Presidente della
commissione
I consiglieri membri delle commissioni possono farsi sostituire da un altro
consigliere fornendo delega scritta o avvertendo telefonicamente il Presidente
della commissione.
Il Presidente della commissione può indicare un membro consigliere
che lo sostituisca in sua assenza.
ART. 15 - COMMISSIONI SPECIALI
- Costituzione
Rilevata una situazione particolare, oppure un elemento di grande interesse
nell'ambito del Quartiere, il Consiglio delibera la costituzione di una Commissione
Speciale specificandone le competenze e gli ambiti di attività, nonché
le eventuali interrelazioni con le altre Commissioni già esistenti.
- Limiti di tempo
Nel caso di una Commissione Speciale, la delibera dovrà anche riportare
il periodo di tempo concesso per lo svolgimento del lavoro. La durata della
Commissione non può, in ogni caso, superare i 120 giorni, prorogabile
con apposita delibera per una sola volta e per un periodo analogo o inferiore.
Fino al termine previsto per la conclusione dei lavori, fissato dalla delibera
istitutiva o di proroga, non può essere istituita un’altra Commissione
Speciale.
- Proroga dei limiti assegnati
Nel caso in cui una Commissione Speciale rilevi la necessità di andare
oltre i limiti temporali assegnati, il suo Presidente dovrà proporre
la richiesta in Consiglio, unitamente ad una relazione che esponga il lavoro
fatto e giustifichi la richiesta, che potrà essere accolta oppure respinta
dal Consiglio.
ART. 16 - PRESIDENTE DI UNA COMMISSIONE SPECIALE
- Nomina
Il Presidente di una Commissione Speciale viene nominato a maggiorana dei
votanti (come indicato nell'art. 13, comma 1 del N.R.C.Q.).
- Partecipazione all'ufficio di Presidenza
Il Presidente di una Commissione Speciale può partecipare all'attività
dell'Ufficio di Presidenza, se da questo invitato.
ART. 17 - COMPONENTI DI UNA COMMISSIONE SPECIALE
- Nomina
La Commissione Speciale si compone da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri
compreso il Presidente.
ART. 18 - LAVORI DI UNA COMMISSIONE SPECIALE
- Riunioni
Con periodicità stabilita dal Consiglio di Presidenza (sentito il Presidente
della Commissione speciale si presentano in Consiglio i risultati del lavoro
della Commissione stessa, su cui il Consiglio potrà aprire dibattito.
ART. 19 - SCIOGLIMENTO DI UNA COMMISSIONE SPECIALE
Scioglimento di una Commissione Speciale
Rilevata la decadenza della ragione che ha portato alla costituzione di una
Commissione Speciale (di cui all'art. 15), il Consiglio ne delibera lo scioglimento.
IMPIANTI E CENTRI AFFIDATI AL
QUARTIERE
ART. 20 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO
- Regolamento Per ogni Centro affidato al
Quartiere il Consiglio provvede ad elaborare ed approvare un regolamento (che
può essere oggetto del lavoro di una Commissione Temporanea sui regolamenti).
ART. 21 - COMITATI DI GESTIONE
- Nomina
Il Consiglio dl Quartiere nomina i Comitati di Gestione nei casi previsti
dalle leggi e dai regolamenti Comunali.
RAPPORTI CON LA CITTADINANZA
ART. 22 - ACCESSO DEL PUBBLICO AGLI UFFICI
- Disponibilità
Gli uffici del Quartiere sono a disposizione del pubblico per gli elementi
di cui agli articoli 30 e 31 del N.R.C.Q.
ART. 23 - REGOLAMENTO PER SVOLGIMENTO DI ASSEMBLEE
PUBBLICHE
- Dichiaratoria
La partecipazione dei cittadini è garantita dagli articoli contenuti
nel titolo II del N.R.C.Q.
Il Quartiere attua, negli articoli che seguono nell'ambito di questo titolo,
quanto disposto dal citato titolo del N.R.C.Q.
- Accesso alle strutture
L'accesso alle strutture affidate al Quartiere per lo svolgimento di assemblee
o riunioni varie deve essere richiesto per scritto al Presidente del Consiglio
di Quartiere che ne concede o meno l'utilizzo.
L'elenco degli impegni delle varie strutture sarà sempre disponibile
presso gli uffici della Segreteria del Quartiere.
- Utilizzo per più giorni di strutture
L'uso di una sala per più giorni successivi ricade nell'ambito delle
attività, e per questo la concessione dovrà essere vagliata
dalla Competente Commissione, ed approvata dall'Ufficio di Presidente.
ART. 24 - COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DI "SPORTELLI
INFORMATIVI"
- Costituzione
In esecuzione dell'articolo 32, comma 1 del N.R.C.Q., il Consiglio costituisce
gli "sportelli informativi", a disposizione di tutti i cittadini, dandone
adeguata pubblicità.
- Funzionamento
Gli sportelli informativi servono non solo per l'erogazione di informazioni
a riguardo dell'attività dell'Amministrazione Comunale e del Quartiere,
ma anche per raccogliere conoscenze presso tutti i cittadini (art. 32, comma
2 N.R.C.Q.).
- Localizzazione
Gli sportelli informativi possono essere costituiti presso ciascuna unità
territoriale decentrata del quartiere e perciò, oltre alla sede di
piazza Santa Croce, anche presso il Centro Giovani, i Centri Anziani, le biblioteche
di quartiere (o punti di lettura).
- Attrezzature e personale
Per attuare quanto disposto dai comma precedenti, si dovrà disporre
il lavoro del personale e l'utilizzo delle tecnologie informatiche disponibili
o proporre, eventualmente, l'ampliamento degli stessi.
ART. 25 - CONSULTE TEMATICHE
- Dichiarazione
Le consulte (vedi art. 99 dello Statuto) costituiscono organismi di partecipazione
ove sono rappresentate libere associazioni, organizzazioni di volontariato,
categorie professionali, enti, istituzioni, individuati dal Consiglio di quartiere
nelle specifiche delibere istitutive; le consulte esercitano funzioni consultive
e di proposta su specifici ambiti di attività del quartiere nei confronti
del Consiglio e delle commissioni permanenti in particolare nella fase di
predisposizione degli atti che attengono alle materie di competenze.
- Loro organizzazione
Il Consiglio di quartiere nella delibera istitutiva specifica la composizione
della Consulta, le procedure di convocazione e di voto, gli atti ed i provvedimenti
sui quali esprime pareri obbligatori.
- Presidente della Consulta
Il Consiglio di quartiere elegge con voto segreto e con la maggioranza dei
votanti un consigliere come Presidente di ciascuna Consulta al di fuori dei
membri del Collegio di Presidenza.
- Rapporti fra Consiglio e Consulte
I consiglieri possono partecipare ai lavori delle Consulte, astenendosi da
votare in merito alle loro risoluzioni. I deliberati delle Consulte sono presentati
dai loro Presidenti alla commissione permanente attinente ai temi trattati
e/o al Presidente del Consiglio di quartiere, perché possano essere
tradotti in atti del Consiglio, nel caso che ciò non avvenga deve essere
formulata una motivata risposta a tali deliberati.
- Assistenza alle Consulte
Ciascuna riunione dovrà essere assistita da un funzionario del Quartiere,
che avrà il compito di redigere un sommario processo verbale della
discussione e delle proposte avanzate. Tale verbale sarà a disposizione
sia dei membri della Consulta stessa, sia dei Consiglieri del Quartiere. Tale
funzionario assisterà anche il Presidente della Consulta nella convocazione
della stessa e nella trasmissione dei deliberati alle commissioni e alla Presidenza
del Quartiere.
Pagina a cura di Sergio Donati
Data di verifica/aggiornamento: 20-07-2005
